ALLEGATO III Regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1. DEFINIZIONE Ai fini del presente regolamento: 1.1. Per "indicatore di direzione" si intende un dispositivo montato su un veicolo a motore o su un rimorchio che viene azionato dal conducente per segnalare la sua intenzione di cambiare la direzione in cui il veicolo si sta muovendo. Il presente regolamento si applica unicamente agli indicatori luminosi fissi a intermittenza, la quale e' ottenuta mediante l'alimentazione intermittente della corrente elettrica alla lampada. 1.2. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione. 1.3. Per "indicatori di direzione di 'tipi' diversi" si intendono gli indicatori che differiscono tra di loro nei seguenti aspetti essenziali: - il marchio di fabbrica o commerciale, - le caratteristiche del sistema ottico (livello di intensita', angolo di distribuzione della luce, ecc.), - la categoria degli indicatori di direzione, - il colore della lampada a incandescenza. 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 2.1. La domanda di omologazione di un tipo di indicatore di direzione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. Nella domanda si deve specificare a quale categoria, o a quale delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 conformemente all'allegato 1, appartiene l'indicatore di direzione e, se si tratta della categoria 2, se ha un livello di intensita' (categoria 2a) o due livelli di intensita' (categoria 2b) e se l'indicatore di direzione puo' essere utilizzato anche in un insieme di due lampade della stessa categoria. 2.2. Per ciascun tipo di indicatore di direzione, la domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue: 2.2.1. Disegni, in tre esemplari, sufficentemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della o delle categorie e in cui sia indicata geometricamente la posizione in cui l'indicatore e' montato sul veicolo, nonche' l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0o, angolo verticale V = 0o) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse. Nei disegni deve essere indicato lo spazio previsto per il numero di omologazione e i simboli addizionali rispetto al cerchio contenente il marchio di omologazione. 2.2.2. Una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, le categorie delle lampade a incandescenza previste, ad eccezione delle lampade provviste di sorgenti luminose non sostituibili, ogni categoria di lampada a incandescenza deve essere una di quelle indicate al regolamento n. 37. 2.2.3. Per gi indicatori di direzione della categoria 2b, un diagramma e la specificazione delle caratteristiche del sistema che permettono di ottenere i due livelli di intensita'. 2.2.4. Due campioni; se l'omologazione e' richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei per essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore della categoria 2b, la domanda deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che permette di ottenere i due livelli di intensita'. 3. ISCRIZIONI I dispositivi presentati all'omologazione devono recare: 3.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante; questa iscrizione deve essere chiaramente leggibile e indelebile; 3.2. l'indicazione, chiaramente leggibile e indelebile, della categoria o delle categorie di lampade a incandescenza prescritte; questa disposizione non si applica alle lampade con sorgenti luminose non sostituibili; 3.3. presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione e dei simboli addizionali prescritti al paragrafo 4.2 che segue; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1; 3.4. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili, l'indicazione della tensione e della potenza nominali. 4. OMOLOGAZIONE 4.1. Disposizioni generali 4.1.1. L'omologazione e' concessa se due dispositivi presentati per l'omologazione in conformita' del punto 2.2.4 soddisfano le disposizioni del presente regolamento. 4.1.2. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di vari regolamenti allegati all'accordo del 1958, puo' essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale, a condizione che ciascuna delle luci suddette non sia raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con una o piu' luci che non soddisfano alcuno di questi regolamenti. 4.1.3. A ciascun tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (in questo caso 01, corrispondenti alla serie 01 di modifiche, entrate in vigore il 27 giugno 1987) indicano la serie contenente le modifiche tecniche sostanziali piu' recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa Parte contraente non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo disciplinato dal presente regolamento. Gli indicatori di direzione di categorie diverse possono recare un unico numero di omologazione se formano un insieme di luci. 4.1.4. La concessione, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo ai sensi del presente regolamento vengono comunicate alle Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell'allegato 2 del presente regolamento. 4.1.5. Ogni dispositivo conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, nello spazio di cui al precedente punto 3.3, in aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 o 3.4, rispettivamente, un marchio di omologazione ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 che seguono. 4.2. Composizione del marchio di omologazione Il marchio di omologazione e' costituito da: 4.2.1. un marchio di omologazione internazionale che comprende: 4.2.1.1. un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione(1); 4.2.1.2. il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3: 4.2.2. il seguente simbolo (o simboli) aggiuntivi: 4.2.2.1. uno o piu' dei numeri 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6, a seconda se il dispositivo appartiene a una o piu' delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 per le quali l'omologazione e' chiesta ai sensi del punto 2.1; 4.2.2.2. sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo (la freccia deve essere orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 e 6); inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo; 4.2.2.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.2.1. 4.2.2.4. Le due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche in vigore alla data di rilascio dell'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, possono essere apposte in prossimita' dei sopracitati simboli aggiuntivi. 4.2.2.5. I marchi e i simboli di cui ai precedenti punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere apposti in modo chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo e' montato sul veicolo. ------ (1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri cosi' assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite. 4.3. Apposizione del marchio di omologazione 4.3.1. Luci indipendenti Nell'allegato 3, figura 1 del presente regolamento e' presentato un esempio di marchio di omologazione con i sopracitati simboli aggiuntivi. 4.3.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate 4.3.2.1. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di vari regolamenti, puo' essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale costituito da un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione. Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche': 4.3.2.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci; 4.3.2.1.2. nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione. 4.3.2.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento ai sensi del quale e' stata concessa l'omologazione, unitamente alla corrispondente serie di modifiche contenenti le modifiche tecniche sostanziali piu' recenti apportare al regolamento alla data in cui e' stata concessa l'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, devono essere apposti: 4.3.2.2.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata, 4.3.2.2.2. oppure raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata. 4.3.2.3. Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il piu' piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale l'omologazione e' stata concessa. 4.3.2.4. A ciascun tipo omologato e' assegnato un numero di omologazione. Una Parte contraente non puo' assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate disciplinate dal presente regolamento. 4.3.2.5. Nell'allegato 3, figura 2 del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di omologazione delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, con tutti i sopracitati simboli aggiuntivi. 4.3.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati con altri tipi di proiettori: si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2. 4.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo puo' recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unita' di luci, purche' sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 3.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive. Se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo puo' recare i vari marchi di omologazione. 4.3.3.2. Nell'allegato 3, figura 3 del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di omologazione di luci mutuamente incorporate con un proiettore. 5. SPECIFICAZIONI GENERALI 5.1. Ogni dispositivo presentato deve soddisfare le specificazioni di cui ai successivi punti 6 e 8. 5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento. 6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA 6.1. Lungo l'asse di riferimento, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 o 4, e in direzione A, conformemente all'allegato 1, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 5 e 6, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi presentati deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti: L'installazione sui veicoli a motore e sui loro rimorchi degli indicatori di direzione anteriori delle varie categorie e' prevista dai regolamenti relativi all'installazione del dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (regolamenti nn. 48 e 53). ==================================================================== Valori massimi in cd in condizioni di utilizzazione ==================================================================== Indicatore di intensità come luce come luce totale per categoria(1) minime unica (unica) l'insieme in cd recante il di due luci marchio "D" (vedi punto (vedi punto 4.2.2.3) 4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 1 175 700(2) 490(2) 980(2) 1a 250 600(2) 600(2) 1. 120(2) 1b 400 860(2) 600(2) 1. 120(2) 2a 50 350 350 350 2b di giorno 175 700(2) 490(2) 980(2) 2b di notte 40 120(2) 843(2) 168(2) 3 anteriori 175 700(2) 490(2) 980(2) 3 posteriori 50 200 140 280 4 anteriori 175 700(2) 490(2) 980(2) 4 posteriori 0,6 200 140 280 5 0,6 200 140 280 6 50 200 140 280 -------------------------------------------------------------------- (1) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce unica. (2) Se un insieme di due luci aventi la stessa funzione sono, ai fini del montaggio sul veicolo, considerati una "luce unica" (secondo la definizione del regolamento n. 48 e della relativa serie di modifiche in vigore alla data della domanda di omologazione), ciascuna delle singole luci che costituiscono la "luce unica" deve rispettare l'intensità minima prescritta e le due luci insieme non devono superare l'intensità massima ammissibile (colonna di destra della tabella). Nel caso di una luce unica, ciascuna delle singole luci deve rispettare l'intensità minima prescritta; l'intensità massima ammissibile non deve essere superata dall'insieme di due luci (colonna di destra). Nel caso di una luce unica avente più di una sorgente luminosa: la luce deve soddisfare l'intensità minima prescritta in caso di guasto di una sorgente luminosa; tuttavia, negli indicatori di direzione anteriori o posteriori, il 50% dell'intensità minima nell'asse di riferimento della luce è considerato sufficiente a condizione che la scheda di comunicazione contenga una nota in cui si dichiara che la luce è destinata ad essere utilizzata soltanto in un veicolo munito di avvisatore per indicare l'eventuale guasto di una o più sorgenti luminose e, quando tutte le sorgenti luminose sono accese, l'intensità massima specificata per una luce unica può essere superata a condizione che essa non rechi il marchio "D" e che non sia superata l'intensità massima specificata per un insieme di due luci (ultima colonna). 6.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato I del presente regolamento, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi presentati: 6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione; 6.2.1.1. contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per gli indicatori di direzione posteriori delle categorie 4 e 5 e' prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalita' dei campi specificati nell'allegato 1; 6.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui il dispositivo puo' essere osservato, non deve superare il massimo specificato al punto 6.1. 6.2.3. Inoltre, 6.2.3.1. in tutta l'estensione dei campi definiti negli schemi dell'allegato 1, l'intensita' della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, almeno pari a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a, 3, 4 anteriori e per quelli della categoria 2b di giorno, e almeno pari a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte; 6.2.3.2. peri dispositivi delle categorie 1 e 2b di notte e per i dispositivi delle categorie 3 e 4 anteriori, l'intensita' della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti ± 10oH e ± 10oV (campo di 10o) non deve superare i seguenti valori: ==================================================================== Valori massimi in cd al di fuori del campo di 10° ==================================================================== Indicatori di Luce unica Luce (unica) Totale per categoria recante il l'insieme di marchio "D" due luci (vedi (vedi punto punto 4.2.2.3) 4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 2b di notte 100 70 140 1, 3 e 4 400 280 560 -------------------------------------------------------------------- Tra i limiti del campo di 10o (± 10oH e ± 10oV) e il campo di 5o (± 5oH e ± 5oV), i valori massimi ammissibili dell'intensita' sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1. 6.2.3.3. Per i dispositivi delle categorie 1a e 1b, l'intensita' della luce emessa al di fuori dalla zona delimitata dai punti ± 15oH e ± 15oV (campo di 15o) non deve superare i seguenti valori: ==================================================================== Valori massimi in cd al di fuori del campo di 15° ==================================================================== Indicatori di Luce unica Luce (unica) Totale per categoria recante il l'insieme di marchio "D" due luci (vedi (vedi punto punto 4.2.2.3) 4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 1a 250 175 350 1b 400 280 560 -------------------------------------------------------------------- Tra i limiti del campo di 15o (± 15oH e ± 15oV) e il campo di 5o (± 5oH e ± 5oV), i valori massimi ammissibili dell'intensita' sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1. 6.2.3.4. Devono essere osservate le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 del presente regolamento sulle variazioni locali d'intensita'. 6.3. Le intensita' devono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza permanentemente accese. 6.4. Peri dispositivi della categoria 2b, il ritardo tra il momento in cui il circuito e' chiuso e quello in cui l'intensita' luminosa misurata sull'asse di riferimento raggiunge il 90% del valore misurato conformemente al precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna. Il tempo misurato per l'utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per l'utilizzazione diurna. 6.5. L'allegato 4, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare. 7. PROCEDURA DI PROVA 7.1. Tutte le misurazioni sono effettuate con lampade campione a incandescenza, incolori o color giallo ambra, della categoria prevista per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per queste categorie di lampade. 7.1.1. Tutte le misurazioni relative alle luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre) sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. Per le sorgenti luminose con sistema di alimentazione speciale, le tensioni di prova sono applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove puo' esigere che il fabbricante fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose. 7.2. Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i quali e' stato utilizzato un sistema addizionale(Le condizioni di funzionamento e installazione di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni.) per ottenere l'intensita' notturna, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensita' notturna deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensita' diurna. 7.3. I bordi verticali e orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa (punto 1.2.2) devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento (punto 1.2.5). 8. COLORE DELLA LUCE EMESSA Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato 5 del presente regolamento. 9. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI INDICATORE DI DIREZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI 9.1. Ogni modifica del tipo di indicatore di direzione deve essere segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. In questo caso, il servizio puo': 9.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza negativa di rilievo e che in ogni caso il dispositivo soddisfa ancora le prescrizioni applicabili; oppure 9.1.2. richiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove. 9.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.1.4. 9.3. L'autorita' competente che ha rilasciato l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a ogni estensione e ne informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2. 10. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE Le procedure di conformita' della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) e soddisfare i seguenti requisiti. 10.1. Gli indicatori di direzione omologati a norma del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 8. 10.2. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformita' della produzione stabiliti all'allegato 6 del presente regolamento. 10.3. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi di campionamento da parte di un ispettore stabiliti all'allegato 7 del presente regolamento. 10.4. L'autorita' che ha rilasciato l'omologazione puo' verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformita' applicati presso ogni stabilimento di produzione. La frequenza normale delle verifiche e' di una ogni due anni. 11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 11.1. L'omologazione di un tipo di dispositivo rilasciata ai sensi del presente regolamento puo' essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra. 11.2. Se una delle Parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2. 12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il detentore di un'omologazione cessa completamente la produzione di un dispositivo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione, la quale, a sua volta, informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2. 13. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI Le Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione rilasciate da altri paesi. 14. DISPOSIZIONI PROVVISORIE 14.1. A decorrere dall'entrata in vigore della serie 01 di modifiche al presente regolamento, le Parti contraenti che lo applicano non possono rifiutare l'omologazione ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01 di modifiche. 14.2. Dopo un termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di cui al punto 14.1, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione soltanto se il tipo di dispositivo soddisfa i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01. 14.3. Gli indicatori di direzione anteriori delle categorie 1a e 1b, di cui al punto 6.1. del presente regolamento quale modificato, possono essere prescritti soltanto tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e, a partire da quella data, soltanto per i nuovi tipi di veicoli per i quali l'omologazione ai sensi del regolamento n. 48 e' chiesta per nuovi modelli o modifiche del modello o della forma della carrozzeria che incidono sulle dimensioni degli indicatori di direzione anteriori e sulla loro posizione in relazione ai proiettori anabbaglianti o alle luci antinebbia. Le omologazioni concesse per gli indicatori di direzione delle categorie 4 e 5 a nonna del presente regolamento nella sua forma originale, non modificata, cessano di essere valide cinque anni dopo l'entrata in vigore della serie di 01 di modifiche del presente regolamento, a meno che una Parte contraente che ha rilasciato l'omologazione notifichi alle altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento che il tipo di indicatore di direzione omologato soddisfa anche i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01. 14.4. Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento: 14.4.1. continuano, dopo la data sopra indicata, a riconoscere le omologazioni concesse in conformita' della versione originale del presente regolamento ai fini dell'installazione dei dispositivi di sostituzioni nei veicoli in circolazione; 14.4.2. possono rilasciare l'omologazione dei dispositivi sulla base della versione originale del presente regolamento, a condizione che i dispositivi siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione quali dispositivi di sostituzione e che non sia tecnicamente fattibile che i dispositivi in questione possano soddisfare i nuovi requisiti contenuti nella serie 01 di modifiche. 14.5. Le omologazioni degli indicatori di direzione delle categorie 1, 2a, 2b e 3 rilasciate a norma del presente regolamento nella sua forma originale (serie 00) fino alla data di cui al punto 14.2 rimangono valide dopo questa data. ----> Vedere ALLEGATI da Pag. 98 a Pag. 109 del S.O. <---- ALLEGATO 5 Colore della luce giallo ambra coordinate tricromatiche Limite verso il giallo: y = 0,429 Limite verso il rosso: y = 0,398 Limite verso il bianco: z = 0,007 Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2856 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE), in conformita' della convenzione sul traffico stradale (E/CONF.56/16/Rev. 1). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformita' del punto 7.1.1. del presente regolamento. ALLEGATO 6 I requisiti minimi relativi alle procedere di controllo della conformita' della produzione 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione. 1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore di direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altra), e quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente: 1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento. 1.2.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione con sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard a incandescenza. 1.3. Le coordinate di cromaticita': sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione e' munito di una lampada standard a incandescenza o, per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione. 2. REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEL FABBRICANTE Per ciascun tipo di indicatore di direzione, il detentore del marchio di omologazione deve eseguire, a opportuni intervalli di tempo, almeno le prove indicate di seguito. Tali prove devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Se alcuni campioni risultano non conformi rispetto al tipo di prova in questione, devono essere prelevati e sottoposti a prova altri campioni. Il fabbricante deve pendere le misure opportune per garantire la conformita' della produzione in causa. 2.1. Natura delle prove Le prove di conformita' di cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche. 2.2. Metodi di prova 2.2.1. In generale, le prove devono essere effettuate in conformita' con i metodi stabiliti dal presente regolamento. 2.2.2. In ogni prova di conformita' effettuata dal fabbricante, possono essere applicati metodi equivalenti con l'accordo delle autorita' responsabili delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento. 2.2.3. Per applicare i punti 2.2.1 e 2.2.2 e' necessaria una calibratura periodica delle apparecchiature di prova e la sua correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorita' competente. 2.2.4. In ogni caso, i metodi di riferimento devono essere quelli di cui al presente regolamento, in particolare ai fini delle verifiche amministrative e del campionamento. 2.3. Natura del campionamento I campioni di indicatori di direzione devono essere selezionati a caso da un lotto di produzione uniforme. Per lotto di produzione uniforme si intende un insieme di indicatori di direzione dello stesso tipo, definito conformemente ai metodi di produzione del fabbricante. In generale, la verifica deve interessare la produzione in serie di vari stabilimenti. Tuttavia, un fabbricante puo' raggruppare i dati relativi ad uno stesso tipo prodotto in stabilimenti diversi, purche' questi applichino lo stesso sistema di qualita' e la stessa gestione della qualita'. 2.4. Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche I campioni di indicatori di direzione devono essere sottoposti alle misurazioni fotometriche relative ai valori minimi nei punti elencati nell'allegato 4 e con le coordinate di cromaticita' elencate nell'allegato 5, in conformita' del presente regolamento. 2.5. Criteri di accettazione Il fabbricante e' tenuto a realizzare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, in accordo con le autorita' competenti, i criteri di accettazione del suo prodotto al fine di rispettare le disposizioni relative al controllo della conformita' della produzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento. I criteri di accettazione devono essere tali che, con un livello di affidabilita' del 95%, la probabilita' minima di superare un controllo per campione conformemente alle disposizioni dell'allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95. ALLEGATO 7 Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione. 1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore di direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altra), e quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente: 1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento. 1.2.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione munito di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard a incandescenza. 1.2.3. Gli indicatori di direzione con imperfezioni evidenti non sono presi in considerazione. 1.3. Le coordinate di cromaticita' sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione e' munito di una lampada standard a incandescenza o, per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione. 2. PRIMO CAMPIONAMENTO Nel primo campionamento vengono selezionati a caso quattro indicatori di direzione. Il primo campione di ciascun paio e' contrassegnato con la lettera A e il secondo con la lettera B. 2.1. Non contestazione della conformita' 2.1.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se la deviazione dei valori misurati nelle direzioni piu' sfavorevoli sono: 2.1.1.1. campione A A1: in un indicatore 0% in un indicatore non piu' di 20% A2: in ambedue gli indicatori piu' di 0% ma non piu' di 20% passare al campione B 2.1.1.2. campione B B1: in ambedue gli indicatori 0% 2.1.2. o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 2.2. Contestazione della conformita' 2.2.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dal valori misurati negli indicatori di direzione sono: 2.2.1.1. campione A A3: in un indicatore non piu' di 20% in un indicatore piu' di 20% ma non piu' di 30% 2.2.1.2. campione B B2. nel caso di A2 in un indicatore piu' di 0% ma non piu' di 20% in un indicatore non piu' di 20% B3: nel caso di A2 in un indicatore 0% in un indicatore piu' di 20% ma non piu' di 30% 2.2.2. o se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 2.3. Revoca dell'omologazione La conformita' deve essere contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 2.3.1. campione A A4: in un indicatore non piu' di 20% in un indicatore piu' di 30% A5: in ambedue gli indicatori piu' di 20% 2.3.2. campione B B4: nel caso di A2 in un indicatore piu' di 0% ma non piu' di 20% in un indicatore piu' di 20% B5: nel caso di A2 in ambedue gli indicatori piu' di 20% B6: nel caso di A2 in un indicatore di direzione 0% in un indicatore piu' di 30% 2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2. 3. NUOVO CAMPIONAMENTO Nel caso dei campioni A3, B2 B3 e' necessario ripetere il campionamento con un terzo campione C di due indicatori di direzione e con un quarto campione D di altri due indicatori, selezionati dalla produzione dopo l'adeguamento della stessa, entro due mesi dalla notifica. 3.1. Non contestazione della conformita' 3.1.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 3.1.1.1. campione C C1: in un indicatore 0% in un indicatore non piu' di 20% C2. in ambedue gli indicatori piu' di 0% ma non piu' di 20% passare al campione D 3.1.1.2. campione D D1: nel caso di C2 in ambedue gli indicatori 0% 3.1.2. o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 3.2. Contestazione della conformita' 3.2.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 3.2.1.1. campione D D2: nel caso di C2 in un indicatore piu' di 0% ma non piu' di 20% in un indicatore non piu' di 20% 3.2.1.2 o se il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 3.3. Revoca dell'omologazione La conformita' deve essere contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 3.3.1. campione C C3: in un indicatore non piu' di 20 % in un indicatore piu' di 20% C4: in ambedue gli indicatori piu' di 20% 3.3.2. campione D D3: nel caso di C2 in un indicatore 0 o piu' di 0% in un indicatore piu' di 20% 3.3.3. o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2. ----> Vedere IMMAGINE a PAG. 117 del S.O. <----