IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Vista  la  legge  del  19  dicembre 1992, n. 488, di conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n.
415,  con  cui  e'  stata,  fra l'altro, disposta la soppressione del
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del decreto legislativo del 3 aprile
1993,   n.   96,   che  trasferisce,  in  particolare,  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative
alla  ricostruzione  dei  territori della Campania e della Basilicata
colpiti  dagli  eventi  sismici  del 1980/1981, per la parte relativa
agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990
(gia'  articoli 21 e 32, legge n. 219/1981), gia' di competenza della
suddetta Agenzia;
  Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il Ministro dei
lavori  pubblici  e  con  il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu
individuata  la direzione generale della produzione industriale quale
ufficio  del  Ministero  competente  per  l'esercizio  delle funzioni
trasferite  ai  sensi  del  citato  art.  12,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 96/1993;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997,
n.  220,  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato",  che  all'art.  7  ha individuato la
direzione  generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
per  le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di
cui  al  decreto  legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (gia' direzione
generale della produzione industriale);
  Visto  l'art.  10,  comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266,
che  prevedeva  il  trasferimento,  tramite  consegna  attraverso  un
commissario  ad  acta,  ai  consorzi  A.S.I.  di  Salerno, Avellino e
Potenza  (costituiti  a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5
ottobre  1991,  n.  317),  per quanto di rispettiva competenza, degli
impianti   e  delle  opere  infrastrutturali  realizzate  nelle  aree
industriali  di  cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti
di  cui  all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  n.  493/1993,
unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione
ai  predetti lotti nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche'
dell'esercizio delle funzioni amministrative;
  Considerato  che  il  commissario  ad  acta  suddetto, nominato con
decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla
ricognizione   documentale   tecnica,   amministrativa,  economica  e
contabile nei tempi di legge previsti;
  Visto  il  verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1,
legge  n.  241/1990,  sottoscritto  dal  Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  dai rappresentanti aventi titolo dei
consorzi  A.S.I.  interessati e dai delegati delle regioni Campania e
Basilicata,  volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in
argomento;
  Considerato  che  tale verbale stabilisce la consegna immediata dei
lotti  liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai
consorzi  A.S.I.  nell'ambito delle rispettive competenze, nonche' la
consegna,  anche  frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e
delle opere pubbliche previste;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
che istituisce il Ministero delle attivita' produttive;
  Considerato  che  il M.A.P. ha proseguito e prosegue nell'attivita'
ordinaria  relativa  ai  lotti  industriali da consegnare ai consorzi
suddetti,  rimanendo  tuttavia  esclusa  la possibilita' da parte del
M.A.P. medesimo di riassegnazione degli stessi;
  Considerato  che  rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3
allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori
revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;
  Vista  la  nota  del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa
alla  competenza  della  sottoscrizione  del presente decreto, giusta
decreto legislativo n. 29/1993;
  Visto il decreto n. 102 del 21 settembre 2001;
  Visto l'appunto dell'ufficio B5;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto n. 102 del 21 settembre 2001, viene sostituito
come  segue: strade, canali di deflusso, acque superficiali, impianto
di sollevamento e verde pubblico attrezzato:
    foglio n. 35, comune di Bella (Potenza), particella n. 232;
    foglio  n.  4, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 96,
101,  104, 113, 117, 132, 110, 112, 125, 118, 128, 123, 107, 97, 129,
76, 93, 94, 91, 88, 90;
    foglio  n. 5, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 235,
253, 250, 214, 239, 176, 238, 228, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206,
208, 249, 246, 256, 114;
    foglio n. 10, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 146,
212, 216, 225, 144, 145, 141, 211, 142, 207, 208, 183, 184, 151, 152,
148, 119, 170, 171, 158, 159, 204, 205, 194, 195, 190, 191, 179, 180,
175,  177,  198, 199, 202, 203, 218, 162, 222, 165, 167, 63, 59, 134,
137, 221;
    comune di Baragiano (Potenza), foglio n. 10, particella n. 1018;
    comune di Balvano (Potenza), foglio n. 9, particelle numeri 167 e
168;
    comune   di   Baragiano   (Potenza),   foglio  n.  9,  particelle
numeri 329, 330, 33;
    comune   di   Baragiano   (Potenza),  foglio  n.  21,  particelle
numeri 516,  365,  359, 71, 73, 315, 316, 317, 318, 74, 76, 154, 347,
360, 362, superficie totale ha.aa.ca. 208.589.