(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 
 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). - 1. Al  fine
di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare
tra i livelli di governo statale  e  regionale,  e  di  garantire  il
rispetto   dei   vincoli   finanziari   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119
della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7,  comma  7,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. 
    2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di  controllo  della  Corte
dei conti trasmettono  ai  consigli  regionali  una  relazione  sulla
tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi  regionali
approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione
degli oneri. 
    3. Le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
esaminano i  bilanci  preventivi  e  i  rendiconti  consuntivi  delle
regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario  nazionale,
con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1,  commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal  patto  di  stabilita'
interno,  dell'osservanza  del  vincolo  previsto   in   materia   di
indebitamento dall'articolo 119,  sesto  comma,  della  Costituzione,
della   sostenibilita'   dell'indebitamento   e    dell'assenza    di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri  economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci  preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i  relativi
allegati  sono  trasmessi  alle  competenti  sezioni   regionali   di
controllo della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
propria relazione. 
    4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di  controllo  della
Corte dei conti verificano altresi' che i  rendiconti  delle  regioni
tengano conto anche delle partecipazioni in  societa'  controllate  e
alle quali e'  affidata  la  gestione  di  servizi  pubblici  per  la
collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla  regione,
nonche' dei  risultati  definitivi  della  gestione  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, dall'articolo 2, comma  12,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449. 
    5. Il rendiconto  generale  della  regione  e'  parificato  dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai  sensi  degli
articoli 39, 40 e 41 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  12
luglio 1934, n. 1214. Alla decisione  di  parifica  e'  allegata  una
relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue  osservazioni
in merito alla legittimita'  e  alla  regolarita'  della  gestione  e
propone le misure di correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio
del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della  spesa.
La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al  presidente
della giunta regionale e al consiglio regionale. 
    6. Il presidente della regione trasmette ogni  dodici  mesi  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  una  relazione
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza
del sistema dei controlli interni adottato  sulla  base  delle  linee
guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei  conti
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. La relazione e', altresi',  inviata
al presidente del consiglio regionale. 
    7.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui  ai  commi   3   e   4,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione  finanziaria  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per  le  amministrazioni  interessate  l'obbligo  di
adottare, entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  deposito
della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei  a  rimuovere
le irregolarita' e a ripristinare gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora la regione non  provveda  alla  trasmissione
dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. 
    8. Le relazioni redatte  dalle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti ai sensi dei commi  precedenti  sono  trasmesse
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. 
    9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli  regionali  approva  un
rendiconto di esercizio  annuale,  strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare
la corretta rilevazione dei fatti di gestione e  la  regolare  tenuta
della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria
a corredo del rendiconto. In ogni caso il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal   consiglio
regionale, con indicazione del titolo del trasferimento,  nonche'  le
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati. 
    10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun  gruppo  consiliare  al
presidente del consiglio regionale, che lo  trasmette  al  presidente
della regione. Entro sessanta giorni dalla  chiusura  dell'esercizio,
il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
perche' si pronunci, nel termine di trenta  giorni  dal  ricevimento,
sulla  regolarita'  dello  stesso  con  apposita  delibera,  che   e'
trasmessa al presidente della regione per il  successivo  inoltro  al
presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.  In
caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto
di  esercizio  si  intende  comunque  approvato.  Il  rendiconto  e',
altresi', pubblicato in allegato al conto  consuntivo  del  consiglio
regionale e nel sito istituzionale della regione. 
    11. Qualora la competente sezione regionale  di  controllo  della
Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio  del  gruppo
consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello  stesso  non
sia  conforme  alle  prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente
articolo,  trasmette,  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   del
rendiconto, al presidente della regione una  comunicazione  affinche'
si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni.  La  comunicazione  e'   trasmessa   al
presidente del consiglio regionale per i  successivi  adempimenti  da
parte del gruppo consiliare interessato e  sospende  il  decorso  del
termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non
provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade,  per
l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da  parte  del
consiglio regionale. La decadenza di cui al presente  comma  comporta
l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del  bilancio  del
consiglio regionale e non rendicontate. 
    12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al  comma  11
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il  termine
individuato ai sensi del  comma  10,  ovvero  alla  delibera  di  non
regolarita' del  rendiconto  da  parte  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. 
    13. Le regioni che abbiano adottato il piano  di  stabilizzazione
finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  possono  chiedere   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  entro   il   15   dicembre   2012,
un'anticipazione di cassa da destinare  esclusivamente  al  pagamento
delle spese di parte corrente relative a  spese  di  personale,  alla
produzione di servizi in economia e  all'acquisizione  di  servizi  e
forniture, gia' impegnate e comunque non derivanti da  riconoscimento
dei debiti fuori bilancio. 
    14. L'anticipazione di cui al comma 13 e' concessa, nei limiti di
50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che stabilisce altresi' le modalita' per  l'erogazione
e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un  periodo
massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello  in
cui e' erogata l'anticipazione. 
    15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno  2012,  dalle
disposizioni recate dai commi 13 e 14  si  provvede  a  valere  sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. 
    16. Le regioni a statuto  speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
del presente articolo entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
    17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149). - 1. All'articolo 1  del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2: 
        1) al primo periodo, dopo le parole: "fine legislatura"  sono
inserite le seguenti: ", redatta  dal  servizio  bilancio  e  finanze
della  regione  e   dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione
regionale,"; 
        2) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Tavolo  tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
        3) al quarto periodo, dopo le parole: "il triennio 2010-2012"
sono inserite le seguenti: "e per i trienni successivi"; 
      b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3  e'  trasmessa,  entro
dieci  giorni  dalla  sottoscrizione  del  Presidente  della   Giunta
regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
che,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,  esprime  le   proprie
valutazioni al Presidente  della  Giunta  regionale.  Le  valutazioni
espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte  dei  conti
sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il  giorno
successivo al  ricevimento  da  parte  del  Presidente  della  Giunta
regionale"; 
      d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In
caso di mancata adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo,  il
Presidente della Giunta regionale e' comunque tenuto a predisporre la
relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4"; 
      e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non
abbiano  predisposto  la  relazione,  al  responsabile  del  servizio
bilancio  e  finanze  della   regione   e   all'organo   di   vertice
dell'amministrazione  regionale   e'   ridotto   della   meta',   con
riferimento  alle   successive   tre   mensilita',   rispettivamente,
l'importo  dell'indennita'  di  mandato  e   degli   emolumenti.   Il
Presidente della regione e', inoltre, tenuto  a  dare  notizia  della
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,  nella
pagina principale del sito istituzionale dell'ente". 
    2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
149, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2: 
        1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "fine  mandato"  sono
inserite le  seguenti:  ",  redatta  dal  responsabile  del  servizio
finanziario o dal segretario generale,"; 
        2) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Tavolo  tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
      b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3  e'  trasmessa,  entro
dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente  della  provincia  o
del sindaco, alla sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti"; 
      d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In
caso di mancata adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo,  il
presidente della provincia  o  il  sindaco  sono  comunque  tenuti  a
predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui  al
comma 4"; 
      e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine  mandato,  al  sindaco  e,  qualora  non  abbia  predisposto  la
relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune  o  al
segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle  tre
successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita'  di
mandato e degli emolumenti. Il sindaco e',  inoltre,  tenuto  a  dare
notizia della mancata pubblicazione della relazione,  motivandone  le
ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente". 
    3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  6  settembre  2011,
n.149, e' inserito il seguente: 
    "Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale).
- 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita' economica e  giuridica  della  Repubblica  e  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
province e i comuni sono tenuti a redigere una  relazione  di  inizio
mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e  patrimoniale
e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 
    2. La relazione di inizio mandato, predisposta  dal  responsabile
del servizio finanziario o dal segretario generale,  e'  sottoscritta
dal presidente della provincia o dal  sindaco  entro  il  novantesimo
giorno dall'inizio del mandato. Sulla  base  delle  risultanze  della
relazione medesima, il presidente della provincia  o  il  sindaco  in
carica, ove ne  sussistano  i  presupposti,  possono  ricorrere  alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti". 
    4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
149, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1: 
        1) all'alinea, dopo le parole: "n.  196,"  sono  inserite  le
seguenti:  "anche  nei  confronti  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano," e le parole: ", anche attraverso le
rilevazioni SIOPE," sono soppresse; 
        2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        "c-bis) aumento non giustificato delle spese  in  favore  dei
gruppi consiliari e degli organi istituzionali"; 
        3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le  verifiche
di cui all'alinea  sono  attivate  anche  attraverso  le  rilevazioni
SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le
rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti  locali,  e  del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui  alla
lettera c-bis)"; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Qualora siano  evidenziati  squilibri  finanziari,  anche
attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di  cui  al
comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  e  le  rilevazioni  del  Ministero
dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli  affari
regionali, il turismo e lo  sport,  per  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore  di  cui  al
comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne  da'  immediata
comunicazione alla sezione regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente per territorio"; 
      c) il comma 2 e' abrogato». 
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). -  1.
Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica   e   per   il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota
pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e al trasporto  pubblico  locale,  e'  erogata  a
condizione che la regione, con  le  modalita'  previste  dal  proprio
ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: 
      a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo  14,
comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148; 
      b) abbia  definito  l'importo  dell'indennita'  di  funzione  e
dell'indennita' di carica,  nonche'  delle  spese  di  esercizio  del
mandato, dei consiglieri e degli assessori  regionali,  spettanti  in
virtu' del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La  regione  piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale  termine,
la regione piu' virtuosa e' individuata con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o, su sua delega,  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con  i  Ministri
dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e
dell'economia e  delle  finanze,  adottato  nei  successivi  quindici
giorni; 
      c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri
regionali in modo tale che non ecceda  l'importo  riconosciuto  dalla
regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10  dicembre  2012
secondo le modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni  di  cui
alla presente lettera non  si  applicano  alle  regioni  che  abbiano
abolito gli assegni di fine mandato; 
      d) abbia introdotto  il  divieto  di  cumulo  di  indennita'  o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di  presenza  in
commissioni  o  organi  collegiali,  derivanti   dalle   cariche   di
presidente della regione, di presidente del consiglio  regionale,  di
assessore o di  consigliere  regionale,  prevedendo  inoltre  che  il
titolare di piu' cariche sia  tenuto  ad  optare,  fin  che  dura  la
situazione di cumulo potenziale, per  uno  solo  degli  emolumenti  o
indennita'; 
      e) abbia  previsto,  per  i  consiglieri,  la  gratuita'  della
partecipazione  alle   commissioni   permanenti   e   speciali,   con
l'esclusione anche di diarie, indennita' di presenza  e  rimborsi  di
spese comunque denominati; 
      f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di  governo  di  competenza,  prevedendo  che  la  dichiarazione,  da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel  sito
istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio,
con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di  Stato  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  SICAV  o  intestazioni
fiduciarie,  stabilendo  altresi'  sanzioni  amministrative  per   la
mancata o parziale ottemperanza; 
      g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla
normativa nazionale,  abbia  definito  l'importo  dei  contributi  in
favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il  personale,
da  destinare  esclusivamente  agli  scopi   istituzionali   riferiti
all'attivita' del consiglio regionale  e  alle  funzioni  di  studio,
editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la  contribuzione  per
partiti o movimenti politici, nonche' per gruppi composti da un  solo
consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti gia' all'esito
delle elezioni,  in  modo  tale  che  non  eccedano  complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa,  secondo  criteri
omogenei,  ridotto  della  meta'.  La  regione   piu'   virtuosa   e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10
dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e  della
popolazione residente in ciascuna regione, secondo  le  modalita'  di
cui alla lettera b); 
      h) abbia definito, per le legislature successive  a  quella  in
corso e salvaguardando per le legislature  correnti  i  contratti  in
essere,  l'ammontare  delle  spese  per  il  personale   dei   gruppi
consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto  del  numero
dei consiglieri,  delle  dimensioni  del  territorio  e  dei  modelli
organizzativi di ciascuna regione; 
      i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6
e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  dall'articolo  22,  commi  da  2   a   4,
dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5,  6
e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6,  e  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
      l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo  al  quale
affluiscono i  dati  relativi  al  finanziamento  dell'attivita'  dei
gruppi politici, curandone, altresi', la pubblicita' nel proprio sito
istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via  telematica,  al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia
e delle finanze  --  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, nonche' alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n.96; 
      m)  abbia  adottato  provvedimenti  volti  a  recepire   quanto
disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fatti salvi i  relativi  trattamenti
gia' in erogazione a tale data, fino all'adozione  dei  provvedimenti
di cui al primo periodo, puo' prevedere o  corrispondere  trattamenti
pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della regione, di  consigliere  regionale  o  di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:  1)  hanno
compiuto sessantasei anni di eta'; 2) hanno ricoperto  tali  cariche,
anche non continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a  dieci
anni. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  alla  presente
lettera, in assenza dei requisiti di  cui  ai  numeri  1)  e  2),  la
regione non corrisponde  i  trattamenti  maturati  dopo  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di  cui  alla
presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito  i
vitalizi; 
      n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e  29  del  codice
penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in
via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. 
    2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso
di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma  1  entro  i
termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti
erariali a favore della regione  inadempiente  sono  ridotti  per  un
importo corrispondente alla meta' delle somme da essa  destinate  per
l'esercizio 2013 al trattamento economico  complessivo  spettante  ai
membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale. 
    3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da  inviare  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo  alla  scadenza
dei termini di cui al  comma  1.  Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano anche alle regioni nelle quali, alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente
della regione  abbia  presentato  le  dimissioni  ovvero  si  debbano
svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.  Le  regioni  di  cui  al  precedente  periodo  adottano  le
disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della  prima
riunione  del  nuovo  consiglio  regionale  ovvero,  qualora  occorra
procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
Ai fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  se,  all'atto
dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale,
la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario  nei  termini
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148,  le  elezioni  sono  indette  per  il  numero
massimo  dei  consiglieri  regionali  previsto,  in   rapporto   alla
popolazione, dal medesimo articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011. 
    4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare i  propri  ordinamenti  a  quanto
previsto  dal  comma  1  compatibilmente  con  i  propri  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
    5. Qualora le regioni non adeguino i  loro  ordinamenti  entro  i
termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla
regione inadempiente e' assegnato, ai  sensi  dell'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  termine  di  novanta  giorni  per
provvedervi.  Il  mancato  rispetto  di  tale  ulteriore  termine  e'
considerato grave violazione di legge  ai  sensi  dell'articolo  126,
primo comma, della Costituzione. 
    6. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 83, secondo  periodo,  le  parole:  "il  presidente
della regione commissario ad acta" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"il presidente della regione  o  un  altro  soggetto  commissario  ad
acta"; 
      b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: 
      "84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del  presidente
della regione il Consiglio dei  ministri  nomina  un  commissario  ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto  periodo
del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione
o alla cessazione della causa di impedimento. Il  presente  comma  si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.222,  e  successive
modificazioni". 
    7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo  1  della  legge  3
giugno 1999, n.157,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di  un  Consiglio
regionale"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso Art. 41-bis,  comma  1,  al  primo
periodo, la parola: «10.000» e' sostituita dalla  seguente:  «15.000»
e, al secondo  periodo,  le  parole:  «all'inizio  e  alla  fine  del
mandato» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' all'inizio  e  alla
fine del mandato»; 
        la lettera c) e' soppressa; 
      alla lettera d): 
        al capoverso Art. 147, comma 3, le parole:  «con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
popolazione  superiore  a  100.000  abitanti   in   fase   di   prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015»; 
      al capoverso Art. 147-bis: 
        al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:   «E'   inoltre
effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «Il  controllo  contabile
e' effettuato»; 
        al comma 2, al primo periodo, le parole: «e contabile» e,  al
secondo periodo, le parole: «gli atti di accertamento di entrata, gli
atti di liquidazione della spesa,» sono soppresse; 
        al comma 3, dopo le parole: «ai  responsabili  dei  servizi,»
sono inserite le seguenti: «unitamente alle direttive cui conformarsi
in caso di riscontrate irregolarita', nonche'»; 
      al capoverso Art. 147-ter: 
        al comma 1, le parole: «con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «con
popolazione  superiore  a  100.000  abitanti   in   fase   di   prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015»; 
        al comma 2,  dopo  le  parole:  «controllo  strategico»  sono
inserite le  seguenti:  «,  che  e'  posta  sotto  la  direzione  del
direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli
enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale,»  e  le
parole: «, secondo  modalita'  da  definire  con  il  regolamento  di
contabilita' dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto»  sono
soppresse; 
      il capoverso Art. 147-quater e' sostituito dal seguente: 
      «Art.147-quater  (Controlli  sulle  societa'  partecipate   non
quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria  autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle  societa'  non  quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono  esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
    2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma  1  del  presente
articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la societa'  partecipata,  secondo  parametri  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
    3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'  non
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
    4. I risultati complessivi  della  gestione  dell'ente  locale  e
delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio
consolidato, secondo la competenza economica. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di  prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' quotate e a quelle  da  esse  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per  societa'
quotate partecipate  dagli  enti  di  cui  al  presente  articolo  si
intendono le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in
mercati regolamentati»; 
      la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) l'articolo 148 e' sostituito dai seguenti: 
      "Art. 148 (Controlli esterni). - 1. Le sezioni regionali  della
Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita' e
la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli
interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio
di bilancio  di  ciascun  ente  locale.  A  tale  fine,  il  sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale,
quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'  prevista
la figura  del  direttore  generale,  trasmette  semestralmente  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla
regolarita' della gestione e sull'efficacia  e  sull'adeguatezza  del
sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee  guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale. 
    2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare  verifiche  sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla  legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
      a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
      b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
      c) anomale modalita' di  gestione  dei  servizi  per  conto  di
terzi; 
      d) aumento non giustificato  di  spesa  degli  organi  politici
istituzionali. 
    3. Le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
possono attivare le procedure di cui al comma 2. 
    4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti  e
delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del  presente
articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge
14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai  commi  5  e
5-bis  dell'articolo  248  del  presente  testo  unico,  le   sezioni
giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da
un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
    Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte  dei  conti
sulla gestione finanziaria  degli  enti  locali).  -  1.  Le  sezioni
regionali di controllo della Corte  dei  conti  esaminano  i  bilanci
preventivi e i rendiconti  consuntivi  degli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005,
n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto  in
materia  di  indebitamento  dall'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, della sostenibilita'  dell'indebitamento,  dell'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
    2. Ai fini della  verifica  prevista  dal  comma  1,  le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente. 
    3.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui  ai  commi   1   e   2,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli  enti  interessati  l'obbligo  di  adottare,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   deposito   della
pronuncia di accertamento, i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere  le
irregolarita' e  a  ripristinare  gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda  alla  trasmissione  dei
suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria"»; 
      alla lettera f), numero 1), secondo periodo, le parole  da:  «e
tenuto conto» fino alla fine del periodo sono soppresse; 
      dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        «g-bis) all'articolo 169, dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "3-bis. Il piano  esecutivo  di  gestione  e'  deliberato  in
coerenza  con  il  bilancio  di  previsione  e   con   la   relazione
previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i  processi  di
pianificazione  gestionale  dell'ente,  il  piano  dettagliato  degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo  unico
e il piano della performance  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel
piano esecutivo di gestione"»; 
      alla lettera h), capoverso 3-bis, dopo le parole: «L'avanzo  di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «non vincolato» e dopo le
parole: «dagli articoli 195 e 222»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti  di  riequilibrio  di  cui
all'articolo 193»; 
      alla lettera i), capoverso 3, primo periodo,  dopo  le  parole:
«la  Giunta,»  sono  inserite   le   seguenti:   «qualora   i   fondi
specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,», le
parole:  «dieci  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «venti
giorni», le parole: «all'Organo  Consiliare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al Consiglio» e  dopo  le  parole:  «articolo  194,»  sono
inserite le seguenti: «comma 1, lettera e),»; 
      dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
      «i-bis) all'articolo 222,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
      "2-bis. Per gli enti locali in  dissesto  economico-finanziario
ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione  di
cui all'articolo 251, comma 1, e che  si  trovino  in  condizione  di
grave  indisponibilita'  di  cassa,  certificata  congiuntamente  dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione,  il
limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato  a
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a  decorrere  dalla  data
della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti  enti  di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per  legge
e risorse proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni
culturali e sportive, sia nazionali che internazionali"»; 
      la lettera m) e' soppressa; 
      dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
      «m-bis) all'articolo 234: 
        1) al comma 3, dopo le parole: "nelle unioni di comuni"  sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis,"; 
        2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        "3-bis. Nelle  unioni  di  comuni  che  esercitano  in  forma
associata tutte le funzioni fondamentali  dei  comuni  che  ne  fanno
parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di
revisori composto da tre membri,  che  svolge  le  medesime  funzioni
anche per i comuni che fanno parte dell'unione"»; 
      alla  lettera  q),  capoverso  3-bis,  le   parole:   «societa'
partecipate» sono sostituite dalle seguenti:  «societa'  controllate,
con esclusione di quelle quotate in borsa,»; 
      dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
      «q-bis) all'articolo 243, comma 6, la lettera a) e'  sostituita
dalla seguente: 
      "a) gli enti locali che, pur risultando  non  deficitari  dalle
risultanze della tabella allegata  al  rendiconto  di  gestione,  non
presentino il  certificato  al  rendiconto  della  gestione,  di  cui
all'articolo 161"»; 
      alla lettera r): 
        al capoverso 243-bis: 
        al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:   «abbia   gia'
provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,»  e  le
parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre
2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  comma  6,
lettera a), del presente articolo»; 
        al comma 3, le parole: «previste dall'articolo 1, comma  168,
della legge n. 266 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui
al comma 6, lettera a), del presente articolo»; 
        al comma 5, le parole:  «piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale della durata massima di 5  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata
massima di dieci anni»; 
        al comma 6, lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse; 
        al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c)  l'individuazione,   con   relative   quantificazione   e
previsione dell'anno  di  effettivo  realizzo,  di  tutte  le  misure
necessarie per ripristinare l'equilibrio  strutturale  del  bilancio,
per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato  e
per il finanziamento dei  debiti  fuori  bilancio  entro  il  periodo
massimo di dieci anni, a partire da quello  in  corso  alla  data  di
accettazione del piano»; 
        al comma 8, lettera g),  le  parole:  «e  che  provveda  alla
alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «,
che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali» e  dopo
le parole: «per i fini  istituzionali  dell'ente»  sono  inserite  le
seguenti: « e che abbia provveduto»; 
        al capoverso 243-ter, comma 3, le parole:  «fissato  in  euro
100 per abitante» sono sostituite dalle seguenti:  «fissato  in  euro
300 per abitante per i comuni e  in  euro  20  per  abitante  per  le
province o per le citta' metropolitane,»; 
        al capoverso 243-quater: 
          al comma 1, al primo periodo, le parole: «, che  assume  la
denominazione di Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «30  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo  le  parole:
«tra  i  dipendenti  dei  rispettivi  Ministeri»  sono  inserite   le
seguenti: «e dall'ANCI»; 
          al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:   «ai   sensi
dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,»
sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  243-bis,
comma 6, lettera a),»; 
          al  comma  5,  secondo  periodo,   le   parole:   «di   cui
all'articolo 243-quater» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 243-ter»; 
        dopo il capoverso 243-quater e' aggiunto il seguente: 
        «243-quinquies   (Misure   per   garantire   la    stabilita'
finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Per la gestione finanziaria
degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo  143,  per  i  quali
sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado  di  provocare
il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione
dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo'  richiedere  una
anticipazione di cassa da destinare alle finalita' di cui al comma 2. 
    2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di  euro
200 per abitante, e'  destinata  esclusivamente  al  pagamento  delle
retribuzioni  al  personale  dipendente  e   ai   conseguenti   oneri
previdenziali, al  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili. Le somme a tal fine  concesse  non  sono  oggetto  di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
    3.  L'anticipazione  e'  concessa  con  decreto   del   Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nei limiti di 20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
    4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce  altresi'
le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria  in
un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata l'anticipazione»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Il comma 168 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e' abrogato. 
      1-ter.  A  seguito  di  apposito  monitoraggio,  nel  caso   si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal  comma  1,
lettera r), del presente articolo, i Ministri  competenti  propongono
annualmente, in sede di  predisposizione  del  disegno  di  legge  di
stabilita', gli interventi correttivi  necessari  per  assicurare  la
copertura dei nuovi o maggiori oneri»; 
      i commi 3 e 4 sono soppressi; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. All'atto della costituzione del collegio  dei  revisori
delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  introdotto  dal
comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono  i  revisori
in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la  scelta  dei
componenti del collegio dei revisori  di  cui  al  primo  periodo  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; 
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  Al  fine  di  favorire  il  ripristino   dell'ordinata
gestione di cassa del bilancio  corrente,  i  comuni  che,  nell'anno
2012, entro la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
abbiano  dichiarato  lo  stato  di  dissesto   finanziario   di   cui
all'articolo 244 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.267,  possono  motivatamente  chiedere  al  Ministero
dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme  da
destinare ai pagamenti in sofferenza,  di  competenza  dell'esercizio
2012. 
      5-ter. L'assegnazione di  cui  al  comma  5-bis,  nella  misura
massima di 20 milioni di euro, e' restituita, in  parti  uguali,  nei
tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di  ciascun  anno.  In
caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo  periodo,
e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il  recupero  delle
somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto  del  pagamento
allo stesso dell'imposta municipale propria di  cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni. 
      5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno  2012
dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere  sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1»; 
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. All'articolo 3  del  decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis.  In  ogni  caso,  ai  fini  della  determinazione   dei
fabbisogni  standard  di  cui  al  presente  decreto,  le   modifiche
nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in  considerazione
dal primo anno successivo all'adeguamento dei  certificati  di  conto
consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche  degli
esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118"». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art.  3-bis  (Incremento  della  massa  attiva  della   gestione
liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto  finanziario).  -
1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul  capitolo
1316 "Fondo ordinario per il finanziamento  dei  bilanci  degli  enti
locali"  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del   Ministero
dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo  35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504,  e  non  utilizzate  nei
richiamati esercizi, per gli interventi di  cui  agli  articoli  259,
comma 4,  e  260,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.267,  sono  destinate  all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti  locali  in
stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4  ottobre  2007  e
fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in
base  ad  una  quota  pro  capite  determinata  tenendo  conto  della
popolazione  residente,  calcolata  alla  fine  del  penultimo   anno
precedente alla dichiarazione di dissesto,  secondo  i  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli  enti
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti
di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo
periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di  euro  annui,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le  finalita'
indicate dal primo periodo». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: «, denominato: "Fondo di  rotazione  per
la concessione di anticipazioni agli enti  locali  in  situazione  di
grave squilibrio finanziario"»  sono  soppresse  e  le  parole:  «100
milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per  ciascuno  degli  anni  dal
2014 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per
l'anno 2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014  e  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020»; 
      al comma 3, dopo le parole: «Alla copertura degli oneri di  cui
al comma 1» sono inserite le seguenti: «e di  cui  al  numero  5-bis)
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11»; 
      al comma 5, al primo periodo, le  parole:  «500  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «498 milioni» e, al quarto  periodo,  dopo
le parole: «Alla copertura dell'onere di cui al primo  periodo»  sono
inserite le seguenti: «del  presente  comma  e  degli  oneri  di  cui
all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto» e le parole:  «di
quota parte delle risorse» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
quota parte delle risorse assegnate agli enti locali». 
    All'articolo 5, alla rubrica, le parole: «Fondo di  rotazione  in
favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri
strutturali di bilancio» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fondo  di
rotazione  per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria  degli   enti
locali». 
    L'articolo 7 e' soppresso. 
    All'articolo 8, comma 3, capoverso 6-bis: 
      al secondo  periodo,  le  parole:  «estinzione  anticipata  del
debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione  o  la  riduzione
anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti»; 
      al terzo e al quarto periodo, le parole: «estinzione anticipata
del  debito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «estinzione  o   la
riduzione anticipata del debito». 
    All'articolo 9: 
      al  comma  1,  le  parole:  «,  contestualmente   all'eventuale
deliberazione  di  assestamento  del  bilancio  di  previsione»  sono
soppresse; 
      al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  al  comma  12-ter,  ultimo  periodo,  le  parole:  "il  30
settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
approvazione del modello  di  dichiarazione  dell'imposta  municipale
propria e delle relative istruzioni"»; 
      al comma 4, al primo periodo, le parole: «enti appartenenti  ai
livelli di governo sub  statale,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«enti territoriali» e il secondo periodo e' soppresso; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «6-bis. A  seguito  della  verifica  del  gettito  dell'imposta
municipale propria dell'anno 2012, da effettuare  entro  il  mese  di
febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione  dei
rapporti finanziari tra  lo  Stato  e  i  comuni,  nell'ambito  delle
dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei  trasferimenti
erariali previste a legislazione vigente. 
      6-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 3  dell'articolo
91-bis del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato  dal
comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,
n. 200. 
      6-quater. Per esigenze di coordinamento, fermi la  data  e  gli
effetti delle incorporazioni  previsti  dall'articolo  23-quater  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
        a) al comma 10 del predetto articolo 23-quater sono apportate
le seguenti modificazioni: 
          1)  il  numero  3)  della  lettera  d)  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "3) ai commi 3-bis e 4, le parole:  `del  territorio'  sono
sostituite dalle seguenti: 'delle entrate'"; 
          2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          "d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo  le
parole: 'pubbliche amministrazioni' sono  inserite  le  seguenti:  ',
ferma  restando  ai  fini  della  scelta   la   legittimazione   gia'
riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo  19,
comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165,'"; 
        b)  tenuto   conto   dell'incorporazione   dell'Agenzia   del
territorio  nell'Agenzia  delle  entrate,  si  intende  che   i   due
componenti di cui all'articolo 64, comma 4, del  decreto  legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  successivamente  al  1°  dicembre   2012
deliberano per le sole materie ivi indicate. 
      6-quinquies.  In  ogni  caso,  l'esenzione  dall'imposta  sugli
immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle  fondazioni
bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153». 
    All'articolo 10: 
      il comma 1 e' soppresso; 
      al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e' soppressa»  sono
aggiunte le seguenti: «e i relativi organi decadono»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Per garantire la continuita'  delle  funzioni  gia'  svolte
dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui  al  comma  6,
l'attivita' continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici
a tale fine utilizzati»; 
      al comma 6, al primo periodo, le parole: «con  regolamento,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il  termine  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da  adottare  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e,
al secondo periodo, le parole: «Con il  medesimo  regolamento»  dalle
seguenti: «Con il medesimo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri»; 
      il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. La partecipazione alle sedute del Consiglio  direttivo  non
da' diritto alla corresponsione di emolumenti, indennita' o  rimborsi
di spese»; 
      il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
    Nel titolo II, dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 10-bis (Disposizioni in materia di gestione della  casa  da
gioco di Campione d'Italia). - 1. Per la gestione della casa da gioco
di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di
una  apposita  societa'  per  azioni  soggetta  a  certificazione  di
bilancio e sottoposta  alla  vigilanza  degli  stessi  Ministeri.  Al
capitale  della  societa'  partecipa  esclusivamente  il  comune   di
Campione  d'Italia.  Il  predetto  comune  approva  e  trasmette   al
Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo
e lo statuto della societa', sottoscritti dal  legale  rappresentante
dell'ente. La societa' di certificazione  deve  essere  iscritta  nel
registro dei revisori  contabili  ed  e'  individuata  dal  Ministero
dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco e
i rapporti tra la societa' di  gestione  ed  il  comune  di  Campione
d'Italia sono disciplinati da apposita convenzione stipulata  tra  le
parti. 
    2. A decorrere dall'inizio di attivita' della societa' di cui  al
comma 1, sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti
i giochi al netto  del  prelievo  fiscale,  se  superiori  a  franchi
svizzeri 130 milioni, e' individuato, entro il 31  gennaio  dell'anno
successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino  a
160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del  13  per
cento sui successivi 10 milioni  e  del  16  per  cento  sulla  parte
eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni  biennio,
il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  procede  alla  verifica  della  percentuale   del
contributo di cui al periodo precedente da  applicare  agli  esercizi
successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa  con  decreto
interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli  enti
territoriali  beneficiari  del  contributo.  Detto  ammontare   sara'
assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il  20  per
cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di
Lecco e per il 24 per  cento  al  Ministero  dell'interno.  Le  somme
attribuite  allo  Stato   sono   versate   alla   pertinente   unita'
previsionale di base dello stato di previsione  dell'entrata  e  sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province possono
essere utilizzate anche per investimenti in favore dell'economia  del
territorio, sentita la competente  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio  di  attivita'  della
societa' cessano conseguentemente di avere efficacia le  disposizioni
previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge  23  dicembre
1998, n. 448». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      "8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono,
per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati  ad  incrementare  le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della  spesa  di
personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le  amministrazioni  comunali   nel   determinare   lo   stanziamento
integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del  patto  di
stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo
76  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni.  Gli  stanziamenti  integrativi   sono   destinati   a
finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni  rese
dal personale in relazione alla gestione  dello  stato  di  emergenza
conseguente  agli  eventi  sismici  ed  alla  riorganizzazione  della
gestione ordinaria"»; 
      al comma 1, lettera a),  dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse  di
cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita'  speciali,
nonche' i  relativi  utilizzi,  eventualmente  trasferite  agli  enti
locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai  sensi  del
comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei  Presidenti  delle
Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al
presente decreto, non  rilevano  ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno degli enti locali beneficiari"»; 
      al comma 1, lettera  a),  numero  2),  capoverso  1-bis,  primo
periodo, dopo le parole: «siano assicurati criteri» sono inserite  le
seguenti: «di controllo,»; 
      al comma 1, lettera a), sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
numeri: 
      «5-bis) all'articolo 7, dopo il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
      "1-ter.  E'  disposta  l'esclusione  dal  patto  di  stabilita'
interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute  dai  comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse  proprie  provenienti  da
erogazioni liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  ed
imprese e puntualmente finalizzate  a  fronteggiare  gli  eccezionali
eventi  sismici  e  la  ricostruzione,   per   un   importo   massimo
complessivo, per ciascun anno, di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare
delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del
periodo precedente e' determinato dalla  regione  Emilia-Romagna  nei
limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia  e  Veneto  nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun  anno.
Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai
comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno,  gli  importi
di cui al periodo precedente"; 
      5-ter) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Gli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono  agli  incentivi
vigenti alla data del 6 giugno 2012,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2013"»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Per i  fabbricati  rurali  situati  nei  territori  dei
comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e  29
maggio  2012,  come  individuati  dall'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge 6 giugno 2012,  n.74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine  di  cui  all'articolo
13,  comma  14-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' prorogato al 31 maggio  2013.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica  conseguenti  all'attuazione
del presente comma, pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo   del   fondo   di   cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189,  e
successive modificazioni. 
      1-ter. All'articolo 3, comma  9,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, le parole: "sei mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"dodici mesi". 
      1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, si applicano integralmente anche al  territorio  del  comune  di
Motteggiana.  Conseguentemente,  anche   ai   fini   della   migliore
attuazione  e  della  corretta  interpretazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e'  inserito,
nell'elenco  della  provincia  di  Mantova,   il   seguente   comune:
"Motteggiana"»; 
      al comma 3, lettera a), le parole:  «n.  285»  sono  sostituite
dalle seguenti: «n. 185»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Dopo l'articolo 17 del  decreto-legge  6  giugno  2012,
n.74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,
n.122, e' inserito il seguente: 
      "Art. 17-bis (Disposizioni in materia  di  utilizzazione  delle
terre e rocce da scavo). - 1. Al fine  di  garantire  l'attivita'  di
ricostruzione  prevista  all'articolo  3,  nei   territori   di   cui
all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della  disciplina
di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione,  fino  alla
data di cessazione dello stato  di  emergenza,  le  disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  recante  la
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". 
      3-ter. All'articolo  67-septies  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n.134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," e' soppressa; 
        b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10,  11
e 11-bis del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.122,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
n.135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,
ricadenti   nei   comuni   di   Argelato,    Bastiglia,    Campegine,
Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,  Modena,  Minerbio,  Nonantola,
Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica"; 
        c) al comma 2, dopo le parole: "comma  1"  sono  inserite  le
seguenti: "e al comma 1-bis". 
      3-quater. All'articolo 67-octies del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di imposta  di
cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno,  sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la  realizzazione  dei
medesimi interventi"; 
        b) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"»; 
      ai commi 5 e 6, le parole: «16 dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «20 dicembre 2012»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Ai fini della  migliore  attuazione  e  della  corretta
interpretazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.134,  come  modificato  dal  presente
articolo, nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
130 del 6 giugno 2012, sono inseriti,  nell'elenco  delle  rispettive
province, i seguenti comuni: "Ferrara"; "Mantova"»; 
      il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      «7.  Fermo  restando  l'obbligo  di  versamento   nei   termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui  al
comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al
30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa  che,  limitatamente
ai danni subiti in relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i
requisiti per accedere  ai  contributi  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  ovvero  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti
contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo  1,  comma  1,
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un  finanziamento  assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  SpA   e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000  milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, da adottare entro il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
garanzie dello Stato di cui al  presente  comma  e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
      7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di  impresa
di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari  di  reddito  di  impresa
commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 puo'  essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati  all'esercizio  del  credito
ivi  previsti,  previa  integrazione  della  convenzione  di  cui  al
medesimo comma 7: 
        a) se dotati dei requisiti  per  accedere,  limitatamente  ai
danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi rispettivamente
svolte, ai contributi di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dai titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,
nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi  e
premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal  1°
dicembre 2012 al 30 giugno 2013; 
        b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,  proprietari
di  una  unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale
classificata nelle categorie B, C, D, E  e  F  della  classificazione
AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30
giugno 2013. 
      7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e  b),  per
accedere al finanziamento di cui al comma 7  presentano  ai  soggetti
finanziatori di cui al medesimo comma 7  la  documentazione  prevista
dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di  cui  al  comma  7-bis,
lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la  "ripresa
piena dell'attivita'", si intende riferita  alla  loro  attivita'  di
lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione
e' omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b). 
      7-quater.  Salvo  quanto  previsto  dai  commi  7-bis  e  7-ter
relativamente a tali commi, trovano  in  ogni  caso  applicazione  le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da 10 a 13  del  presente
articolo»; 
      al  comma  13,  al  primo  periodo,  la  parola:  «stimati»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «valutati»  e  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della
legge 31 dicembre 2009, n.196, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del  tesoro  provvede  al  monitoraggio  degli
oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle
previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi  di
interesse, alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio si provvede a  valere  sulle  medesime
risorse di cui al citato periodo»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «13-bis. Nell'ambito degli  interventi  per  la  ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica,  avviati  entro
il 31 dicembre 2012, nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012,  la
presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto
di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, e successive  modificazioni,  unitamente  alla
documentazione  ivi  prevista,  costituisce  in  ogni   caso   titolo
sufficiente per l'ingresso  del  subappaltatore  in  cantiere  e  per
l'avvio  da  parte   di   questo   delle   prestazioni   oggetto   di
subaffidamento.  E'  fatto  salvo  ogni  successivo  controllo  della
stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione  al  subappalto.  Le  autorizzazioni  al
subappalto dei lavori realizzati o in corso  di  realizzazione  hanno
efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste. 
      13-ter. Al fine di garantire  la  corretta  applicazione  delle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,
n.917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono
applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio
2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta
dai medesimi. 
      13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma  4,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  il  decorso  dei   termini
processuali,  comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da   qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso  sino  al  30
giugno 2013  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Regioni a statuto speciale e province  autonome  di
Trento e di Bolzano). -  1.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano attuano le  disposizioni  di
cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi  statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione».