Allegato 3 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Art. 1. Definizione 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. Art. 2. P r i n c i p i 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi: a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta' personale; c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) e' istituita la figura della consigliera/del consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/1994, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della consigliera/del consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di consigliera/ consigliere gli enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del decreto legislativo n. 29/1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998, venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona. 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3. Procedure da adottare in caso di molestie sessuali 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potra' rivolgersi alla consigliera/al consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della consigliera/del consigliere dovra' concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La consigliera/il consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4. Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere 1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 2. L'intervento della consigliera/del consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5. Denuncia formale 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con l'assistenza della consigliera/del consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le organizzazioni sindacali e sentita la consigliera/il consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991 e nel caso in cui l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6. Attivita' di sensibilizzazione 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'amministrazione dovra', peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sara' cura dell'amministrazione promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sara' cura dell'amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a trasmettere annualmente ai firmatari del protocollo ed alla presidente del Comitato nazionale di parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente codice. 6. L'amministrazione e i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.