(all. 1 - art. 1)
                                                                    	
Tabella A
Riferimenti identificativi.
    Magazzino  =  ubicazione  dell'impianto  (indirizzo  completo e/o
riferimenti catastali), ossia unita' di deposito.
    Sottomagazzino  =  sottounita'  di  deposito  (magazzini  piani o
perimetrazioni siti nell'interno del magazzino).
    Localizzazione  =  sottounita'  di  deposito contenente la stessa
qualita'  di  prodotto  (celle  frigorifere,  i singoli silos, botti,
tini,  serbatoi,  cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo
sottomagazzino).
    Tutti  gli  impianti  di  deposito  e  conservazione dei prodotti
devono  soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste
dalle  leggi  vigenti  in  materia igienico-sanitario-ambientale e di
sicurezza,    oltre    alle   specifiche   caratteristiche   tecniche
espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di
seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie
ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilita'.
    Ogni  impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato
al  piano  terra,  dovra'  essere  sopraelevato dal terreno di almeno
cm 50.
    Ogni  impianto  di deposito e conservazione che non possieda tale
requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee
dall'Agenzia (es.: canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare
conseguenze   dannose   e,   comunque   adeguate  per  assicurare  la
conservazione  del  prodotto  rispetto  ad  eventi  atmosferici e/o a
deterioramenti.
    Ai  soli  depositari  del  settore  alcolevinico e da frutta che,
operando  nell'invecchiamento  di  acquaviti  o  distillando anche da
prodotti  non  vinosi,  effettuino  una  distillazione  diversificata
comunque  destinata  all'intervento,  e' consentito l'utilizzo di una
parte   delle   capacita'   iscritte   all'albo,   previa  preventiva
presentazione  di  un  dettagliato  programma. Tale programma, valido
sino  all'effettivo  conferimento del prodotto AGEA, dovra' contenere
l'indicazione   specifica  delle  localizzazioni  di  cui  si  chiede
l'utilizzo   e   dovra'   essere   inviato   alla  competente  unita'
organizzativa AGEA di commercializzazione e da questa autorizzato con
apposito nulla osta.
    Sempre    nel    medesimo    settore    dell'invecchiamento,   in
considerazione  dell'atipicita'  dei  contenitori  in  legno pregiato
utilizzati (botti e tini soggetti a rapido deterioramento se lasciati
vuoti), e' ammesso il riempimento degli stessi anche con prodotto non
di intervento senza operare miscele con quello oggetto d'intervento.
    Tale  deroga  e'  consentita  per  il  solo  periodo  di  mancata
utilizzazione da parte dell'AGEA; i contenitori in questione dovranno
comunque  essere  messi  a disposizione dell'Agenzia al massimo entro
tre giorni dalla richiesta della competente unita' organizzativa AGEA
di commercializzazione.
    Tutti  i  magazzini,  posture,  serbatoi,  silos,  ecc., dovranno
essere  identificati in loco, secondo la codifica indicata dall'AGEA,
ed  essere  dotati  di  apposito cartello, stabilmente e visibilmente
affisso alla struttura, con le seguenti indicazioni:
                                AGEA
Denominazione depositario.
    Matricola n. ....................
    Locazione n. ....................
    Magazzino n. ....................
    Sottomagazzino n. ....................
    Tipo prodotto (e varieta' ove occorra).
    Campagna di commercializzazione e se comunitario o nazionale.
    Quantita' (con relativa unita' di misura).
    I  prodotti  relativi  a  varie  campagne  di commercializzazione
dovranno  essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore
alcolevinico).
    Tutti  i  magazzini  dovranno  essere  forniti di idonei impianti
antincendio   e  di  illuminazione,  di  opportuno  piazzale  per  la
movimentazione  merci  in  relazione alla capacita' di stoccaggio del
prodotto,  nonche'  di  opportuno  impianto  antifurto  o servizio di
vigilanza.
    L'AGEA   provvede,   direttamente  o  con  propri  incaricati,  a
sigillare le localizzazioni.
I   -  Categoria  cereali  (compresi  granella  anche  di  leguminose
destinata  ad  alimentazione  del  bestiame,  nonche'  semi oleosi da
disoleare   ed  ogni  altro  prodotto  similare  da  conservare  alla
rinfusa).
    Magazzini  piani  o  silos metallici di capacita' complessiva non
inferiore  a  tonnellate  1.000  con  capacita'  di entrata ed uscita
giornaliera  non  inferiore  ad  un  ventesimo della capacita' totale
(detta  capacita'  di  movimentazione  va specificata nella relazione
tecnica).
    Nei  magazzini  piani  i  cumuli di granella devono avere altezze
tali  da  garantire  l'areazione delle masse, ma non possono comunque
superare i 5 metri e debbono essere spianati in superficie.
    Le  conseguenti  cubature  di  detti  magazzini  saranno  percio'
definite in base ad un'altezza massima di metri 5.
    Ogni  magazzino dovra' essere fornito di adeguato numero di sonde
termiche disposte sul fondo, al centro e sulla superficie delle masse
di granella.
    Ai  fini  dell'ottimale  conservazione del prodotto nei magazzini
piani,  in cui non e' in funzione un impianto di refrigerazione delle
masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata
disponibile  un'idonea  area per lo spostamento delle masse stesse da
non  considerare  nel computo del conteggio della effettiva capacita'
ricettiva del magazzino.
    Le  operazioni  di  disinfestazione  andranno comunicate all'AGEA
almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.
    I   magazzini  dovranno  avere  la  disponibilita'  di  strutture
necessarie  per  le attivita' amministrative e laboratorio di analisi
in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice
di caduta di Hagber.
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovra'  essere  indicata, nella relazione tecnica, in
unita' di peso ed in metri cubi.
II - Categoria carni (comprendente carni bovine, suine ed ovine con o
senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti).
    I   centri   frigoriferi   delle   capacita'   non   inferiori  a
tonnellate 100  devono  disporre  di idonei locali ed attrezzature di
ufficio,  magazzini  frigoriferi,  per la conservazione delle carni a
temperatura  uguale  o  inferiore  a  meno  17  oC  con  strumenti di
registrazione della temperatura stessa.
    Inoltre  le  celle  frigorifere  dovranno  essere collegate ad un
gruppo  elettrogeno  con  apparato  automatico di continuita' tale da
garantire  l'efficienza  del  sistema  di  raffreddamento  in caso di
mancato  approvvigionamento  di rete (tale possibilita' dovra' essere
espressa nella relazione tecnica dell'impianto).
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in
unita'  di  peso ed in metri cubi. Dovra' essere, inoltre indicato il
piu' vicino centro convenzionato per il congelamento delle carni.
III  -  Categoria  olii vegetali (comprendente olio di oliva, nonche'
ogni altro olio destinato ad uso alimentare).
    Il   magazzino,   di   capacita'   complessiva  non  inferiore  a
tonnellate 200  di  prodotto  deve essere dotato di idonea recinzione
esterna  e  separato  dagli impianti di produzione, dalle posture e/o
vasche  interrate o sopraelevate, ovvero di serbatoi comunque ubicati
all'interno  del  magazzino  stesso,  con  ammissibilita' di serbatoi
esterni  solo per la conservazione di olio di sansa ed olii lampanti.
Le capacita' relative agli olii di oliva extra e vergini, rispetto ad
olii  di  diversa  natura,  andranno  specificate  in domanda e nella
relazione  tecnica  (per  gli  olii  extra  e vergini potranno essere
considerati  idonei  solo  contenitori  non  esposti ad irraggiamento
solare diretto).
    Deve,  inoltre,  essere  dotato di impianto di movimentazione non
inferiore  a tonnellate 25/ora, nonche' di un impianto di pesatura al
pieno ed al vuoto per cisterna ed autocisterna.
    Deve  essere  assicurata la disponibilita' per il magazzino di un
laboratorio  idoneo  all'accertamento  delle caratteristiche fisiche,
chimiche ed organolettiche del prodotto.
    Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati
in  planimetria  e  nei  disegni tecnici per l'esatta definizione dei
volumi.
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in
unita' di peso e in metri cubi.
IV - Categoria prodotti caseari (comprendente formaggi a pasta dura e
a pasta molle stagionati).
    Magazzino  e  connesse  attrezzature,  idonee  ad  assicurare  le
condizioni  ambientali  specie di temperatura ed umidita', necessarie
alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno  essere indicate, nella relazione tecnica in
unita' di peso ed in metri cubi.
V - Categoria burro.
    Magazzino  frigorifero  e  relative  attrezzature,  ovvero  celle
frigorifere,  idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria
per  un lungo periodo di conservazione del prodotto e collegati ad un
gruppo  elettrogeno  con  apparato  automatico di continuita' tale da
garantire  l'efficienza  del  sistema  di  raffreddamento  in caso di
mancato  approvvigionamento  di rete (tale possibilita' dovra' essere
esposta nella relazione tecnica dell'impianto).
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno  essere  indicate nella relazione tecnica in
unita' di peso ed in metri cubi.
VI   -  Categoria  alcolevinico  e  da  frutta  (comprendente  alcole
buongusto  con  gradazione non inferiore a 95o, alcole etilico grezzo
con gradazione non inferiore a 52o, alcole teste e code non inferiore
a   90o   idoneo   allo   stato   in  cui  trovasi  soltanto  per  la
denaturazione).
    Locale  di  conservazione  dell'alcole  e  relativa attrezzatura,
conformi   ai   requisiti  prescritti  dalle  leggi  finanziarie  che
disciplinano  l'esercizio  dei  magazzini  fiduciari  e sussidiari di
fabbrica,  nonche'  dei magazzini di invecchiamento. Non sono ammessi
contenitori  che  possono  provocare  alterazioni  organolettiche e/o
della  qualita'  del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i
tini  in legno destinati all'invecchiamento. I magazzini devono avere
complessivamente   una  capacita'  pari  ad  almeno  Hl  3.000  e  la
possibilita'  di  movimentazione  giornaliera  pari  a non meno di Hl
2.000.
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno  essere indicate, nella relazione tecnica in
unita' di volume ed in metri cubi.
VII  -  Categoria tabacco (comprendente tabacco, anche delle varieta'
subtropicali in foglia, condizionato, o no in colli).
    Il magazzino deve contenere un locale idoneo alla perizia ed alla
conservazione  di  non  meno  di  150 tonnellate di tabacco in foglia
presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglio, ovvero per
il  tabacco  in  colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in
balle  o in ballette e di non meno di 300 tonnellate se presentato in
botti;  tali  capacita'  dovranno  essere  descritte  nella relazione
tecnica, in unita' di peso e metri cubi.
    Deve  contenere,  inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per
la  separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento
dei  campioni  e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta
antiparassitaria.
    Il  magazzino deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature
per  la  regolazione della temperatura e dell'umidita' dell'ambiente,
per  la  pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti
fitosanitari.
    In  particolare  per la conservazione dei tabacchi delle varieta'
sub  tropicali,  la superficie dei suddetti locali deve essere almeno
mq  400  e  le  apparecchiature  di termoidroregolazione devono poter
realizzare  una  temperatura  costante  di  21/25o  C ed una umidita'
relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilita' dovranno essere
esposte, nella relazione tecnica dell'impianto).
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno  essere indicate, nella relazione tecnica in
unita' di peso ed in metri cubi.
VIII  -  Categoria mangimi (comprendente farina e polvere di latte ed
ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).
    Il   magazzino   di   conservazione,  collegato  con  imprese  di
trasformazione,  di  capacita'  non  inferiore  a  tonnellate  100 di
prodotto  deve  essere  caratterizzato  da  basso  grado  di umidita'
ambientale,   e  da  sufficiente  ventilazione  con  possibilita'  di
movimentazione  giornaliera  della  merce  pari  a  un  decimo  della
capacita' del magazzino stesso.
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno  essere indicate, nella relazione tecnica in
unita' di peso ed in metri cubi.
IX - Categoria zucchero.
    I  silos  ed  i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo
stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacita'
non inferiore a tonnellate 2.000 debbono essere conformi ai requisiti
prescritti  all'art.  1  del  regolamento  CEE n. 2103/77. Inoltre le
strutture  adibite  alla  conservazione dello zucchero debbono essere
esenti  da  infiltrazioni  di  polvere  e di fumo, offerenti tutte le
garanzie   di   tenuta   alle  intemperie  e  all'umidita'  riservate
esclusivamente  alla  conservazione  dello zucchero, munite di idonea
installazione  di  pesatura  per la determinazione delle quantita' di
prodotto  stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti
ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno  essere indicate, nella relazione tecnica in
unita' di peso ed in metri cubi.
X  -  Categoria  ortofrutticoli  e  patate a conservazione naturale o
frigoconservanti.
    Magazzini  piani  in muratura in corpo unico o divisi in celle di
capacita'  non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per
lo  stoccaggio  dei  prodotti  che  deve  avvenire in maniera tale da
consentire  l'opportuna  movimentazione  ed  areazione  del  prodotto
stesso.
    Le   strutture  murarie  del  magazzino  devono  essere  tali  da
assicurare  il  mantenimento,  all'interno  del magazzino, di un buon
grado  di  umidita'.  Il  magazzino  deve  inoltre  essere  dotato di
attrezzature   per   la   pesatura   del  prodotto,  nonche'  per  la
movimentazione  di  entrata  e di uscita dello stesso che deve essere
pari  ad  almeno un decimo della capacita' del magazzino stesso. Ove,
per  particolari  prodotti,  sia  prevista  l'utilizzazione  di celle
frigorifere,   queste   dovranno   essere   collegate  ad  un  gruppo
elettrogeno  con apparato automatico di continuita' tale da garantire
l'efficienza  del  sistema  di  raffreddamento  in  caso  di  mancato
approvvigionamento  di  rete (tale possibilita' dovra' essere esposta
nella relazione tecnica dell'impianto).
    Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle
localizzazioni  dovranno  essere  indicate nella relazione tecnica in
unita' di peso ed in metri cubi.
Disciplinare  permanente  sulle  condizioni generali del contratto di
deposito  relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato
agricolo.
                               Art. 1.
Inquadramento      Gli interventi di commercializzazione dei prodotti
agricoli  sono  disciplinati  dalle leggi dello Stato, nonche', per i
settori  merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di
mercato, da regolamenti dell'Unione europea.
    In  relazione  al  presente disciplinare, si fa rinvio alle norme
contenute  nel  regolamento di determinazione dei requisiti necessari
per l'iscrizione all'albo dei depositari dell'AGEA.
                               Art. 2.
                        Affidamento incarichi
    Per  ciascun  settore  merceologico l'AGEA si avvale dei soggetti
iscritti  all'albo  dei  depositari,  tenendo  conto delle rispettive
capacita'  operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti
dalle     specifiche    esigenze    organizzative    e    strutturali
dell'intervento.
    Le associazioni e unioni riconosciute dei produttori agricoli, le
cooperative  e loro consorzi di produttori agricoli potranno ricevere
in  deposito  solo  il  prodotto  proprio o dei propri soci, tuttavia
l'AGEA  potra'  richiedere  alle stesse l'assenso e la disponibilita'
dei magazzini per lo stoccaggio di produzioni provenienti da terzi.
                               Art. 3.
                      Obblighi del depositario
    Dalla  data  di  stipulazione  del  contratto  di affidamento del
servizio,   il   depositario  e'  tenuto  a  mettere  a  disposizione
dell'AGEA,   nell'ambito   dei   magazzini   iscritti   all'albo,  le
localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da AGEA.
Il  depositario  e',  altresi'  tenuto  a curare, in conformita' alle
disposizioni  ed  alla  presenza  dell'AGEA  o  di  suoi delegati, le
operazioni  di  ricevimento,  di  conservazione  e di uscita dei vari
prodotti,   nel   rispetto   pieno   della  corrispondente  normativa
comunitaria  e  nazionale  per  il  settore  merceologico, nei limiti
quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel
contratto medesimo.
    L'eventuale  e  temporanea  inagibilita'  del  magazzino  o delle
localizzazioni  deve essere immediatamente comunicata dal depositario
all'AGEA per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi
tecnici  necessari al relativo ripristino, fermo restando la facolta'
dell'AGEA di valutare la congruita' dei tempi indicati.
    Qualora dopo la stipula del contratto tra l'AGEA e il depositario
del  servizio  sopravvengano  modificazioni  alle norme comunitarie e
nazionali  vigenti in materia, il depositario e' tenuto ad osservarle
in  conformita'  alle  istruzioni  dell'AGEA  e se necessario, l'AGEA
stessa  procedera' all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che
il  depositario  dovra'  accettare  pena  risoluzione  del  contratto
stesso.
                               Art. 4.
                           Ammissibilita'
    Per  ciascun  prodotto  oggetto  di intervento l'AGEA, sulla base
della  normativa  vigente,  fissa  mediante apposito disciplinare che
formera'   parte   integrante  del  contratto  di  deposito  e  sara'
pubblicato  prima  dell'inizio  delle  operazioni  di  intervento,  i
requisiti  qualitativi  e  merceologici  in base ai quali il prodotto
stesso  e' ammissibile all'intervento nonche' le quantita' minime che
possono   essere   conferite   in   ciascun  centro  territoriale  di
intervento.
                               Art. 5.
                            Conferimenti
    Ogni  offerta  di  conferimento  di  prodotto  all'intervento  e'
oggetto  di  domanda,  scritta  secondo  apposito modello predisposto
dall'AGEA   indirizzata   all'AGEA   stessa,   con   indicazione  del
depositario  che  gestisce  i  magazzini  del  centro territoriale di
intervento  piu'  vicino  nel limite territoriale del bacino d'utenza
nel quale si trovano i quantitativi di prodotto oggetto dell'offerta.
    La   domanda,   oltre   all'indicazione   del   nome,  cognome  o
denominazione  sociale,  codice fiscale e partita I.V.A. ed indirizzo
dell'offerente,  alla  quantita'  e  qualita'  della merce offerta in
vendita   all'intervento  e  del  magazzino  presso  cui  si  intende
conferirla, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di
giacenza  della  merce offerta, nonche' la documentazione comprovante
il  diritto  dell'offerente  a  conferire  all'intervento e l'origine
della  merce  stessa. Spetta, comunque, all'AGEA l'individuazione del
depositario  e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire
i prodotti di intervento.
    La  domanda  puo'  essere  formulata  ed inoltrata dai produttori
anche  per  il  tramite  delle  associazioni  o  cooperative  cui  il
produttore aderisce.
    L'AGEA  puo'  consentire  a  tale  richiesta  tenuto  conto della
capacita'   di  ricezione  delle  strutture  cosi'  individuate,  con
riferimento al bacino di utenza.
    L'AGEA,  entro  due  giorni  lavorativi dalla data di ricevimento
dell'offerta  di  conferimento, comunica al depositario incaricato ed
al  conferente  l'accettazione  dell'offerta,  unitamente ai tempi ed
alle modalita' di consegna del prodotto.
    Qualora,  per  motivi di incapienza od inagibilita' del magazzino
indicato  dall'AGEA  oppure  per  contestazione  delle  condizioni di
consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in
consegna  la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente
l'AGEA che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.
    La   quantita'   di  prodotto  da  conferire  deve,  a  cura  del
conferente,   essere   consegnata   franco   veicolo   magazzino  del
depositario,  non  scaricata  se  alla  rinfusa  o,  se  specificata,
consegnata alla banchina di detto magazzino.
    Alle  operazioni  materiali  di  entrata della merce in magazzino
deve  provvedere  il depositario in presenza del personale AGEA e del
conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna
e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.
    Il  verbale  e'  sottoscritto  dal  depositario, dal conferente e
dall'AGEA.
    In  caso  di  contestazione tra le parti in ordine alla qualita',
alle  condizioni  ed  alle  caratteristiche  della  merce  offerta in
vendita,  saranno  prelevati  in contraddittorio tra le parti stesse,
gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera
partita  in  contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio
di  analisi  designato dall'AGEA, nei modi precisati nel contratto di
deposito.  I  campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in
caso  di  contestazione  sono prelevati secondo le norme previste dai
metodi  ufficiali  di  analisi  per  i  prodotti  agricolo-alimentari
approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali.
    I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese
sono a carico della parte soccombente.
    Nel  caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti
il   conferimento  all'intervento  non  ha  luogo  e  l'offerente  e'
obbligato  a  ritirare  la  merce medesima con pagamento a suo carico
delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonche' delle spese
di sosta della merce a favore del depositario.
    Alle  operazioni  di  entrata  ed  alla fase del prelevamento dei
campioni,  ferme  restando  le  competenze  in  precedenza  previste,
assiste   di  norma  il  personale  dell'AGEA  o  suoi  delegati  che
attesteranno  la conformita' alle disposizioni vigenti delle suddette
operazioni.
    L'entrata in magazzino e' attestata da apposita bolletta di presa
in  consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni
esemplare,  di  cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso
il  magazzino  in cui e' stato preso in consegna il prodotto, uno dal
conferente ed uno dall'AGEA.
                               Art. 6.
                       Copertura assicurativa
    Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del
prodotto  acquistato  dall'AGEA, adottando tutte le misure necessarie
per  evitare  scondizionamento  e  perdita del prodotto stesso, ed e'
obbligato  a  costituire  la  relativa  copertura  assicurativa nella
misura determinata dal contratto di deposito.
    Egli  non  risponde pero' delle perdite quantitative per cali e/o
dispersioni,  dovute  a  cause  naturali, comprese entro il limite di
tolleranza  stabilito  dalle  normative  comunitarie  e nazionali per
ciascun  prodotto,  nonche'  delle alterazioni naturali derivanti dal
decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia.
    La  copertura  assicurativa del prodotto dovra' essere stipulata,
in  esclusivo  riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun
prodotto  dall'AGEA,  che  provvedera'  a  trasmetterle ai depositari
prima della stipula del contratto di deposito.
    Non  potra'  essere  stipulato  alcun  contratto  di  deposito in
assenza  di  regolare  polizza  sottoscritta dalle parti e redatta in
conformita' allo schema tipo sopra specificato.
    Il  depositario,  a dimostrazione della costituzione di copertura
assicurativa,  dovra'  presentare all'AGEA, entro quindici giorni dal
termine  iniziale  per  il  pagamento  del  premio,  la  quietanza di
avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.
    L'esclusivo  beneficiario  della  polizza  e' l'AGEA per la parte
relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle
compagnie  assicuratrici,  per  qualsivoglia  motivo,  dovra'  essere
risarcito dal depositario direttamente all'AGEA.
    Il  depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi
dipendenti  per  l'espletamento  delle  funzioni di deposito ed a tal
fine deve rilasciare idonee garanzie.
    Immediatamente  dopo  l'emissione  della  bolletta  di  presa  in
consegna,  il  depositario  dovra'  prestare, a favore dell'AGEA, una
garanzia  sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
(a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti
nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107  del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di valore pari
ad  una  percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce
introdotta  nel  magazzino; detta percentuale verra' determinata, per
campagna  e  per prodotto, dal consiglio di amministrazione dell'AGEA
e,  comunque,  non  potra'  essere  inferiore al 30% del valore della
merce   depositata   e   presa  in  consegna.  Sono  ammesse  polizze
fluttuanti.
    Le  quantita'  acquistate  debbono essere custodite nei magazzini
impegnati  con  il  contratto  di  affidamento del servizio e debbono
essere  tenute ben sistemate distintamente per varieta' di prodotto e
per   campagna  (come  riportato  nella  tabella  A  del  regolamento
concernente  l'albo  dei  depositari),  al fine di consentire in ogni
momento  oltre  che  l'esecuzione  delle  necessarie  misure di buona
conservazione  del  prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse
ed  il  controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto
medesimo.
    Il  depositario deve dare comunicazione all'AGEA delle operazioni
poste  in  essere  per assicurare la buona conservazione della merce.
Nell'apposita  dettagliata  relazione sono indicate in particolare le
date di svolgimento delle relative operazioni.
    In  caso  di  negligenza  o  inadempimento nella esecuzione delle
operazioni   di   stoccaggio,   tali   da   compromettere   la  buona
conservazione  del  prodotto,  l'AGEA potra' procedere oltre che alla
sospensione   temporanea   od   alla   cancellazione   dall'albo  dei
depositari,  alla  risoluzione  in  danno  del contratto, con accollo
all'inadempiente di tutti i danni.
                               Art. 7.
                        Vendita del prodotto
    La  vendita  del  prodotto  acquistato dall'AGEA e conservato dal
depositario in esecuzione dell'incarico, e' disposta dall'Agenzia che
provvede,  direttamente  o  tramite  propri incaricati, alla totale o
parziale rimozione dei sigilli.
    Le  consegne  del  prodotto ceduto dall'AGEA sono effettuate alla
condizione  di  merce  resa  caricata  dal  depositario  sul  veicolo
dell'acquirente  alla porta del magazzino di consegna, oppure, per le
merci specificate, alla porta di detto magazzino.
    Tutte  le  operazioni  relative  alla consegna del prodotto fanno
carico al depositario.
    Alle  operazioni  di  consegna  del  prodotto,  ferme restando le
competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'AGEA o
suoi  delegati,  l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita
e' sottoscritto dall'AGEA, dal depositario e dall'acquirente.
                               Art. 8.
                           Documentazione
    Il depositario e' obbligato a fornire all'AGEA, a richiesta, dati
statistici   e   dimostrazioni  documentali  sull'andamento  e  sulla
conclusione delle operazioni di intervento.
    Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base
di  modalita'  definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'AGEA, a
cura  del  depositario,  entro  il  30 ottobre di ciascun anno per le
operazioni  svolte dal 1 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre
dell'anno successivo.
    Entro  il  mese  successivo  a quello di scadenza dei premi delle
polizze  assicurative il depositario e' tenuto ad inviare copia delle
quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.
                               Art. 9.
                              Compensi
    Al  depositario e' dovuto un compenso riferito al quantitativo di
prodotto  preso  in  carico  ed  effettivamente  immagazzinato, nella
misura  unitaria  che sara' stabilita nel contratto di affidamento in
funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.
    Al  depositario  sono  dovuti  altresi'  compensi omnicomprensivi
delle  spese  di  entrata  fisica  nelle  localizzazioni del prodotto
acquistato  dall'Agenzia  nonche'  i  compensi  omnicomprensivi delle
spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure
unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo
comma.
    L'importo dei predetti compensi verra' determinato in riferimento
ai  rimborsi  effettuati  dall'Unione  europea  per  i  vari prodotti
giacenti e regolati da apposita O.C.M.
    In   caso   di   ammasso   pubblico  nazionale  di  prodotti  non
disciplinati   da   apposita  O.C.M.,  i  predetti  compensi  saranno
determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M.
    Pertanto  le  modalita'  di  pagamento  dei  servizi  di deposito
terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso
il servizio.
                              Art. 10.
                         Prodotto invenduto
    Il  prodotto  invenduto  al  termine dell'esercizio e' trasferito
contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede
lo  stesso depositario del servizio. Sono fatti salvi diversi criteri
di rendicontazione da inserire nei contratti di deposito.
                              Art. 11.
                        Ispezioni e controlli
    L'AGEA  puo'  disporre  in ogni momento ispezioni e controlli per
accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al
depositario. Inoltre, almeno una volta all'anno, l'AGEA effettuera' i
controlli  previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2148/96 e per i
quali  il  depositario dovra' fornire la massima collaborazione anche
per   quanto   riguarda   le   attribuzioni  specifiche  demandategli
dall'allegato III allo stesso regolamento.
    Il  depositario  e' responsabile di tutte le discrepanze rilevate
tra  i  quantitativi  immagazzinati  e  le  indicazioni contenute nei
verbali  di entrata e di uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze
di  prodotto  e  se  queste  superano  il/i  limite/i  di  tolleranza
(indicati nei rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente
imputate al depositario come perdita non identificabile.
    Qualora  contesti  i  quantitativi  mancanti, il depositario puo'
esigere  la  pesatura  o la misurazione del prodotto. In tal caso, le
spese  relative  all'operazione  saranno a suo carico; tuttavia se da
essa  risulti  che  i  quantitativi  dichiarati  sono  effettivamente
presenti,   oppure   che  lo  scarto  non  superi  il/i  limite/i  di
tolleranza,  la  spesa  di  pesatura  o  di misurazione sono a carico
dell'AGEA.
    Tutti  i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione
del  regolamento CE n. 2148/96, limitatamente a quelli per i quali e'
richiesta  anche  la firma del depositario, possono essere consultati
in  qualunque  momento dagli incaricati dall'Agenzia nonche', a norma
del  regolamento  CEE  n.  729/70  del  Consiglio,  ed in particolare
all'art.  9,  dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso
il titolare dei magazzini quanto presso l'AGEA.
    Nei  singoli  contratti di deposito verranno fissate le sanzioni,
anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea
o  la  cancellazione  dall'albo  dei  depositari,  connesse a casi di
accertate irregolarita' o inadempienze.
    E'  vietata  qualsiasi  forma  di  subappalto  o  di  affidamento
gestionale a terzi delle strutture ed attrezzature di cui ai punti 9)
e 10) del cap. III dell'art. 9 del regolamento concernente l'albo dei
depositari.
    E'  fatto  divieto  di  altre  utilizzazioni delle localizzazioni
oggetto  di  contratto  di deposito messe a disposizione dell'AGEA, e
dalla  stessa  sigillate,  in  quanto  contenenti prodotto in ammasso
pubblico;  i  sigilli  possono  essere  apposti,  tolti  e  riapposti
esclusivamente  da  personale  AGEA  o  suoi  delegati; tali impropri
utilizzi  comporteranno  il  rigetto della domanda o la cancellazione
dall'albo.
    Nei  contratti  di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea
per  ciascuna  categoria  merceologica i tempi strettamente necessari
per ripristinare la perfetta disponibilita' e quindi la utilizzazione
da  parte  dell'AGEA  dei  magazzini  e delle localizzazioni iscritte
all'albo  dei  depositari  per  i  quali  e' stata data in precedenza
l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.
                              Art. 12.
                           Rischi ed oneri
    I   rischi  e  gli  oneri,  compresi  quelli  fiscali,  derivanti
dall'adempimento  delle  obbligazioni che sono oggetto delle presenti
norme,  sono  a  totale  ed  esclusivo  carico  del  depositario  del
servizio.
    Il  Foro  esclusivo,  per  qualsiasi controversia dovesse sorgere
dall'applicazione  del  regolamento  o  del contratto di deposito, e'
quello naturale dell'Agenzia, cioe' Roma.
                              Art. 13.
                       Ulteriori disposizioni
    Nel  corso  della  vigenza  del  contratto  l'AGEA impartisce, se
necessario,   opportune   disposizioni   affinche'   l'attivita'  del
depositario  si  svolga  nel pieno rispetto delle norme comunitarie e
nazionali.
    Per  quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso
riferimento  a  particolari  specifiche normative vigenti in materia,
nonche'  alle disposizioni del codice civile sul "deposito regolare",
e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla
normativa speciale sul "Deposito nei magazzini generali", fatte salve
le   eventuali   eccezioni  espressamente  previste  dalla  normativa
comunitaria.
    Avvertenza:  il  regolamento  e  il disciplinare pubblicati nella
presente  Gazzetta  Ufficiale,  sono stati apportati con delibere del
consiglio di amministrazione dell'AGEA, n. 54 del 30 luglio 2001.