(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3

SCHEMA  DI  CODICE  DI  CONDOTTA  DA  ADOTTARE  NELLA LOTTA CONTRO LE
                          MOLESTIE SESSUALI

                               Art. 1.
                             Definizione

    1.  Per  molestia  sessuale  si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.
                               Art. 2.
                           P r i n c i p i

    1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
      a) e'  inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
      b) e'  sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria
liberta' personale;
      c) e'  sancito  il  diritto  delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
      d) e'  istituita la figura della consigliera/del consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo
A3-0043/1994,  e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e
viene  garantito  l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente
del  personale  che  si avvalga dell'intervento della consigliera/del
consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo
chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire,
mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
      e) viene  garantito  l'impegno  dell'amministrazione a definire
preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del protocollo
d'intesa  per  l'adozione  del  presente  codice,  il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona  da  designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di
consigliera/   consigliere   gli   enti  in  possesso  dei  requisiti
necessari,  oppure  individuare  al  proprio interno persone idonee a
ricoprire  l'incarico  alle  quali  rivolgere  un  apposito  percorso
formativo;
      f) e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti, l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
      g) nei  confronti  delle lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del decreto legislativo n.
29/1993,  cosi'  come  modificato dal decreto legislativo n. 80/1998,
venga  inserita,  precisandone  in  modo  oggettivo  i  profili  ed i
presupposti,   un'apposita   tipologia  di  infrazione  relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono   comunque  valutabili  ai  fini  disciplinari  ai  sensi  delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
      h) l'azienda  si  impegna  a dare ampia informazione, a fornire
copia  ai  propri  dipendenti  e  dirigenti,  del  presente codice di
comportamento  e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignita' della persona.
    2.   Per  i  dirigenti,  il  predetto  comportamento  costituisce
elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL
in vigore.
                               Art. 3.
         Procedure da adottare in caso di molestie sessuali

    1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  consigliera/al  consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
    2.   L'intervento   della   consigliera/del   consigliere  dovra'
concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
    3.  La  consigliera/il  consigliere,  che deve possedere adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.
                               Art. 4.
  Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere

    1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per
ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla
persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
    2.  L'intervento  della consigliera/del consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
                               Art. 5.
                          Denuncia formale

    1.   Ove  la  dipendente/il  dipendente  oggetto  delle  molestie
sessuali   non   ritenga   di   far   ricorso   all'intervento  della
consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento   indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale
denuncia,  con  l'assistenza  della consigliera/del consigliere, alla
dirigente/al  dirigente  o  responsabile dell'ufficio di appartenenza
che  sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'ufficio competenze dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
    2.  Qualora  la  presunta/il presunto autore di molestie sessuali
sia  la  dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la
denuncia   potra'   essere   inoltrata  direttamente  alla  direzione
generale.
    3.   Nel   corso  degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
    4.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora  l'amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con   le   organizzazioni   sindacali  e  sentita  la  consigliera/il
consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare  un  ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
    5.  Sempre  nel  rispetto  dei principi che informano la legge n.
125/1991   e   nel  caso  in  cui  l'amministrazione  nel  corso  del
procedimento  disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante  ha  la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto
di  lavoro  o  di  essere  trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
    6.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o
entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via
temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento
disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle
organizzazioni  sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
                               Art. 6.
                   Attivita' di sensibilizzazione

    1.  Nei  programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
    2.  L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
    3.  Sara'  cura  dell'amministrazione promuovere, d'intesa con le
organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
    4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
    5.   Sara'  cura  dell'amministrazione  promuovere  un'azione  di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  protocollo  ed  alla
presidente  del  Comitato  nazionale di parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente codice.
    6.  L'amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  protocollo
d'intesa   per   l'adozione  del  presente  codice  si  impegnano  ad
incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti
ottenuti  con  l'adozione  del  codice di condotta contro le molestie
sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.