(all. 1 - art. 1)
                                 Allegato A alla delibera 435/01/CONS

REGOLAMENTO   RELATIVO  ALLA  RADIODIFFUSIONE  TERRESTRE  IN  TECNICA
                              DIGITALE

                               CAPO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                             Articolo 1
                            (Definizioni)

   1.	Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)	"fase  di  avvio  dei  mercati"  il  periodo che intercorre tra
l'entrata  in vigore del presente regolamento e la data di cessazione
delle concessioni in tecnica analogica;
   b)	"fase  transitoria"  il periodo che intercorre tra l'entrata in
vigore  del  presente  regolamento  e  la data della cessazione delle
trasmissioni in tecnica analogica;
   c)  "programmi  televisivi  numerici  o  palinsesti" l'insieme dei
contenuti,  predisposto  dal  fornitore  di contenuti, destinati alla
fruizione   del   pubblico   mediante  radiodiffusione  televisiva  e
caratterizzati da un unico marchio;
   d)   "programmi  dati":  servizi  di  informazione  costituiti  da
prodotti     editoriali    elettronici,    diversi    da    programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
   e)	"blocco   di   diffusione":  l'insieme  dei  programmi  dati  e
radiotelevisivi  numerici  e  dei  servizi interattivi diffusi su una
frequenza  assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque
diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
   f)	"capacita'  trasmissiva":  numero  dei  blocchi  di  diffusione
irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate
sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
   g)	"operatore  di  rete":  il  soggetto  titolare  del  diritto di
installazione,  esercizio  e  fornitura  di una rete di comunicazioni
elettroniche   e   di  impianti  di  messa  in  onda,  multiplazione,
distribuzione   e   diffusione   e  delle  risorse  frequenziali  che
consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;
   h)	"fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilita'
editoriale   nella   predisposizione  dei  programmi  destinati  alla
radiodiffusione televisiva e sonora;
   i)	"fornitore  di  servizi":  il soggetto che fornisce, attraverso
l'operatore  di  rete,  servizi  al  pubblico di accesso condizionato
mediante   distribuzione   agli   utenti   di  chiavi  numeriche  per
l'abilitazione  alla  visione  dei  programmi,  alla fatturazione dei
servizi,  ed  eventualmente  alla  fornitura  di apparati, ovvero che
fornisce   servizi   della   societa'   dell'informazione   ai  sensi
dell'articolo   1,   punto  2,  della  direttiva  n.  98/34/CE,  come
modificata  dalla  direttiva  n.  98/48/CE, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
   l)	"ambito  locale": l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione
televisiva  in  tecnica  digitale  in  uno  o  piu'  bacini  di norma
regionali  o provinciali purche' riferiti rispettivamente a regioni o
province  limitrofe  che  servano  una  popolazione  complessiva  non
superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo
di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
   m)	"ambito     nazionale":     l'esercizio    dell'attivita'    di
radiodiffusione  televisiva  non  limitato  all'ambito  locale  e che
consente   l'irradiazione   del   segnale   in   un  area  geografica
comprendente  almeno  l'80  %  del territorio e tutti i capoluoghi di
provincia;
   n)	"fornitore  di  contenuti a carattere comunitario": il soggetto
che  ha  la  responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione  dei
programmi  destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegna:
   1.	a  non  trasmettere  piu' del 5% di pubblicita' per ogni ora di
diffusione;
   2.	a  trasmettere  programmi  originali autoprodotti per almeno il
50%  dell'orario  di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle
21;
   o)	"programmi  originali  autoprodotti":  programmi  realizzati in
proprio  dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate,   ovvero   in   co-produzione  con  altro  fornitore  di
contenuti;
   p)	"opere europee": le opere originarie:
   1)	di Stati membri dell'Unione europea;
   2)	di  Stati  terzi  europei  che  siano  parti  della Convenzione
europea  sulla  televisione  transfrontaliera  con  annesso,  fatta a
Strasburgo   il   5  maggio  1989,  purche'  rispondano  ai  seguenti
requisiti:
   i.	siano  realizzate  da  uno o piu' produttori stabiliti in uno o
piu' di questi Stati;
   ii.	siano  prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati;
   iii.	il  contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente
nel  costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da
uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
   3)	di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in
co-produzione,  con  produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri,
da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali
la  Comunita'  abbia  concluso  accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora   queste   opere   siano  realizzate  principalmente  con  il
contributo  di  autori  o  lavoratori  residenti  in uno o piu' Stati
europei;
   q)	"piano  di  assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva":  il  piano di assegnazione delle frequenze terrestri per
l'utilizzo  televisivo  in  tecnica  digitale  che l'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002
ai  sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66;
   r)	"piano  di  assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora":  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze terrestri per
l'utilizzo  radiofonico  in  tecnica  digitale che l'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66.

                               CAPO II
       AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI

                             Articolo 2
            (Modalita' di rilascio delle autorizzazioni)

   1.  Il  Ministero  delle comunicazioni, sulla base delle norme del
presente  regolamento, rilascia l'autorizzazione, in ambito nazionale
o  locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati
alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri.
   2.  L'autorizzazione  a carattere comunitario per la fornitura dei
programmi  televisivi  e  dati  destinati  alla diffusione in tecnica
digitale  su  frequenze  terrestri in ambito locale e' rilasciata dal
Ministero  delle  comunicazioni  sulla  base delle norme del presente
regolamento.
   3.    Possono   presentare   domanda   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni,  di  cui  ai  commi  1  e  2, soggetti che abbiano la
propria  sede  legale  in  Italia  ovvero  in  uno Stato dello Spazio
Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che
non  abbiano  la  propria  sede  in Italia, ovvero in uno Stato dello
Spazio Economico Europeo, e' consentito a condizione che lo Stato ove
il  soggetto  richiedente  ha  la  propria  sede  legale  pratichi un
trattamento  di  effettiva  reciprocita'  nei  confronti  di soggetti
italiani.  Sono  salve  in  ogni caso le disposizioni contenute negli
accordi internazionali.
   4.	L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  in ambito nazionale e'
rilasciata  esclusivamente  a  societa' di capitali o cooperative con
capitale  sociale  interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite     risultanti     dal    bilancio,    a    euro    6.200.000
(seimilioniduecentomilaeuro),   che  impieghino  non  meno  di  venti
dipendenti  in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale.
   5.	L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  in  ambito  locale  e'
rilasciata  esclusivamente  a  societa' di capitali o cooperative con
capitale  sociale  interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite     risultanti     dal     bilancio,     a    euro    155.000
(centocinquantacinquemilaeuro),  che  impieghino  non meno di quattro
dipendenti  in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale.
   6.	L'autorizzazione  di  cui  al  comma 2 puo' essere rilasciata a
fondazioni,  associazioni  riconosciute o non riconosciute e societa'
cooperative prive di scopo di lucro.
   7.	Il  palinsesto del fornitore di contenuti e' identificato da un
unico  marchio  per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini
della  verifica  del  rispetto  dell'obbligo sono escluse dal computo
delle  ore  di programmazione settimanali la ripetizione di programmi
ovvero la trasmissione di immagini fisse.
   8.	Le  autorizzazioni  di  cui  al  presente  articolo non possono
essere   rilasciate   ai  soggetti  i  cui  amministratori  e  legali
rappresentanti  abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore
a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure
di  prevenzione  previste  dalla  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive  modificazioni  e integrazioni, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
   9.   Il   Ministero   delle  comunicazioni  provvede  al  rilascio
dell'autorizzazione,   entro  60  giorni  dalla  presentazione  della
domanda  che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione
delle  condizioni  previste  dal  presente regolamento. La domanda di
autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
   a)  dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti
non  abbiano  riportato  condanna  irrevocabile  a pena detentiva per
delitto  non  colposo  superiore  a sei mesi e non siano sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione;
   b)  certificato  del  registro  delle imprese relativo al soggetto
richiedente;
   c)  estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da
dichiarazione,  sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
inesistenza  di  patti  fiduciari  aventi  ad  oggetto, in tutto o in
parte,  il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso
di  esistenza  di  detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante, da cui risulti l'identita'
dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
   d)  l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l'ammontare
del capitale sociale interamente versato;
   e)  elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono  una  partecipazione  superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da
ciascun  socio, nonche' delle situazioni di controllo. Qualora i soci
che   detengono   anche  indirettamente  il  controllo  del  soggetto
richiedente  siano  a  loro  volta  societa',  deve  essere  altresi'
allegato  l'elenco  dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
   f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul
divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17
e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
   g)  ricevute  dei  versamenti  di cui all'articolo 5, comma 1, del
presente regolamento.
   10.  E'  fatto  obbligo  ai soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi   del  presente  articolo  di  comunicare  al  Ministero  delle
comunicazioni  ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate
nella  domanda  di  autorizzazione,  nonche'  nei documenti di cui al
comma  9.  Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni
dal   verificarsi  dell'evento  che  ha  dato  luogo  all'obbligo  di
informativa.
   11.  Il  termine  di 60 giorni per l'adozione del provvedimento di
cui  al comma 9 puo' essere prorogato di una sola volta per ulteriori
30   giorni  qualora  il  Ministero  delle  comunicazioni,  ritenendo
necessario  un  supplemento  d'istruttoria,  richieda  chiarimenti  o
integrazioni.  La proroga e' deliberata con il medesimo provvedimento
con  cui  il  Ministero  delle comunicazioni delibera di procedere al
supplemento  di  istruttoria.  Entro  il  termine  di cui al comma 9,
eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda
di autorizzazione con provvedimento motivato.

                             Articolo 3
                      (Contenuto della domanda)

   1.  La  domanda  di autorizzazione per fornitore di contenuti deve
contenere:
   a)   i  dati  relativi  al  soggetto  richiedente  comprovanti  la
sussistenza     dei    requisiti    previsti    per    il    rilascio
dell'autorizzazione;
   b)  l'indicazione relativa all'ambito nazionale ovvero locale ed i
bacini di riferimento;
   c)	l'indicazione   della   tipologia   e   durata  giornaliera  di
programmazione  e  composizione  del  palinsesto  nei  vari  tipi  di
programmazione;
   d)	l'eventuale  destinazione  ad  un  sistema  di  codificazione e
l'eventuale   previsione   di   un  corrispettivo  per  l'accesso  ai
programmi;
   e)   l'eventuale   trasmissione   di   programmi  dati  ovvero  la
destinazione   esclusiva  dell'autorizzazione  alla  trasmissione  di
programmi dati;
   f)	le  indicazioni  delle iniziative tecniche e editoriali, di cui
all'articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e
la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali.

                             Articolo 4
                         (Durata e rinnovo)

   1.	L'autorizzazione  di  cui  all'articolo 2 e' rilasciata per una
durata  di  dodici  anni  ed  e' rinnovabile conformemente alle norme
vigenti  al momento del rinnovo e puo' essere ceduta a terzi soltanto
previo   assenso   del   Ministero   delle   comunicazioni,   sentita
l'Autorita'.
   2.	L'autorizzazione  di  cui all'articolo 2 si estingue in caso di
scadenza  del  termine di cui al precedente comma senza che sia stato
richiesto  il  rinnovo,  nonche'  nei  casi  di rinuncia del soggetto
autorizzato,  di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione
ad  altra  procedura  concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in
via provvisoria all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
   .	La  perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio  della  autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.
L'autorizzazione puo' essere revocata nei casi previsti dall'articolo
16, comma 2, della legge n. 248/00.

                             Articolo 5
                            (Contributi)

   1.	Il  soggetto  richiedente  una  autorizzazione per fornitore di
contenuti   e'   tenuto  al  pagamento  della  somma  di  euro  5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro)   a   titolo  di  contributo  per
istruttoria.    Tale    contributo    e'    ridotto    a   euro   516
(cinquecentosedicieuro)  per una autorizzazione limitata ad un bacino
provinciale   ed   a  euro  258  (duecentocinquantottoeuro)  per  una
autorizzazione  a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto
presenti piu' domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto
contributo  e'  ridotto,  per ogni domanda successiva alla prima, del
cinquanta  per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a
titolo   di  contributo  non  puo'  essere  superiore  a  euro  5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro).  Ai  fini  del presente comma le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano sono considerate bacino
provinciale.
   2.  Con  successivo  provvedimento l'Autorita' determina la misura
dei contributi per controlli e verifiche.
   3.  In  caso  di  ritardato  o mancato pagamento dei contributi si
applicano  le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni.

                             Articolo 6
    (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)

   1.	I  soggetti  titolari  di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo  2  compilano mensilmente il registro dei programmi nel
formato,  anche  elettronico,  che verra' definito dall'Autorita'. Il
registro  programmi  contiene  le  informazioni  relative al rispetto
della normativa vigente in materia di diritto d'autore.
   2.	I  soggetti  di  cui  al  comma  1 conservano, d'intesa con gli
operatori  di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti,
la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre
mesi  successivi  alla  data  di  diffusione dei programmi stessi. La
registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o
porzione  di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora
di diffusione.

                             Articolo 7
                    (Responsabilita' e rettifica)

   1.  I  soggetti  titolari  di  autorizzazione  rilasciata ai sensi
dell'articolo  2  sono  responsabili della natura e del contenuto dei
programmi  diffusi,  e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo
le  norme  vigenti.  I  direttori  dei  telegiornali sono considerati
direttori  responsabili  ai  sensi  dell'articolo  10, comma 1, della
legge n. 223/90.
   2.	I  soggetti  titolari  di  autorizzazione  rilasciata  ai sensi
dell'articolo  2  sono  tenuti  all'osservanza  degli obblighi di cui
all'articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti
per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

                             Articolo 8
            (Pubblicita', sponsorizzazioni, televendite)

   1.	I  soggetti  titolari  di  autorizzazione,  rilasciata ai sensi
dell'articolo  2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste
in   materia   di   pubblicita',   sponsorizzazioni   e  televendite,
applicabili  all'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri   in   tecnica   analogica,  svolta,  rispettivamente,  dai
concessionari in ambito nazionale o locale.

                             Articolo 9
                  (Quote di emissione e produzione)

   1.	Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 5 del regolamento
concernente  la  promozione della distribuzione e della produzione di
opere  europee,  adottato  dall'Autorita'  con  delibera  n.  9/99, i
soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai
sensi  dell'articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia
di  quote  di emissione e produzione previste dalla normativa vigente
per le emittenti nazionali.

                             Articolo 10
                  (Promozione di opere audiovisive)

   1.	I  soggetti  titolari  di  autorizzazione  in  ambito nazionale
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 2 del presente regolamento ed ai
sensi  dell'articolo  2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122,
devono  riservare,  all'interno di ciascun programma, un minimo di 20
minuti  settimanali  alla  promozione  e  alla  pubblicita'  di opere
europee,  fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento
concernente  la  promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee, adottato dall'Autorita' con delibera n. 9/99. E' fatta
salva  la  deroga  prevista dall'articolo 2, comma 13, della legge 30
aprile 1998, n. 122.

                             Articolo 11
     (Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)

   1.	  I  soggetti  titolari  di  autorizzazione per la fornitura di
contenuti,  nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono
tenuti  al  rispetto  delle  norme  in  materia  di tutela dei minori
applicabili   ai   concessionari   per  la  diffusione  di  programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
   2.	I  soggetti  titolari  di  autorizzazione  rilasciata  ai sensi
dell'articolo  2  non  possono  diffondere  programmi  televisivi che
possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che
detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella
fascia oraria fra le 24:00 e le 07:00.
   3.	I  soggetti  titolari  di  autorizzazione  per la fornitura dei
contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di
controllo  da  parte  della  famiglia  del contenuto dei programmi. I
soggetti  richiedenti  una  autorizzazione presentano contestualmente
alla domanda di cui all'articolo 2 una descrizione degli accorgimenti
tecnici  previsti  a  tutela  dei minori. Successivamente al rilascio
dell'autorizzazione,   tale   relazione   e'  aggiornata  ed  inviata
all'Autorita' ogni ventiquattro mesi.
   4.	I  soggetti  titolari  di  autorizzazione  per la fornitura dei
contenuti   in  ambito  nazionale  adottano  iniziative  tecniche  ed
editoriali  atte  a  favorire  la  ricezione  da parte di persone con
handicap  sensoriali  di  programmi  di  informazione, culturali e di
svago.   I   soggetti   richiedenti   una  autorizzazione  presentano
contestualmente  alla  domanda  di cui all'articolo 2 una descrizione
degli  accorgimenti tecnici e editoriali previsti. Successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, tale relazione e' aggiornata ed inviata
all'Autorita' ogni ventiquattro mesi.

                              CAPO III
              AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

                             Articolo 12
             (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)

   1.	La   fornitura   di   servizi,   compresi   quelli  di  accesso
condizionato,  e' soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal
Ministero  delle  comunicazioni sulla base delle norme previste dalla
delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi
contributi.
   2.	Il   soggetto  che  intenda  offrire  servizi  individuati  dal
presente  regolamento,  avente  sede in ambito nazionale o in uno dei
paesi  dello  Spazio  Economico  Europeo  (SEE)  o  in  uno dei paesi
appartenenti  all'Organizzazione  mondiale  del  commercio (OMC) o in
Paesi  con  i  quali vi siano accordi di reciprocita', fatta comunque
salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali,
e'   tenuto   a  presentare  al  Ministero  delle  comunicazioni  una
dichiarazione,  comprensiva  di  tutte  le  informazioni necessarie a
verificare la conformita' alle condizioni di cui all'articolo 5 della
delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS.
   3.	I fornitori di servizi di accesso condizionato:
   a)	rispettano   gli  standard  tecnici  previsti  dalla  normativa
vigente   ed   in   particolare   dalla  delibera  dell'Autorita'  n.
216/00/CONS;
   b)	qualora  distribuiscano  decodificatori in comodato agli utenti
garantiscono  che  i  decodificatori siano conformi alle norme di cui
alla delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS.
   4.	I  fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla
base  delle  linee  guida  emanate  dall'Autorita',  entro  60 giorni
dall'autorizzazione,    una   carta   dei   servizi   da   sottoporre
all'approvazione  dell'Autorita'. Il fornitore di servizi e' tenuto a
far  sottoscrivere  la  carta  dei  servizi al soggetto controllato o
legato  da  accordi  contrattuali che, in tutto o in parte, offre per
suo  conto  servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata
per  la  fornitura  dei servizi di accesso condizionato e' vincolante
anche  per  il  fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per
l'operatore di rete che li diffonde.

                               CAPO IV
            LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI

                             Articolo 13
      (Tipologie di licenza e obblighi dell'operatore di rete)

   1.	La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale,
in  ambito  nazionale o locale, e' rilasciata, a partire dal 31 marzo
2004  e,  comunque, successivamente all'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
   2.	La  diffusione  per  mezzo  delle radiofrequenze associate alla
licenza  e'  consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di
assegnazione  delle  frequenze,  fatto  salvo quanto previsto, per la
fase di avvio dei mercati, dall'articolo 34.
   3.	I  titolari  di licenza di operatore di rete possono provvedere
direttamente   alla   installazione   delle  infrastrutture,  nonche'
richiedere  al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo
oneroso,  delle  frequenze  disponibili  per  i collegamenti in ponte
radio.
   4.	Ai  titolari  di  licenza per operatore di rete si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 223/90.
   5.	Il  soggetto  titolare  di  licenza  come operatore di rete nel
fornire  le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e
la multiplazione dei programmi e dei dati:
   a)	rispetta  le  norme  tecniche  di  emissione vigenti, adottando
standard trasmissivi compatibili con le norme previste all'Allegato A
della delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS;
   b)	rispetta  le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di
assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature, nonche' le disposizioni relative alla condivisione o
alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
   c)	assicura   la   sicurezza  del  funzionamento  della  rete,  il
mantenimento  della  sua integrita', la messa a punto di procedure di
gestione  e  di  controllo  degli  impianti  e delle apparecchiature,
nonche'  l'impiego  di personale adeguatamente qualificato al fine di
garantire  la  massima  qualita'  delle  prestazioni rese a vantaggio
dell'utenza.
   6.	L'operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni
del  presente  regolamento  e  della normativa vigente, gli opportuni
accordi  tecnici  e  commerciali  con  i fornitori di contenuti i cui
programmi  vengono  diffusi  attraverso  la  propria  rete  e  con  i
fornitori  di servizi forniti attraverso la propria rete. L'operatore
di  rete  non  puo'  modificare  o alterare i programmi televisivi, i
programmi dati o i programmi della societa' dell'informazione forniti
da soggetti terzi.
   7.	L'operatore di rete in ambito nazionale puo' fornire servizi di
trasmissione  e  diffusione  a  fornitori di contenuti autorizzati in
ambito locale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma
2.
   8.	L'operatore  di  rete  in ambito locale puo' fornire servizi di
trasmissione   e  diffusione  a  fornitori  di  contenuti  in  ambito
nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.
   .

                             Articolo 14
                (Modalita' di rilascio delle licenze)

   1.	Possono  presentare  domanda  per  il  rilascio  di  licenza di
operatore  di  rete  per  blocchi  di diffusione televisivi in ambito
nazionale  o  locale i soggetti di cittadinanza o nazionalita' di uno
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  dello Spazio Economico
Europeo  (SEE). Il rilascio di licenza a societa' di capitali che non
abbiano  la  propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio
Economico  Europeo,  e'  consentito  a condizione che lo Stato ove il
soggetto   richiedente   ha   la  propria  sede  legale  pratichi  un
trattamento  di  effettiva  reciprocita'  nei  confronti  di soggetti
italiani.  Sono  salve  in  ogni caso le disposizioni contenute negli
accordi internazionali.
   2.	La licenza di operatore di rete in ambito nazionale puo' essere
richiesta  esclusivamente  da  societa' di capitali o cooperative con
capitale  sociale  interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite  risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento
da effettuare.
   3.	La  licenza  di  operatore di rete in ambito locale puo' essere
richiesta  esclusivamente  da  societa' di capitali o cooperative con
capitale  interamente  versato  al  momento della presentazione della
domanda,  non  inferiore,  al  netto  delle  perdite  risultanti  dal
bilancio, al 5% del valore dell'investimento da effettuare.
   4.	La   licenza  di  operatore  di  rete  per  la  radiodiffusione
televisiva  in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri in ambito
nazionale   o   locale   non   puo'  essere  rilasciata  qualora  gli
amministratori  e  i legali rappresentanti abbiano riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi  o  siano  sottoposti  alle misure di prevenzione previste dalla
legge  27  dicembre  1956,  n. 1423 e successive modificazioni o alle
misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale.
   5.	Le  condizioni  per  il  rilascio delle licenze di operatore di
rete  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  tecnica  digitale  su
frequenze  terrestri  in  ambito  nazionale  o  locale  previste  dal
presente  regolamento  debbono  essere  possedute  al  momento  della
presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della
licenza e per tutta la durata della stessa.
   6.	Restano  salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis,
10  quater,  10  quinquies  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575 e
successive modificazioni.

                             Articolo 15
(Domanda  per  il  rilascio  di  licenza  di operatore di rete per la
radiodiffusione   televisiva   su   frequenze   terrestri  in  ambito
                             nazionale)

   1.	La  domanda  per  ottenere  la  licenza di operatore di rete in
ambito   nazionale,   sottoscritta   dal   richiedente,  deve  essere
presentata  al  Ministero  delle  comunicazioni.  Ciascuna domanda e'
diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
   a)	i dati relativi al soggetto richiedente;
   b)	l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
   c)	la   dichiarazione   della   conformita'  degli  impianti,  per
caratteristiche, sistemi e modalita' di funzionamento, alla normativa
vigente,  nonche' alle disposizioni in materia antinfortunistica e di
tutela ed igiene del lavoro;
   d)	il  progetto  di  rete,  redatto in conformita' con il piano di
assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste
per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
   e)	il   piano   di   massima  economico-finanziario  adeguatamente
documentato per i primi cinque anni di esercizio dell'attivita';
   f)	l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
   g)	gli  impegni  per  la promozione e la diffusione dei sistemi di
ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
   h)	la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente
intende  offrire,  nel  rispetto  degli  obblighi  di cui al presente
regolamento ed alla normativa vigente;
   i) 	l'impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad
accesso condizionato diffusi.
   2.	Alla  domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre
allegata la seguente documentazione:
   a)	certificazione  rilasciata,  nei  quattro  mesi  precedenti  la
presentazione  della  domanda  per  il  rilascio della licenza, dagli
organi  competenti  riguardante  la  costituzione  del richiedente in
societa'   di  capitali  o  cooperativa,  con  patrimonio  netto  non
inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
   b)	certificato   di   nazionalita'  della  societa',  qualora  non
italiana;
   c)	elenco  dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono  una  partecipazione  superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da
ciascun  socio, nonche' delle situazioni di controllo. Qualora i soci
che   detengono   anche  indirettamente  il  controllo  del  soggetto
richiedente siano a loro volta societa' deve essere altresi' allegato
l'elenco   dei   soci  di  queste  ultime  che  ne  detengano,  anche
indirettamente, il controllo;
   d)	dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' da parte dei
soggetti   per  i  quali  deve  essere  acquisita  la  documentazione
antimafia  ai  sensi  del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e
successive modificazioni;
   e)	dichiarazione  che gli amministratori e i legali rappresentanti
non  abbiano  riportato  condanna  irrevocabile  a pena detentiva per
delitto  non  colposo  superiore  a sei mesi e non siano sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione;
   f)	attestazione  dell'avvenuto  versamento  della  somma  prevista
dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.
   3.	La  licenza  e' rilasciata a soggetti che siano titolari di una
concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su
frequenze terrestri a condizione che i medesimi:
   a)  siano  in  regola  con il versamento dei canoni di concessione
dovuti;
   b)   non   siano   incorsi   nella  sanzione  della  revoca  della
concessione.
   4.  La  domanda  di  licenza deve indicare con eventuale specifica
dichiarazione,  oltre  agli  elementi di cui alle lettere a) e b) del
comma 3:
   a)	le    sanzioni   amministrative   eventualmente   subite,   con
provvedimento  divenuto  definitivo  o  contro  il  quale e' in corso
reclamo   in   sede   giurisdizionale,   in  relazione  all'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva;
   b)  	la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione,
nonche'  i  relativi  collegamenti  di  telecomunicazioni, censiti ai
sensi  dell'articolo  32  della  legge  n.  223/90, legittimamente ed
effettivamente eserciti;
   c)  l'assunzione  degli  impegni  di cui all'articolo 35, comma 2,
qualora  non  assunti  gia'  all'atto  della richiesta di conversione
dell'abilitazione alla sperimentazione.
   5.	Gli  adempimenti  di  cui  ai  commi  3  e 4 non sono richiesti
qualora  il  richiedente  vi  abbia  gia'  ottemperato all'atto della
richiesta  di  abilitazione  alla sperimentazione di cui all'articolo
34.
   6.	Le   domande   devono  essere  corredate  dalla  documentazione
riguardante  i  requisiti  richiesti per il rilascio della licenza, i
quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorieta',  resa nelle forme previste dal decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle
lettere a), e) e f) del comma 2.

                             Articolo 16
(Domanda  per  il  rilascio  di  licenza  di operatore di rete per la
 radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)

   1.	La  domanda  per  ottenere  la  licenza di operatore di rete in
ambito  locale,  sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata
al  Ministero  delle  comunicazioni.  Ciascuna  domanda e' diretta ad
ottenere  una sola licenza e deve contenere: l'indicazione del bacino
di  utenza  che  si intende coprire; gli elementi di cui all'articolo
15,   comma  1;  nel  caso  i  richiedenti  abbiano  gia'  effettuato
trasmissioni  radiotelevisive,  gli  elementi di cui all'articolo 15,
comma 3.
   2.	La   domanda,  oltre  a  contenere  la  documentazione  di  cui
all'articolo  15,  comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata
da   certificazione   rilasciata,  nei  quattro  mesi  precedenti  la
presentazione  della  domanda di rilascio della licenza, dagli organi
competenti riguardante la costituzione del richiedente in societa' di
capitali  o  cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto
previsto dall'articolo 14, comma 3.

                             Articolo 17
                    (Radiofrequenze utilizzabili)

   1.	La  trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva
in  tecnica  digitale  su  frequenze terrestri deve essere effettuata
nelle  bande  di  frequenza  previste  per  detti servizi dal vigente
regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni,  nel  rispetto degli accordi internazionali, della
normativa  dell'Unione  europea  e  di  quella nazionale, nonche' dei
piani   nazionali   di   ripartizione   e   di   assegnazione   delle
radiofrequenze.
   2.	Qualora,  pur  nel  rispetto delle prescrizioni contenute nella
licenza  ovvero  nell'atto  di assegnazione delle radiofrequenze, una
stazione   di   radiodiffusione   interferisca   con  altre  stazioni
radioelettriche  legittimamente operanti, l'Autorita', in conformita'
a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della
legge n. 249/97, promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento
degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le
misure idonee ad eliminare tali disturbi.
   3.	Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun
operatore  di  rete  e'  distinto  dalla  licenza ed il suo contenuto
dipende  dalla  effettiva  disponibilita'  di  porzioni dello spettro
elettromagnetico  ed  e'  assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di
efficiente  utilizzo  dello  spettro stesso e di non interferenza. Le
modalita'  di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili
sono specificate nel provvedimento di cui all'articolo 29.

                             Articolo 18
                        (Contributi e canoni)

   1.	I  titolari  di  licenza  per  operatore di rete sono tenuti al
pagamento  dei  contributi determinati dall'Autorita' con regolamento
di cui al successivo articolo 29.
   2.	In  caso  di  ritardato  o  mancato pagamento dei contributi si
applicano  le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 e successive modificazioni.

                             Articolo 19
                (Progetto dell'impianto o della rete)

   1.	Il progetto, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d), redatto
in   conformita'   con   le   prescrizioni  del  Piano  nazionale  di
assegnazione  delle frequenze puo' comprendere una o piu' stazioni di
radiodiffusione.  La  costituzione  della  rete deve risultare da una
descrizione  anche  grafica,  riportata  su  un  supporto informatico
compatibile  con  la base di dati che verra' indicata dall'Autorita',
nella  quale  sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le
relative   aree   di  servizio  nonche'  gli  eventuali  impianti  di
collegamento,   compresi  quelli  tra  le  sedi  di  produzione  e  i
trasmettitori di radiodiffusione.
   2.	Il progetto dovra' essere redatto nel rispetto dei limiti e dei
valori    relativi    alle   emissioni   radioelettriche   richiamati
dall'articolo  2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando,
in  caso  di  mancato  rispetto,  i  poteri  di trasferimento in tale
articolo  enunciati  e  quanto previsto dall'articolo 21 del presente
regolamento.

                             Articolo 20
                     (Verifiche sugli impianti)

   1.	Gli  impianti  oggetto  della  licenza  per  la radiodiffusione
televisiva  in  tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere
costituiti  esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa
vigente.
   2.	Il   Ministero   delle   comunicazioni  procede,  a  spese  del
licenziatario,  alla verifica degli impianti anche presso le sedi del
licenziatario,  che  e'  tenuto  a  consentire, in qualsiasi momento,
libero accesso agli incaricati.

                             Articolo 21
             (Condivisione di infrastrutture e impianti)

   1.	I  titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale
o  locale,  anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture  fornite  da  terzi  e  possono  provvedere all'uso in
comune  di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti,
limitatamente alle attivita' oggetto della licenza e nel rispetto dei
limiti  previsti  dalle  emissioni  elettromagnetiche  e dai piani di
assegnazione delle frequenze.
   2.	In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto  legge  23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto
della  vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute
umana,   possono   essere  imposti  agli  operatori  di  rete,  quale
condizione  per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e
delle   licenze,   la  condivisione  di  infrastrutture,  impianti  e
infrastrutture civili nonche' piani di trasferimento anche graduali.
   3.	Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari
di  licenza  di  operatore  di  rete,  i  provvedimenti  abilitativi,
autorizzatori  e  concessori necessari per l'accesso ai siti previsti
dal  piano  nazionale  di  assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti  disposizioni  nazionali  e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
proporzionalita'   ed   obiettivita',   nonche'  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.
   4.	Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei
segnali  dai  centri di produzione ai siti di diffusione si applicano
le  disposizioni  previste  all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
   5.	L'ubicazione  e  l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto
di  accordi  commerciali  e  tecnici  tra  le  parti interessate. Per
eventuali  controversie  l'Autorita' provvede secondo quanto previsto
dall'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.

                             Articolo 22
   (Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)

   1.	Ai   fini   della   fornitura   dei   servizi   della  societa'
dell'informazione  e  dei  servizi interattivi, gli operatori di rete
nazionali  e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra
loro   ed   interconnettere   le   loro   reti   ad   altre  reti  di
telecomunicazione.  La  disciplina degli accordi e' regolata ai sensi
della  normativa  vigente  in  materia di interconnessione di reti di
telecomunicazione.
   2.	Ai   fini  della  fornitura  agli  utenti  del  servizio  della
consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica,
gli   operatori  di  rete  provvedono  affinche'  i  programmi  siano
identificati  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla  delibera
dell'Autorita' n. 216/00/CONS.
   3.	Gli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  e  locale ed i
fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire
accordi   tecnici  ed  economici  con  i  soggetti  autorizzati  alla
fornitura  della  guida  elettronica  ai programmi nel rispetto delle
previsioni  della  delibera  dell'Autorita'  n.  216/00/CONS  per  la
fornitura   di   una   guida   elettronica  ai  programmi  ricevibili
dall'utente.

                             Articolo 23
                   (Durata delle licenze e revoca)

   1.	Le  licenze  hanno  una validita' di 12 anni e sono rinnovabili
conformemente  alle  norme  vigenti  al momento del rinnovo e possono
essere  cedute  a  terzi  soltanto previo assenso del Ministero delle
comunicazioni, sentita l'Autorita'.
   2.	La  licenza  si estingue in caso di scadenza del termine di cui
al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonche'
nei  casi  di  rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di
fallimento  ovvero  di sottoposizione ad altra procedura concorsuale,
salvo  il  caso  di  autorizzazione  in via provvisoria all'esercizio
dell'attivita' d'impresa.
   3.	La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
   4.	Se  il  titolare  di  una  licenza  non  ottempera  a una delle
condizioni   indicate   nella  licenza  stessa,  il  Ministero  delle
comunicazioni,  sentita  l'Autorita',  puo'  sospendere, modificare o
revocare  la  licenza  individuale o imporre in maniera proporzionata
misure  specifiche  per  garantire  tale  ottemperanza. Il Ministero,
eccetto  i  casi  di  violazioni  ripetute  da  parte  della suddetta
impresa,  puo' richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese
a  decorrere  dal  suo  intervento.  Se  l'impresa ottempera a quanto
richiesto  dal  Ministero,  questo, entro due mesi dal suo intervento
iniziale,  adotta  le  conseguenti  determinazioni.  Se l'impresa non
ottempera  a  quanto  richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi
dal  suo  intervento  iniziale,  conferma  il  proprio  provvedimento
motivandolo.  Il  provvedimento e' comunicato all'impresa interessata
entro sette giorni dall'adozione.

                               CAPO V
          NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE,
                DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA
                     E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

                             Articolo 24
      (Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)

   1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 8,
della  legge  n.  249/97  e  sulla  base  della capacita' trasmissiva
determinata  con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze
per la diffusione televisiva:
   a) un terzo di tale capacita' e' riservata ai soggetti titolari di
autorizzazione  alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in ambito locale, ai quali puo', successivamente alla pianificazione,
essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacita';
   b)  ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo  o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e
18,  della  legge  n.  249/97  e  dell'articolo 2359, comma 3, codice
civile,  non  possono  essere  rilasciate  autorizzazioni in chiaro o
criptate  che  consentano  di  irradiare  piu'  del  20 per cento dei
programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;
   c)  ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo  o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e
18,  della  legge  n.  249/97  e  dell'articolo 2359, comma 3, codice
civile,  non  possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano
di  irradiare  nello  stesso  bacino  piu'  di un blocco di programmi
televisivi numerici, in ambito locale.
   2.  Uno  stesso  soggetto  o  soggetti  tra di loro in rapporto di
controllo  o  di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16,17 e
18,  della  legge  n.  249/97  e  dell'articolo 2359, comma 3, codice
civile,   non   possono   essere   contemporaneamente   titolari   di
autorizzazione  per  la  fornitura di contenuti in ambito nazionale e
locale.  Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2-bis
della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi
utilizzati  per  la  fornitura  di  programmi in ambito locale devono
essere  distinti  da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito
nazionale.
   3.  I  titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in
ambito  locale  che  operano  in  bacini  di  utenza  diversi possono
ottenere  una  autorizzazione  per  la  trasmissione in contemporanea
secondo quanto previsto dall' articolo 21 della legge n. 223/90.
   4.  I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale
o  soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai
sensi  dell'articolo  2,  commi  16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e
dell'articolo  2359,  comma  3,  del  codice  civile,  sono  tenuti a
diffondere  il  medesimo  programma televisivo e i medesimi programmi
dati,  nonche'  gli  identificativi  ad essi associati sul territorio
nazionale,   fatta   salva   l'articolazione   anche   locale   delle
trasmissioni   radiotelevisive   della  concessionaria  del  servizio
pubblico.
   5. I limiti previsti dall'articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo,
della  legge  n.  66/01  per  i  titolari  di piu' di una concessione
televisiva  e  quelli  previsti al Capo VIII del presente regolamento
per  la  concessionaria  del servizio pubblico si applicano fino alla
fine  della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si
applica il limite di cui al comma 1, lett. b.
   6.  	Nella  fase  di  avvio  dei mercati, i programmi irradiati in
tecnica  digitale,  qualora  siano  replica  simultanea dei programmi
irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti
di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.

                             Articolo 25
        (Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)

   1.	I   soggetti  titolari  di  piu'  di  una  autorizzazione  come
fornitore  di  contenuti  mantengono  una  contabilita'  separata per
ciascuna autorizzazione.
   2.	Il  fornitore  di  contenuti  in ambito nazionale che sia anche
fornitore  di  servizi  adotta  un  sistema contabilita' separata per
ciascuna attivita' oggetto di autorizzazione .

                             Articolo 26
             (Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)

   1.	L'operatore  di  rete puo' utilizzare le frequenze di emissione
per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e
multimediale ed e' soggetto al vincolo di:
   a)	utilizzare   prevalentemente,   rispetto   a   servizi  dati  e
interattivi,  le  radiofrequenze  assegnate  per  la  diffusione  dei
programmi televisivi dei fornitori di contenuti autorizzati;
   b)	utilizzare    effettivamente    le   radiofrequenze   assegnate
consentendo  di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte
dei fornitori di contenuti autorizzati;
   c)	rispettare  i  criteri  di  cui  al  successivo  articolo 29 in
materia  di  obblighi  di accesso da parte dei fornitori di contenuti
non  riconducibili  direttamente  o  indirettamente  all'operatore di
rete;
   d)	  rispettare  le direttive in materia di diffusione di messaggi
gratuiti  in  casi  di  pubblica  necessita'  secondo quanto previsto
dall'articolo 10 della legge n. 223/90.
   2.	Nessun  soggetto puo' essere contemporaneamente titolare di una
licenza  in  ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi
nei  quali  i  blocchi  di  diffusione  in  ambito  locale  non  sono
assegnabili,  a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete
operanti in ambito esclusivamente locale.

                             Articolo 27
          (Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete)

   1. L'operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di
contenuti   adotta   un  sistema  di  contabilita'  separata,  mentre
l'operatore  di  rete  in ambito nazionale che sia anche fornitore di
contenuti e' tenuto alla separazione societaria.
   2.	L'operatore di rete e' tenuto a:
   a)	garantire  parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili   a   societa'   collegate   e   controllate,  rendendo
disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi
le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di
contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate;
   b)	non  effettuare  discriminazioni, nello stabilire gli opportuni
accordi  tecnici,  in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di
accesso  alla  rete  fra  soggetti  autorizzati  a  fornire contenuti
appartenenti  a  societa'  controllanti,  controllate  o  collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
   c)	utilizzare,  sotto  la propria responsabilita', le informazioni
ottenute  dai  fornitori  di  contenuti  non riconducibili a societa'
collegate  e  controllate,  esclusivamente  per il fine di concludere
accordi  tecnici  e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni
ottenute  non devono essere trasmesse ad altre societa' controllate e
collegate, nonche' a terzi.

                             Articolo 28
(Disciplina  degli  accordi  fra  operatori  di  rete  e fornitori di
                       contenuti e di servizi)

   1.	La fornitura di capacita' trasmissiva nonche' degli elementi ad
essa  connessi,  da  parte  degli  operatori  di rete ai fornitori di
servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o
di  collegamento  ai  sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della
legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene
sulla  base  di  una  negoziazione commerciale nel rispetto di quanto
previsto  nel  presente  regolamento. Per la risoluzione di eventuali
controversie  tra  operatori  di  rete  e  fornitori  di contenuti si
applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.
   2.  	Gli  accordi  di cui al precedente comma sono preventivamente
comunicati  all'Autorita'  al  fine della verifica del rispetto delle
disposizioni  previste  dal  presente  regolamento  e dalla normativa
vigente.

                             Articolo 29
     (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)

   1.	L'Autorita',  ai  fini  di  garantire la tutela del pluralismo,
dell'obiettivita',    della    completezza    e    dell'imparzialita'
dell'informazione,  dell'apertura  alle  diverse  opinioni,  tendenze
politiche,   sociali,  culturali  e  religiose,  nel  rispetto  delle
liberta'   e   dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  che  si
realizzano  con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti
e  operatori  di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004
che    stabilisce,    tenendo   conto   della   partecipazione   alla
sperimentazione  e  considerando  il  titolo  preferenziale  previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:
   a)  	norme  a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non
riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i
quali rappresentano un particolare valore per:
   1)  il  sistema  televisivo  nazionale,  in ragione della qualita'
della programmazione e del pluralismo informativo;
   2)  il  sistema televisivo locale, in ragione della qualita' della
programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura
comunitaria,    con   particolare   riferimento   alle   trasmissioni
monotematiche  a  carattere  sociale,  e della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
   b)	criteri  che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti
a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di
contenuti,  l'accesso  alle  radiofrequenze da parte dei fornitori di
contenuti  di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parita'
di trattamento;
   c)	norme  in  materia  di  controlli e verifiche sulla separazione
contabile  dei  soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini
del rispetto del norme del presente regolamento;
   d)	norme in materia di limiti alla capacita' trasmissiva destinata
ai programmi criptati;
   e)	le  modalita'  per l'adozione di specifici provvedimenti, anche
ai  sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia
di  accordi  fra  fornitori  di  contenuti  e  operatori di rete, ivi
incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
   f)	sulla   base   dei   principi   di  trasparenza,  obiettivita',
proporzionalita'  e  non discriminazione, sentita l'Autorita' garante
per  la  concorrenza  e  del  mercato,  i  criteri  ed  i  limiti per
l'assegnazione  ai  licenziatari  di  ulteriori  frequenze  o  per il
rilascio delle ulteriori licenze;
   g)	la  misura  dei  contributi  applicabili agli operatori di rete
anche  tenendo conto della scarsita' delle risorse e della necessita'
di promuovere l'innovazione.	

                               CAPO VI
                   DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

                             Articolo 30
             (Licenze per operatori di rete radiofonici
      e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)

   1.	Entro   tre  mesi  dall'approvazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  per radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, l'Autorita' adotta un provvedimento relativo alle modalita'
di  rilascio delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze
di operatore di rete radiofonico.

                             Articolo 31
(Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale)

   1.	I  soggetti  titolari  di  concessione  per  la radiodiffusione
sonora   nonche'   i   soggetti  che  eserciscono  legittimamente  la
radiodiffusione   sonora  in  ambito  locale  possono  richiedere  al
Ministero  delle  comunicazioni  il  rilascio  dell'abilitazione alla
sperimentazione  di  trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di
norma   nel  bacino  di  utenza,  o  parte  di  esso,  oggetto  della
concessione per diffusione in tecnica analogica.
   2.	L'abilitazione di cui al comma precedente puo' essere richiesta
anche  da  piu'  soggetti,  costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell'articolo   2602  del  codice  civile  ovvero  che  sottoscrivano
congiuntamente  un'intesa a svolgere le attivita' di sperimentazione,
in  caso  di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di
attuazione     ed     al     progetto    radioelettrico    presentati
contemporaneamente alla domanda.
   3.	Le  intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente  dai  soggetti  di  cui  al comma 1, ferma restando la
responsabilita'  solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata
della  sperimentazione.  La  definizione  dell'intesa  destinata allo
svolgimento  delle  attivita'  sperimentali  non determina di per se'
organizzazione  o  associazione  tra  le imprese partecipanti, ognuna
delle  quali  conserva  la propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell'intesa    dovranno    essere   specificate   le   attivita'   di
sperimentazione    svolte    singolarmente    da   ciascuna   impresa
partecipante.
   4.	L'abilitazione  alla  sperimentazione  cessa  entro  360 giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  puo'  essere
rinnovata  non  oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete
in tecnica digitale.
   5.	I  soggetti  richiedenti  l'abilitazione  alla  sperimentazione
devono   presentare   domanda   al   Ministero  delle  comunicazioni,
comprensiva  di  progetto di attuazione e di progetto radioelettrico,
nei quali devono essere precisati, fra l'altro:
   a) le aree interessate dalla sperimentazione;
   b)  i  siti  dai  quali  verranno  diffusi  i programmi in tecnica
digitale;
   c)  le  tipologie  di programmi che si intendono diffondere in via
sperimentale;
   d)  le  procedure  e  le tecniche che verranno adottate al fine di
evitare interferenze;
   e)  l'impegno  a  adeguarsi  senza  indugio  alle disposizioni del
Ministero   delle  comunicazioni  in  merito  alla  variazione  della
frequenza di emissione.
   6.	Il    Ministero    delle    comunicazioni,    nel    rilasciare
l'abilitazione,   puo'   stabilire   le   condizioni   relative  alla
condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
   7.	L'abilitazione  e' rilasciata garantendo parita' di trattamento
a tutti i richiedenti in relazione all'effettiva disponibilita' delle
frequenze  ed  in conformita' con quanto previsto dal piano nazionale
delle  frequenze  e  sue successive modificazioni ed integrazioni. In
caso  di  richieste di abilitazione eccedenti la disponibilita' delle
frequenze  il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento
degli  impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e
apparati  trasmissivi  fra  piu'  richiedenti anche mediante intese e
consorzi.

                              CAPO VII
                PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO
                  PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

                             Articolo 32
                   (Attuazione del piano digitale)

   1.  I tempi e le modalita' di attuazione del piano di assegnazione
delle  frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente
all'adozione  del  piano  di assegnazione stesso, tenendo conto della
coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.

                             Articolo 33
                 (Abilitazione alla sperimentazione)

   1.	Fino  alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente
eserciscono  l'attivita'  di  radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri  in  tecnica  analogica,  da  satellite  o via cavo possono
richiedere    al    Ministero   delle   comunicazioni   il   rilascio
dell'abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi
numerici  e  di  servizi  della societa' dell'informazione in tecnica
digitale su frequenze terrestri.
   2.	L'abilitazione di cui al comma precedente puo' essere richiesta
anche  da  piu'  soggetti,  costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell'articolo  2602  del  codice  civile,  ovvero  che  sottoscrivano
congiuntamente  un'intesa a svolgere le attivita' di sperimentazione,
in  caso  di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di
attuazione     ed     al     progetto    radioelettrico    presentati
contemporaneamente alla domanda.
   3.	Al  consorzio  di cui al comma precedente possono partecipare i
soggetti  di  cui  al  comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi
multimediali.
   4.	Le  intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente  dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di
prodotti  e  servizi  multimediali, ferma restando la responsabilita'
solidale  di  tutti  i  sottoscrittori  per  tutta  la  durata  della
sperimentazione.    La   definizione   dell'intesa   destinata   allo
svolgimento  delle  attivita'  sperimentali  non determina di per se'
organizzazione  o  associazione  tra  le imprese partecipanti, ognuna
delle  quali  conserva  la propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell'intesa    dovranno    essere   specificate   le   attivita'   di
sperimentazione    svolte    singolarmente    da   ciascuna   impresa
partecipante.
   5.	La  durata delle abilitazioni non puo' superare in ogni caso il
termine del 25 luglio 2005.

                             Articolo 34
         (Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)

   1.	I  soggetti  richiedenti  l'abilitazione  alla  sperimentazione
devono   presentare   domanda   al   Ministero  delle  comunicazioni,
comprensiva  di  progetto di attuazione e di progetto radioelettrico,
nei quali devono essere precisati, fra l'altro:
   a)	le   aree  interessate  dalla  sperimentazione,  precisando  la
copertura nazionale o locale di riferimento;
   b)	i  siti  dai  quali  verranno  diffusi  i  programmi in tecnica
digitale e l'indicazione delle relative frequenze di emissione;
   c)	le   tipologie  di  programmi  che  si  intendono  inizialmente
diffondere  in via sperimentale specificando se viene diffusa replica
di  programmi  autorizzati  via  cavo  e  satellite ovvero replica di
programmi  irradiati  legittimamente  da  emittenti  terrestri ovvero
nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II;
   d)	le  procedure  e  le  tecniche che verranno adottate al fine di
evitare interferenze;
   e)	l'impegno  a  adeguarsi  senza  indugio  alle  disposizioni del
Ministero   delle  comunicazioni  in  merito  alla  variazione  della
frequenza di emissione;
   f)	l'impegno  a  comunicare  entro  trenta  giorni  le  variazioni
relative  alle  informazioni  fornite  all'atto  della  richiesta  di
abilitazione.
   2.	I  soggetti  richiedenti  devono  inoltre  presentare specifica
dichiarazione  di  cui  all'articolo  15,  commi  3 e 4, del presente
regolamento.
   3.	Il    Ministero    delle    comunicazioni,    nel    rilasciare
l'abilitazione,   puo'   stabilire   le   condizioni   relative  alla
condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
   4.	I  richiedenti  l'abilitazione  alla  sperimentazione che siano
titolari  di  piu'  di  una  concessione  televisiva,  ovvero  di una
concessione  e  di  un'autorizzazione  soggetta  ai medesimi obblighi
della  concessione  ai  sensi  dell'  articolo 3, commi 6 e 11, della
legge  n.  249/97,  devono  altresi'  precisare,  nella  domanda,  le
condizioni  alle  quali consentiranno, all'interno dei propri blocchi
di  diffusione, la sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi
dell'articolo  2  bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n.
5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
In  ogni  caso  dette  condizioni devono garantire un ampio numero di
soggetti  partecipanti  alla  sperimentazione,  e,  nel caso in cui i
soggetti  richiedenti  la medesima siano in numero superiore a quello
consentito  dalla  capacita'  trasmissiva  riservata,  i  richiedenti
l'abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto la capacita'
trasmissiva  od  assegnare  l'intera capacita' trasmissiva ad offerte
prive  di  contenuto informativo e devono rispettare nella scelta dei
soggetti:
   a) i principi di pluralismo informativo;
   b) la varieta' delle tipologie editoriali;
   c)   la   valorizzazione   dell'impegno   relativo   ai  programmi
autoprodotti ed alla promozione di opere europee.
   5.	Il  Ministero  delle comunicazioni, su istanza del richiedente,
prevede,  nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a 6
mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione
di cui al comma 4.
   6.	L'abilitazione  e'  rilasciata  esclusivamente per le frequenze
previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
   7.	Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari
e   gli   altri   soggetti  partecipanti  alla  sperimentazione  sono
sottoposte  alla  disciplina  di  cui  all'articolo  28  del presente
regolamento.

                             Articolo 35
             (Conversione delle abilitazioni televisive)

   1.	A  partire  dal  31  marzo 2004 ed in ogni caso successivamente
all'entrata  in  vigore  del  provvedimento  di cui all'articolo 29 i
soggetti   abilitati   alla  sperimentazione  possono  richiedere  al
Ministero  delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore
di  rete  limitatamente  ai  bacini  e  alle frequenze per i quali e'
rilasciata l'abilitazione.
   2.	Allo  scopo  di  ottenere  la  licenza  i  soggetti che abbiano
ottenuto  l'abilitazione,  conformemente alla previsioni del piano di
assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:
   a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi
e  modi  di  cui  all'articolo 32; adottare prontamente le variazioni
delle  frequenze  di  emissione  che saranno comunicate dal Ministero
delle  comunicazioni; cessare l'emissione su frequenze non necessarie
allo scopo della licenza;
   b)  investire  in  infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento
della   licenza,   un   importo   non  inferiore  a  euro  35.000.000
(trentacinquemilionieuro)  per blocco di diffusione per le licenze in
ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per
blocco  di  diffusione  per  ciascuna  regione  oggetto di licenza in
ambito  locale.  Tale  importo  minimo  e'  ridotto ad euro 1.500.000
(unmilionecinquecentomilaeuro)  per una licenza limitata ad un bacino
di estensione inferiore a quella regionale;
   c)  promuovere  accordi  commerciali  con  fornitori  di  servizi,
relativi a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere
le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.
   3.	La  domanda  di conversione deve anche contenere la descrizione
dei  palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto
di  licenza  con  la  descrizione  dei  relativi  accordi nonche' gli
impegni  e  le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti
nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
   4.	Il  Ministero delle comunicazioni, valutata la conformita' e la
completezza  della  domanda  rispetto  alle prescrizioni del presente
regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni
del regolamento di cui all'articolo 29.
   5.	A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con
la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata
fideiussione   bancaria   ovvero   garanzia   nelle   forme  previste
dall'ordinamento  vigente,  secondo  le  modalita'  e gli importi che
saranno  determinati  con  apposito provvedimento del Ministero delle
comunicazioni.

                             Articolo 36
             (Conversione delle concessioni televisive)

   1.	Qualora  i  titolari  di concessioni televisive non provvedano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 35, almeno sei mesi prima
della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza
di  operatore  di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la
concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene
rinnovata,  secondo  quanto  previsto dalle norme vigenti, sino al 31
dicembre  2006,  ferma  restando  la  facolta'  per  il  soggetto  di
ottenere,  relativamente  al palinsesto oggetto della concessione, il
rilascio  di  autorizzazione  per  fornitore  di  contenuti in ambito
nazionale   ovvero   locale   che  costituisce  titolo  preferenziale
nell'individuazione  delle  emittenti  di  cui  all'articolo  29  del
presente regolamento.
   2.	Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 3, comma 2, della
legge  n.  78/99,  i  soggetti  titolari  di  concessione  relativa a
trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite non possono
presentare  domanda  di  conversione della concessione in licenza per
operatore  di rete, ferma restando la possibilita' per il soggetto di
ottenere,  relativamente  al palinsesto oggetto della concessione, il
rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti.
   3.	I  soggetti  titolari  di  concessione  in  ambito  comunitario
possono  presentare  domanda  di  conversione  della  concessione  in
licenza  di  operatore  di  rete  entro  sei  mesi  dalla scadenza, a
condizione che si costituiscano nelle forme previste dall'articolo 16
e  rispettino  gli  obblighi e le condizioni previste per il rilascio
della licenza di operatore di rete in ambito locale.
   4.	I  soggetti  diversi  da  quelli  di cui al comma 1 che abbiano
attenuto  l'abilitazione  alla  sperimentazione possono richiedere il
rilascio  di  licenza  di  operatore  di  rete  di cui al Capo IV del
presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.

                             Articolo 37
(Procedure  a  regime  per  il rilascio delle licenze di operatore di
                 rete e l'assegnazione di frequenze)

   1.	Al  termine  della  fase  avvio  dei mercati, l'Autorita' rende
periodicamente   pubblico   il  numero  delle  ulteriori  licenze  di
operatore  di  rete  rilasciabili  in  base alla disponibilita' dello
spettro  ovvero la disponibilita' di ulteriori frequenze rilasciabili
ai licenziatari.
   2.	Le   frequenze   liberate   a   seguito  dell'estinzione  delle
concessioni,  ovvero  liberate  a  seguito  della  conversione  delle
concessioni  o  abilitazione  in  licenza  di operatore di rete e non
necessarie  secondo  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze in
tecnica  digitale  per  lo  scopo  delle licenze di operatore di rete
rilasciate, sono assegnate con le procedure previste all'articolo 29.

                              CAPO VIII
      DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

                             Articolo 38
       (Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)

   1.	La  concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo e'
abilitata  alla  sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di
servizi  della  societa'  dell'informazione in tecnica digitale su un
blocco  di  diffusione  radiofonico e uno televisivo per programmi in
chiaro.
   2.	La  concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo e'
tenuta,  qualora  richieda  l'abilitazione  per  ulteriori blocchi di
diffusione,  a  rispettare  le  condizioni previste dall'articolo 34,
comma 4, del presente regolamento.

                             Articolo 39
(Blocchi  di  diffusione  riservati  alla concessionaria del servizio
                              pubblico)

   1.	E'   riservato   alla   concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo  l'utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti
radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in
chiaro,  nel  rispetto  dei  piani  di  assegnazione delle frequenze.
Ulteriori   risorse  possono  essere  riservate  per  rispettare  gli
obblighi  previsti in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla
tutela  di  minoranze  linguistiche  riconosciute  dalla  legge.  Sui
blocchi  di  diffusione  riservati  alla  concessionaria del servizio
pubblico  non  possono essere trasmessi palinsesti di altri fornitori
di contenuti.
   2.	Nel  rispetto  degli  stessi diritti e delle stesse procedure e
obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori
blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria.

                               CAPO IX
                         DISPOSIZIONI FINALI

                             Articolo 40
                        (Disposizioni finali)

   1.	Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato e nel caso in cui non
risultino   applicabili  le  specifiche  sanzioni  stabilite  per  le
violazioni   degli   obblighi  e  dei  divieti  di  cui  al  presente
regolamento,   ivi   compresi   quelli  contenuti  nelle  domande  di
autorizzazione,  licenza  e abilitazione, si applicano le sanzioni di
cui  all'articolo  2,  comma  20, lettera c), della legge 14 novembre
1995,  n.  481,  e  di  cui  all'articolo 1, comma 31, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
   2.	L'Autorita' si riserva di adeguare le disposizioni del presente
provvedimento  successivamente all'adozione dei piani di assegnazione
delle  frequenze  e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei
mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
   3.	Alla  fornitura  dei servizi di accesso condizionato via cavo e
satellite  e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano
le disposizioni di cui al capo III.
   4.	Il  termine  di  cui all'articolo 8, comma 2, della delibera n.
216/00/CONS,  relativo  alla  revisione delle specifiche tecniche dei
ricevitori  di televisione digitale terrestre, e' fissato al 30 marzo
2004.