(all. 3 - art. 1)
                                                         ALLEGATO III

Regolamento  n.  6  della  Commissione  economica  per l'Europa delle
Nazioni    Unite    (UN/ECE):    disposizioni    uniformi    relative
all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e
                          dei loro rimorchi

1. DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento:

   1.1.  Per  "indicatore  di  direzione"  si  intende un dispositivo
montato  su  un veicolo a motore o su un rimorchio che viene azionato
dal  conducente  per  segnalare  la  sua  intenzione  di  cambiare la
direzione  in cui il veicolo si sta muovendo. Il presente regolamento
si applica unicamente agli indicatori luminosi fissi a intermittenza,
la  quale  e'  ottenuta  mediante l'alimentazione intermittente della
corrente elettrica alla lampada.
   1.2.  Al  presente  regolamento  si  applicano  le definizioni del
regolamento  n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla
data di presentazione della domanda di omologazione.
   1.3.  Per "indicatori di direzione di 'tipi' diversi" si intendono
gli  indicatori  che  differiscono  tra  di loro nei seguenti aspetti
essenziali:
   - il marchio di fabbrica o commerciale,
   -  le  caratteristiche  del sistema ottico (livello di intensita',
angolo di distribuzione della luce, ecc.),
   - la categoria degli indicatori di direzione,
   - il colore della lampada a incandescenza.

   2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

   2.1.  La  domanda  di  omologazione  di  un  tipo di indicatore di
direzione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica
o commerciale o dal suo mandatario.
   Nella  domanda  si  deve  specificare a quale categoria, o a quale
delle  categorie  1,  1a,  1b,  2a,  2b,  3,  4,  5 o 6 conformemente
all'allegato  1, appartiene l'indicatore di direzione e, se si tratta
della  categoria  2,  se ha un livello di intensita' (categoria 2a) o
due  livelli  di  intensita'  (categoria  2b)  e  se  l'indicatore di
direzione  puo'  essere utilizzato anche in un insieme di due lampade
della stessa categoria.
   2.2.  Per  ciascun  tipo di indicatore di direzione, la domanda di
omologazione deve essere corredata di quanto segue:
   2.2.1.  Disegni, in tre esemplari, sufficentemente dettagliati per
consentire  l'identificazione del tipo e della o delle categorie e in
cui  sia indicata geometricamente la posizione in cui l'indicatore e'
montato  sul  veicolo, nonche' l'asse di osservazione che deve essere
assunto  nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H =
0o,  angolo  verticale V = 0o) ed il punto che deve essere preso come
centro di riferimento per le prove stesse.
   Nei  disegni deve essere indicato lo spazio previsto per il numero
di   omologazione   e  i  simboli  addizionali  rispetto  al  cerchio
contenente il marchio di omologazione.
   2.2.2.   Una   descrizione   tecnica   succinta  che  precisi,  in
particolare,  le categorie delle lampade a incandescenza previste, ad
eccezione   delle   lampade   provviste   di  sorgenti  luminose  non
sostituibili,  ogni  categoria di lampada a incandescenza deve essere
una di quelle indicate al regolamento n. 37.
   2.2.3.  Per  gi  indicatori  di  direzione  della categoria 2b, un
diagramma  e  la specificazione delle caratteristiche del sistema che
permettono di ottenere i due livelli di intensita'.
   2.2.4.   Due   campioni;   se   l'omologazione  e'  richiesta  per
dispositivi  che  non sono identici ma simmetrici e idonei per essere
montati  uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo,
i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al
montaggio  solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo;
nel  caso di un indicatore della categoria 2b, la domanda deve essere
accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema
che permette di ottenere i due livelli di intensita'.

   3. ISCRIZIONI

   I dispositivi presentati all'omologazione devono recare:
   3.1.  il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante; questa
iscrizione deve essere chiaramente leggibile e indelebile;
   3.2.  l'indicazione,  chiaramente  leggibile  e  indelebile, della
categoria  o  delle  categorie di lampade a incandescenza prescritte;
questa disposizione non si applica alle lampade con sorgenti luminose
non sostituibili;
   3.3.  presentare  uno  spazio  sufficiente  per  l'apposizione del
marchio  di  omologazione  e  dei  simboli  addizionali prescritti al
paragrafo  4.2  che  segue;  questo  spazio  deve essere indicato nei
disegni di cui al precedente punto 2.2.1;
   3.4.   nel   caso   di   dispositivi  con  sorgenti  luminose  non
sostituibili, l'indicazione della tensione e della potenza nominali.

   4. OMOLOGAZIONE

   4.1. Disposizioni generali
   4.1.1.  L'omologazione  e'  concessa se due dispositivi presentati
per  l'omologazione  in  conformita'  del  punto  2.2.4 soddisfano le
disposizioni del presente regolamento.
   4.1.2.  Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate
soddisfano  le  prescrizioni di vari regolamenti allegati all'accordo
del  1958,  puo'  essere  apposto  un  unico  marchio di omologazione
internazionale, a condizione che ciascuna delle luci suddette non sia
raggruppata,  combinata  o mutuamente incorporata con una o piu' luci
che non soddisfano alcuno di questi regolamenti.
   4.1.3.  A  ciascun  tipo  omologato  viene  assegnato un numero di
omologazione.  Le  prime due cifre (in questo caso 01, corrispondenti
alla  serie  01  di  modifiche,  entrate in vigore il 27 giugno 1987)
indicano  la  serie contenente le modifiche tecniche sostanziali piu'
recenti    apportate   al   regolamento   alla   data   di   rilascio
dell'omologazione.  Una stessa Parte contraente non puo' assegnare lo
stesso  numero  ad  un  altro  tipo  di  dispositivo disciplinato dal
presente  regolamento.  Gli  indicatori  di  direzione  di  categorie
diverse  possono recare un unico numero di omologazione se formano un
insieme di luci.
   4.1.4.  La  concessione,  l'estensione,  il rifiuto o la revoca di
un'omologazione  o  la  cessazione  definitiva della produzione di un
tipo  di  dispositivo  ai  sensi  del  presente  regolamento  vengono
comunicate  alle Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano
il  presente  regolamento  mediante  una scheda il cui modello figura
nell'allegato 2 del presente regolamento.
   4.1.5.  Ogni  dispositivo  conforme al tipo omologato ai sensi del
presente  regolamento  deve recare, nello spazio di cui al precedente
punto  3.3,  in  aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 o
3.4,  rispettivamente,  un marchio di omologazione ai sensi dei punti
4.2 e 4.3 che seguono.
   4.2. Composizione del marchio di omologazione
   Il marchio di omologazione e' costituito da:
   4.2.1. un marchio di omologazione internazionale che comprende:
   4.2.1.1.  un  cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera
"E"  seguita  dal  numero  distintivo  del  paese  che  ha rilasciato
l'omologazione(1);
   4.2.1.2. il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3:
   4.2.2. il seguente simbolo (o simboli) aggiuntivi:
   4.2.2.1.  uno  o piu' dei numeri 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6, a
seconda  se il dispositivo appartiene a una o piu' delle categorie 1,
1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 per le quali l'omologazione e' chiesta ai
sensi del punto 2.1;
   4.2.2.2.   sui   dispositivi   che   non  possono  essere  montati
indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo, da
una  freccia  indicante  in  quale  posizione  deve essere montato il
dispositivo  (la  freccia  deve  essere orientata verso l'esterno del
veicolo  per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso
la  parte  anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3,
4,  5  e 6); inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la
lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo;
   4.2.2.3.  sui  dispositivi  che  possono  essere  usati  come luci
singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva
"D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.2.1.
   4.2.2.4.  Le  due cifre del numero di omologazione che indicano la
serie  di modifiche in vigore alla data di rilascio dell'omologazione
e,  se  necessario,  la freccia prescritta, possono essere apposte in
prossimita' dei sopracitati simboli aggiuntivi.
   4.2.2.5.  I  marchi e i simboli di cui ai precedenti punti 4.2.1 e
4.2.2   devono   essere  apposti  in  modo  chiaramente  leggibile  e
indelebile anche quando il dispositivo e' montato sul veicolo.

------
(1)  1  per  la  Germania,  2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i
Paesi  Bassi,  5  per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8
per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per
il  Regno  Unito,  12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la
Svizzera,  15  (omesso),  16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18
per  la  Danimarca,  19  per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il
Portogallo,  22  per  la  Federazione  russa,  23  per  la Grecia, 24
(omesso),  25  per  la  Croazia,  26  per  la  Slovenia,  27  per  la
Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi) e
37  per  la  Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri
paesi  secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo
all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli
a  motore,  agli accessori e alle parti che possono essere installati
e/o   utilizzati  sui  veicoli  a  motore,  ed  alle  condizioni  del
riconoscimento  reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di
tali  prescrizioni.  I numeri cosi' assegnati saranno comunicati alle
Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni
Unite.

   4.3. Apposizione del marchio di omologazione
   4.3.1. Luci indipendenti
   Nell'allegato  3,  figura 1 del presente regolamento e' presentato
un  esempio  di  marchio  di  omologazione  con i sopracitati simboli
aggiuntivi.
   4.3.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate
   4.3.2.1.   Se   le   luci   raggruppate,  combinate  o  mutuamente
incorporate  soddisfano  le  prescrizioni  di  vari regolamenti, puo'
essere  apposto  un  unico  marchio  di  omologazione  internazionale
costituito da un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera
"E"  seguita  dal  numero  distintivo  del  paese  che  ha rilasciato
l'omologazione  e  dal  numero  di  omologazione.  Detto marchio puo'
essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o
mutuamente incorporate, purche':
   4.3.2.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
   4.3.2.1.2.  nessun  elemento  delle  luci raggruppate, combinate o
mutuamente  incorporate  che  trasmette  la luce possa essere rimosso
senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
   4.3.2.2.   Il   simbolo   di  identificazione  di  ciascuna  luce,
corrispondente  al  regolamento  ai sensi del quale e' stata concessa
l'omologazione,  unitamente  alla  corrispondente  serie di modifiche
contenenti  le  modifiche tecniche sostanziali piu' recenti apportare
al  regolamento  alla data in cui e' stata concessa l'omologazione e,
se necessario, la freccia prescritta, devono essere apposti:
   4.3.2.2.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
   4.3.2.2.2.  oppure  raggruppati,  in  modo tale che ciascuna delle
luci  raggruppate,  combinate  o  mutuamente incorporate possa essere
chiaramente identificata.
   4.3.2.3.  Le  dimensioni  dei  vari  elementi  di  un  marchio  di
omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime
prescritte  per il piu' piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai
sensi del quale l'omologazione e' stata concessa.
   4.3.2.4.  A  ciascun  tipo  omologato  e'  assegnato  un numero di
omologazione.  Una  Parte  contraente  non  puo'  assegnare lo stesso
numero  a  un  altro tipo di luci raggruppate, combinate o mutuamente
incorporate disciplinate dal presente regolamento.
   4.3.2.5.  Nell'allegato  3, figura 2 del presente regolamento sono
presentati  esempi  di marchi di omologazione delle luci raggruppate,
combinate  o  mutuamente incorporate, con tutti i sopracitati simboli
aggiuntivi.
   4.3.3.  Nel  caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i
cui   trasparenti   possono   essere  impiegati  con  altri  tipi  di
proiettori:
   si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2.
   4.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente,
questo  puo'  recare  i  vari marchi di omologazione relativi ai vari
tipi di proiettori o unita' di luci, purche' sul corpo principale del
proiettore,  anche  nel  caso  in  cui  non possa essere separato dai
trasparenti,  vi  sia lo spazio prescritto al punto 3.3 e sia apposto
il   marchio  di  omologazione  delle  funzioni  effettive.  Se  tipi
differenti  di  proiettori  hanno  lo stesso corpo principale, questo
puo' recare i vari marchi di omologazione.
   4.3.3.2.  Nell'allegato  3, figura 3 del presente regolamento sono
presentati  esempi  di  marchi  di  omologazione  di  luci mutuamente
incorporate con un proiettore.

   5. SPECIFICAZIONI GENERALI

   5.1. Ogni dispositivo presentato deve soddisfare le specificazioni
di cui ai successivi punti 6 e 8.
   5.2.  I  dispositivi  devono essere progettati e costruiti in modo
tale   che,  nelle  normali  condizioni  di  impiego  e  malgrado  le
vibrazioni  alle  quali possono essere sottoposti in tali condizioni,
il  loro  buon  funzionamento  resti assicurato ed essi mantengano le
caratteristiche imposte dal presente regolamento.

   6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA

   6.1.  Lungo  l'asse  di  riferimento, nel caso degli indicatori di
direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 o 4, e in direzione A,
conformemente  all'allegato 1, nel caso degli indicatori di direzione
delle categorie 5 e 6, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei
due  dispositivi presentati deve essere almeno uguale al minimo e non
superiore  al massimo qui sotto definiti: L'installazione sui veicoli
a  motore e sui loro rimorchi degli indicatori di direzione anteriori
delle   varie   categorie   e'   prevista  dai  regolamenti  relativi
all'installazione  del dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa (regolamenti nn. 48 e 53).


====================================================================
                                  Valori massimi in cd in condizioni
                                        di utilizzazione
====================================================================
Indicatore di   intensità     come luce    come luce     totale per
categoria(1)    minime        unica        (unica)       l'insieme
                in cd                      recante il    di due luci
                                           marchio "D"   (vedi punto
                                           (vedi punto   4.2.2.3)
                                           4.2.2.3)
--------------------------------------------------------------------
1                 175          700(2)        490(2)         980(2)

1a                250          600(2)        600(2)       1. 120(2)

1b                400          860(2)        600(2)       1. 120(2)

2a                 50          350           350            350

2b di giorno      175          700(2)        490(2)         980(2)

2b di notte        40          120(2)        843(2)         168(2)

3 anteriori       175          700(2)        490(2)         980(2)

3 posteriori       50          200           140            280

4 anteriori       175          700(2)        490(2)         980(2)

4 posteriori        0,6        200           140            280

5                   0,6        200           140            280

6                  50          200           140            280
--------------------------------------------------------------------

(1) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme
    di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una
    luce unica.
(2) Se un insieme di due luci aventi la stessa funzione sono, ai
    fini del montaggio sul veicolo, considerati una "luce unica"
    (secondo la definizione del regolamento n. 48 e della relativa
    serie di modifiche in vigore alla data della domanda di
    omologazione), ciascuna delle singole luci che costituiscono la
    "luce unica" deve rispettare l'intensità minima prescritta e le
    due luci insieme non devono superare l'intensità massima
    ammissibile (colonna di destra della tabella). Nel caso di una
    luce unica, ciascuna delle singole luci deve rispettare
    l'intensità minima prescritta; l'intensità massima ammissibile
    non deve essere superata dall'insieme di due luci (colonna di
    destra). Nel caso di una luce unica avente più di una sorgente
    luminosa: la luce deve soddisfare l'intensità minima prescritta
    in caso di guasto di una sorgente luminosa; tuttavia, negli
    indicatori di direzione anteriori o posteriori, il 50%
    dell'intensità minima nell'asse di riferimento della luce è
    considerato sufficiente a condizione che la scheda di
    comunicazione contenga una nota in cui si dichiara che la luce è
    destinata ad essere utilizzata soltanto in un veicolo munito di
    avvisatore per indicare l'eventuale guasto di una o più sorgenti
    luminose e, quando tutte le sorgenti luminose sono accese,
    l'intensità massima specificata per una luce unica può essere
    superata a condizione che essa non rechi il marchio "D" e che
    non sia superata l'intensità massima specificata per un insieme
    di due luci (ultima colonna).

   6.2.   Fuori  dell'asse  di  riferimento,  all'interno  dei  campi
definiti  negli  schemi  dell'allegato  I  del  presente regolamento,
l'intensita'  della  luce  emessa  da  ciascuno  dei  due dispositivi
presentati:
   6.2.1.  in  ogni  direzione  corrispondente ai punti del quadro di
ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento,
deve  essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1
per   la   percentuale   indicata  nel  quadro  suddetto  per  quella
determinata direzione;
   6.2.1.1.  contrariamente  alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1,
per  gli  indicatori di direzione posteriori delle categorie 4 e 5 e'
prescritto  un  valore  minimo  di  0,6  cd nella totalita' dei campi
specificati nell'allegato 1;
   6.2.2.  in  ogni direzione dello spazio da cui il dispositivo puo'
essere  osservato,  non deve superare il massimo specificato al punto
6.1.
   6.2.3. Inoltre,
   6.2.3.1.  in  tutta  l'estensione  dei campi definiti negli schemi
dell'allegato  1,  l'intensita'  della luce emessa deve essere almeno
pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, almeno pari a 0,3
cd  per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a, 3, 4 anteriori e per
quelli  della  categoria  2b di giorno, e almeno pari a 0,07 cd per i
dispositivi della categoria 2b di notte;
   6.2.3.2.  peri dispositivi delle categorie 1 e 2b di notte e per i
dispositivi  delle categorie 3 e 4 anteriori, l'intensita' della luce
emessa  al  di  fuori della zona delimitata dai punti ± 10oH e ± 10oV
(campo di 10o) non deve superare i seguenti valori:


====================================================================
                           Valori massimi in cd al
                           di fuori del campo di 10°
====================================================================
Indicatori di        Luce unica     Luce (unica)     Totale per
categoria                           recante il       l'insieme di
                                    marchio "D"      due luci (vedi
                                    (vedi punto      punto 4.2.2.3)
                                    4.2.2.3)
--------------------------------------------------------------------
2b di notte           100              70                 140

1, 3 e 4              400             280                 560
--------------------------------------------------------------------

Tra  i  limiti del campo di 10o (± 10oH e ± 10oV) e il campo di 5o (±
5oH  e  ±  5oV),  i  valori  massimi ammissibili dell'intensita' sono
aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.

6.2.3.3.  Per  i  dispositivi  delle  categorie 1a e 1b, l'intensita'
della  luce emessa al di fuori dalla zona delimitata dai punti ± 15oH
e ± 15oV (campo di 15o) non deve superare i seguenti valori:


====================================================================
                           Valori massimi in cd al
                           di fuori del campo di 15°
====================================================================
Indicatori di        Luce unica     Luce (unica)     Totale per
categoria                           recante il       l'insieme di
                                    marchio "D"      due luci (vedi
                                    (vedi punto      punto 4.2.2.3)
                                    4.2.2.3)
--------------------------------------------------------------------
1a                    250             175                 350

1b                    400             280                 560
--------------------------------------------------------------------

   Tra  i  limiti del campo di 15o (± 15oH e ± 15oV) e il campo di 5o
(±  5oH  e  ± 5oV), i valori massimi ammissibili dell'intensita' sono
aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.

   6.2.3.4.  Devono  essere  osservate  le prescrizioni del punto 2.2
dell'allegato  4  del  presente  regolamento  sulle variazioni locali
d'intensita'.
   6.3. Le intensita' devono essere misurate con lampada o lampade ad
incandescenza permanentemente accese.
   6.4.  Peri  dispositivi  della  categoria  2b,  il  ritardo tra il
momento  in  cui  il  circuito e' chiuso e quello in cui l'intensita'
luminosa  misurata  sull'asse  di  riferimento  raggiunge  il 90% del
valore  misurato  conformemente  al  precedente punto 6.3 deve essere
misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna.
   Il  tempo  misurato per l'utilizzazione notturna non deve superare
quello misurato per l'utilizzazione diurna.
   6.5.  L'allegato  4,  cui  si  riferisce  il punto 6.2.1, fornisce
precisazioni sui metodi di misura da applicare.

   7. PROCEDURA DI PROVA

   7.1.  Tutte  le misurazioni sono effettuate con lampade campione a
incandescenza,   incolori  o  color  giallo  ambra,  della  categoria
prevista per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale
flusso luminoso prescritto per queste categorie di lampade.
   7.1.1.  Tutte  le  misurazioni  relative  alle  luci  con sorgenti
luminose  non  sostituibili  (lampade  a  incandescenza e altre) sono
effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.
   Per le sorgenti luminose con sistema di alimentazione speciale, le
tensioni  di  prova  sono applicate ai connettori di ingresso di tale
sistema.
   Il   laboratorio  incaricato  delle  prove  puo'  esigere  che  il
fabbricante  fornisca  il  sistema di alimentazione speciale previsto
per le sorgenti luminose.
   7.2.  Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per
i  quali  e' stato utilizzato un sistema addizionale(Le condizioni di
funzionamento  e installazione di questo dispositivo addizionale sono
definite  da  particolari  prescrizioni.)  per  ottenere l'intensita'
notturna,  la tensione applicata al sistema per misurare l'intensita'
notturna  deve  essere  la stessa di quella applicata alla lampada ad
incandescenza per misurare l'intensita' diurna.
   7.3.  I bordi verticali e orizzontali della superficie illuminante
di  un  dispositivo  di  segnalazione  luminosa  (punto 1.2.2) devono
essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento (punto
1.2.5).

   8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

   Il  colore  della  luce  emessa  deve  rientrare  nei limiti delle
coordinate prescritte nell'allegato 5 del presente regolamento.

   9.   MODIFICA  ED  ESTENSIONE  DELL'OMOLOGAZIONE  DI  UN  TIPO  DI
INDICATORE DI DIREZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI

   9.1. Ogni modifica del tipo di indicatore di direzione deve essere
segnalata    al    servizio    amministrativo   che   ha   rilasciato
l'omologazione. In questo caso, il servizio puo':
   9.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere
un'incidenza  negativa  di  rilievo e che in ogni caso il dispositivo
soddisfa ancora le prescrizioni applicabili; oppure
   9.1.2.  richiedere  un  altro verbale di prova al servizio tecnico
responsabile dell'esecuzione delle prove.
   9.2.  La  conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione
delle   avvenute  modifiche,  devono  essere  comunicati  alle  Parti
dell'accordo  del 1958 che applicano il presente regolamento, secondo
la procedura di cui al punto 4.1.4.
   9.3.   L'autorita'   competente  che  ha  rilasciato  l'estensione
dell'omologazione  attribuisce un numero di serie a ogni estensione e
ne  informa  le  altre  Parti  dell'accordo del 1958 che applicano il
presente  regolamento  per  mezzo  di  una  scheda  di  comunicazione
conforme al modello che figura nell'allegato 2.

   10. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

   Le   procedure  di  conformita'  della  produzione  devono  essere
conformi    a   quelle   definite   nell'appendice   2   dell'accordo
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) e soddisfare i seguenti requisiti.
   10.1.  Gli  indicatori di direzione omologati a norma del presente
regolamento  devono  essere  costruiti  in modo da essere conformi al
tipo  omologato  e  rispettare  le  prescrizioni di cui ai precedenti
punti 6 e 8.
   10.2.  Devono  essere soddisfatti i requisiti minimi relativi alle
procedure  di  controllo della conformita' della produzione stabiliti
all'allegato 6 del presente regolamento.
   10.3.   Devono   essere   soddisfatti   i   requisiti   minimi  di
campionamento  da  parte di un ispettore stabiliti all'allegato 7 del
presente regolamento.
   10.4. L'autorita' che ha rilasciato l'omologazione puo' verificare
in   qualsiasi  momento  i  metodi  di  controllo  della  conformita'
applicati  presso  ogni  stabilimento  di  produzione.  La  frequenza
normale delle verifiche e' di una ogni due anni.

   11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

   11.1. L'omologazione di un tipo di dispositivo rilasciata ai sensi
del presente regolamento puo' essere revocata se non sono soddisfatte
le prescrizioni di cui sopra.
   11.2.  Se  una  delle Parti contraenti dell'accordo che applica il
presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa,
deve   informarne   immediatamente  le  altre  Parti  contraenti  che
applicano  il  presente  regolamento  per  mezzo  di  una  scheda  di
comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.

   12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

   Se   il   detentore  di  un'omologazione  cessa  completamente  la
produzione   di  un  dispositivo  omologato  ai  sensi  del  presente
regolamento, ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione,
la  quale,  a sua volta, informa le altre Parti dell'accordo del 1958
che  applicano  il  presente  regolamento  per mezzo di una scheda di
comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.

   13.  DENOMINAZIONE  E  INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI
ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

   Le   Parti   dell'accordo  del  1958  che  applicano  il  presente
regolamento  comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e
l'indirizzo   dei   servizi   tecnici   incaricati   delle  prove  di
omologazione    e   dei   servizi   amministrativi   che   rilasciano
l'omologazione,  ai quali devono essere inviate le schede concernenti
l'omologazione,    l'estensione,    il    rifiuto    o    la   revoca
dell'omologazione rilasciate da altri paesi.

   14. DISPOSIZIONI PROVVISORIE

   14.1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  serie  01 di
modifiche  al  presente  regolamento,  le  Parti  contraenti  che  lo
applicano  non possono rifiutare l'omologazione ai sensi del presente
regolamento, quale modificato dalla serie 01 di modifiche.
   14.2.  Dopo  un termine di trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore  di  cui  al  punto 14.1, le Parti contraenti che applicano il
presente  regolamento devono rilasciare l'omologazione soltanto se il
tipo  di  dispositivo  soddisfa i requisiti del presente regolamento,
quale modificato dalla serie 01.
   14.3.  Gli  indicatori di direzione anteriori delle categorie 1a e
1b,  di  cui al punto 6.1. del presente regolamento quale modificato,
possono  essere  prescritti soltanto tre anni dopo la data di entrata
in  vigore  del  presente  regolamento  e,  a partire da quella data,
soltanto  per  i  nuovi tipi di veicoli per i quali l'omologazione ai
sensi  del regolamento n. 48 e' chiesta per nuovi modelli o modifiche
del  modello  o  della  forma  della  carrozzeria  che incidono sulle
dimensioni  degli  indicatori  di  direzione  anteriori  e sulla loro
posizione  in  relazione  ai  proiettori  anabbaglianti  o  alle luci
antinebbia.
   Le  omologazioni  concesse  per  gli indicatori di direzione delle
categorie  4  e  5  a  nonna del presente regolamento nella sua forma
originale,  non modificata, cessano di essere valide cinque anni dopo
l'entrata  in  vigore  della  serie  di  01 di modifiche del presente
regolamento,  a  meno  che  una  Parte  contraente  che ha rilasciato
l'omologazione notifichi alle altre Parti contraenti che applicano il
presente regolamento che il tipo di indicatore di direzione omologato
soddisfa anche i requisiti del presente regolamento, quale modificato
dalla serie 01.
   14.4. Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento:
   14.4.1.  continuano, dopo la data sopra indicata, a riconoscere le
omologazioni  concesse  in  conformita'  della versione originale del
presente  regolamento  ai  fini dell'installazione dei dispositivi di
sostituzioni nei veicoli in circolazione;
   14.4.2.  possono  rilasciare  l'omologazione dei dispositivi sulla
base  della versione originale del presente regolamento, a condizione
che i dispositivi siano destinati ad essere installati sui veicoli in
circolazione   quali  dispositivi  di  sostituzione  e  che  non  sia
tecnicamente   fattibile  che  i  dispositivi  in  questione  possano
soddisfare i nuovi requisiti contenuti nella serie 01 di modifiche.
   14.5.   Le   omologazioni  degli  indicatori  di  direzione  delle
categorie  1,  2a, 2b e 3 rilasciate a norma del presente regolamento
nella  sua  forma originale (serie 00) fino alla data di cui al punto
14.2 rimangono valide dopo questa data.
    ---->  Vedere ALLEGATI da Pag. 98 a Pag. 109 del S.O.  <----


                             ALLEGATO 5
       Colore della luce giallo ambra coordinate tricromatiche

Limite verso il giallo: y = 0,429
Limite verso il rosso: y = 0,398
Limite verso il bianco: z = 0,007

   Per  la  verifica  di  queste caratteristiche colorimetriche, deve
essere  impiegata  una sorgente luminosa con temperatura di colore di
2856   K,   corrispondente   all'illuminante   A   della  Commissione
internazionale   per  l'illuminazione  (CIE),  in  conformita'  della
convenzione  sul  traffico  stradale (E/CONF.56/16/Rev. 1). Tuttavia,
per  le  luci  con  sorgenti  luminose  non  sostituibili  (lampade a
incandescenza  e  altre),  le  caratteristiche  colorimetriche devono
essere  verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo,
in conformita' del punto 7.1.1. del presente regolamento.

                             ALLEGATO 6
I  requisiti  minimi  relativi  alle  procedere  di  controllo  della
                    conformita' della produzione

1. DISPOSIZIONI GENERALI

   1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un
punto   di   vista   meccanico   e   geometrico,  conformemente  alle
prescrizioni  del presente regolamento, se le differenze non superano
le inevitabili tolleranze di fabbricazione.
   1.2.   Per   quanto   riguarda  le  prestazioni  fotometriche,  la
conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene
contestata  quando,  nella prova delle prestazioni fotometriche di un
indicatore  di  direzione  scelto  a  caso  e  munito  di una lampada
standard  a  incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono
muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza
o  altra),  e  quando  tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V,
13,5 V o 28,0 V rispettivamente:
   1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre
il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento.
   1.2.2.  Se,  nel  caso  di un indicatore di direzione con sorgente
luminosa  sostituibile,  i  risultati  delle prove sopradescritte non
sono  conformi  ai  requisiti, le prove sugli indicatori di direzione
devono  essere  ripetute  utilizzando  un'altra  lampada  standard  a
incandescenza.
   1.3.  Le  coordinate di cromaticita': sono considerate soddisfatte
se  l'indicatore  di  direzione  e'  munito di una lampada standard a
incandescenza  o,  per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti
luminose  non  sostituibili  (lampade a incandescenza o altre), se le
caratteristiche  colorimetriche sono state verificate con la sorgente
luminosa presente nell'indicatore di direzione.

   2. REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEL
FABBRICANTE

   Per  ciascun  tipo  di  indicatore  di direzione, il detentore del
marchio  di  omologazione  deve  eseguire,  a opportuni intervalli di
tempo,  almeno le prove indicate di seguito. Tali prove devono essere
effettuate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
   Se  alcuni  campioni  risultano  non  conformi rispetto al tipo di
prova  in  questione,  devono  essere  prelevati e sottoposti a prova
altri  campioni.  Il fabbricante deve pendere le misure opportune per
garantire la conformita' della produzione in causa.

   2.1. Natura delle prove

   Le  prove  di  conformita'  di  cui al presente regolamento devono
riguardare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

   2.2. Metodi di prova

   2.2.1.   In   generale,  le  prove  devono  essere  effettuate  in
conformita' con i metodi stabiliti dal presente regolamento.
   2.2.2.  In  ogni  prova di conformita' effettuata dal fabbricante,
possono  essere  applicati  metodi  equivalenti  con  l'accordo delle
autorita'  responsabili  delle  prove di omologazione. Il fabbricante
deve  dimostrare  che  i  metodi  applicati sono equivalenti a quelli
prescritti dal presente regolamento.
   2.2.3.  Per  applicare  i  punti  2.2.1  e 2.2.2 e' necessaria una
calibratura  periodica  delle  apparecchiature  di  prova  e  la  sua
correlazione   con   le   misurazioni   effettuate   da  un'autorita'
competente.
   2.2.4.  In ogni caso, i metodi di riferimento devono essere quelli
di  cui  al  presente  regolamento,  in  particolare  ai  fini  delle
verifiche amministrative e del campionamento.

   2.3. Natura del campionamento

   I  campioni di indicatori di direzione devono essere selezionati a
caso  da  un  lotto  di  produzione uniforme. Per lotto di produzione
uniforme  si  intende  un  insieme  di  indicatori di direzione dello
stesso  tipo,  definito  conformemente  ai  metodi  di produzione del
fabbricante.
   In  generale,  la verifica deve interessare la produzione in serie
di  vari  stabilimenti.  Tuttavia,  un fabbricante puo' raggruppare i
dati  relativi  ad  uno stesso tipo prodotto in stabilimenti diversi,
purche'  questi  applichino lo stesso sistema di qualita' e la stessa
gestione della qualita'.

   2.4.    Misurazione    e   registrazione   delle   caratteristiche
fotometriche

   I  campioni  di  indicatori  di direzione devono essere sottoposti
alle  misurazioni  fotometriche  relative  ai valori minimi nei punti
elencati nell'allegato 4 e con le coordinate di cromaticita' elencate
nell'allegato 5, in conformita' del presente regolamento.

   2.5. Criteri di accettazione

   Il  fabbricante  e'  tenuto a realizzare uno studio statistico sui
risultati  delle  prove  e  a  definire,  in accordo con le autorita'
competenti,  i  criteri  di  accettazione del suo prodotto al fine di
rispettare  le  disposizioni  relative al controllo della conformita'
della produzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento.
   I  criteri  di accettazione devono essere tali che, con un livello
di  affidabilita'  del  95%,  la  probabilita'  minima di superare un
controllo  per campione conformemente alle disposizioni dell'allegato
7 (primo campionamento) sia di 0,95.

                             ALLEGATO 7
             Requisiti minimi relativi ai campionamenti
                     effettuati da un ispettore

1. DISPOSIZIONI GENERALI

   1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un
punto   di   vista   meccanico   e   geometrico,  conformemente  alle
prescrizioni  del presente regolamento, se le differenze non superano
le inevitabili tolleranze di fabbricazione.
   1.2.   Per   quanto   riguarda  le  prestazioni  fotometriche,  la
conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene
contestata  quando,  nella prova delle prestazioni fotometriche di un
indicatore  di  direzione  scelto  a  caso  e  munito  di una lampada
standard  a  incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono
muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza
o  altra),  e  quando  tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V,
13,5 V o 28,0 V rispettivamente:
   1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre
il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento.
   1.2.2.  Se,  nel  caso  di  un  indicatore  di direzione munito di
sorgente    luminosa    sostituibile,   i   risultati   delle   prove
sopradescritte  non  sono  conformi  ai  requisiti,  le  prove  sugli
indicatori  di  direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra
lampada standard a incandescenza.
   1.2.3.  Gli  indicatori di direzione con imperfezioni evidenti non
sono presi in considerazione.
   1.3. Le coordinate di cromaticita' sono considerate soddisfatte se
l'indicatore  di  direzione  e'  munito  di  una  lampada  standard a
incandescenza  o,  per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti
luminose  non  sostituibili  (lampade a incandescenza o altre), se le
caratteristiche  colorimetriche sono state verificate con la sorgente
luminosa presente nell'indicatore di direzione.

   2. PRIMO CAMPIONAMENTO

   Nel   primo  campionamento  vengono  selezionati  a  caso  quattro
indicatori  di  direzione.  Il  primo  campione  di  ciascun  paio e'
contrassegnato con la lettera A e il secondo con la lettera B.
   2.1. Non contestazione della conformita'
   2.1.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella
figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di
direzione  prodotti  in  serie  non  deve  essere  contestata  se  la
deviazione dei valori misurati nelle direzioni piu' sfavorevoli sono:
   2.1.1.1. campione A
   A1: in un indicatore 0%
   in un indicatore non piu' di 20%
   A2: in ambedue gli indicatori piu' di 0%
   ma non piu' di 20%
   passare al campione B
   2.1.1.2. campione B
   B1: in ambedue gli indicatori 0%
   2.1.2.  o  se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto
1.2.2.
   2.2. Contestazione della conformita'
   2.2.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella
figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di
direzione  prodotti  in serie deve essere contestata e il fabbricante
deve  essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni
dal valori misurati negli indicatori di direzione sono:
   2.2.1.1. campione A
   A3: in un indicatore non piu' di 20%
   in un indicatore piu' di 20%
   ma non piu' di 30%
   2.2.1.2. campione B
   B2. nel caso di A2
   in un indicatore piu' di 0%
   ma non piu' di 20%
   in un indicatore non piu' di 20%
   B3: nel caso di A2
   in un indicatore 0%
   in un indicatore piu' di 20%
   ma non piu' di 30%
   2.2.2.  o  se  il  campione A non soddisfa le condizioni di cui al
punto 1.2.2.
   2.3. Revoca dell'omologazione
   La  conformita'  deve essere contestata e viene applicato il punto
11   del   presente   regolamento   se,   seguendo  la  procedura  di
campionamento  indicata  nella  figura  1  del  presente allegato, le
deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:
   2.3.1. campione A
   A4: in un indicatore non piu' di 20%
   in un indicatore piu' di 30%
   A5: in ambedue gli indicatori piu' di 20%
   2.3.2. campione B
   B4: nel caso di A2
   in un indicatore piu' di 0%
   ma non piu' di 20%
   in un indicatore piu' di 20%
   B5: nel caso di A2
   in ambedue gli indicatori piu' di 20%
   B6: nel caso di A2
   in un indicatore di direzione 0%
   in un indicatore piu' di 30%
   2.3.3.  o  se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui
al punto 1.2.2.

   3. NUOVO CAMPIONAMENTO

   Nel  caso  dei  campioni  A3,  B2  B3  e'  necessario  ripetere il
campionamento  con un terzo campione C di due indicatori di direzione
e con un quarto campione D di altri due indicatori, selezionati dalla
produzione  dopo  l'adeguamento  della  stessa,  entro due mesi dalla
notifica.
   3.1. Non contestazione della conformita'
   3.1.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella
figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di
direzione  prodotti  in  serie  non  deve  essere  contestata  se  le
deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:
   3.1.1.1. campione C
   C1: in un indicatore 0%
   in un indicatore non piu' di 20%
   C2. in ambedue gli indicatori piu' di 0%
   ma non piu' di 20%
   passare al campione D
   3.1.1.2. campione D
   D1: nel caso di C2
   in ambedue gli indicatori 0%
   3.1.2.  o  se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto
1.2.2.
   3.2. Contestazione della conformita'
   3.2.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella
figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di
direzione  prodotti  in serie deve essere contestata e il fabbricante
deve  essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni
dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:
   3.2.1.1. campione D
   D2: nel caso di C2
   in un indicatore piu' di 0%
   ma non piu' di 20%
   in un indicatore non piu' di 20%
   3.2.1.2  o  se  il campione C non soddisfa le condizioni di cui al
punto 1.2.2.
   3.3. Revoca dell'omologazione
   La  conformita'  deve essere contestata e viene applicato il punto
11   del   presente   regolamento   se,   seguendo  la  procedura  di
campionamento  indicata  nella  figura  1  del  presente allegato, le
deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:
   3.3.1. campione C
   C3: in un indicatore non piu' di 20 %
   in un indicatore piu' di 20%
   C4: in ambedue gli indicatori piu' di 20%
   3.3.2. campione D
   D3: nel caso di C2
   in un indicatore 0 o piu' di 0%
   in un indicatore piu' di 20%
   3.3.3.  o  se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui
al punto 1.2.2.
          ---->  Vedere IMMAGINE a PAG. 117 del S.O.  <----