AVVERTENZA:
  Si  procede  alla ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  corredato  delle relative note ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                               Art. 1
                      (Risultati differenziali)

   1.  Per  l'anno  2002,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 33.157
milioni  di  euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.066  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2002,
resta  fissato,  in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
   2.  Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  31.659  milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro,  al  netto  di  5.091  milioni  di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni  di  euro  per  l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2003 e 2004, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente,  in  29.955  milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente,  in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Il  Governo  presenta  alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione   che   prospetta   analiticamente   gli  effetti  prodotti
sull'andamento  delle  entrate  dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi  fiscali  per  gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica  i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
   5.  Fino  alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono  essere  emanati  i  decreti  di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
   6.  Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
destinate  prioritariamente  al  conseguimento della misura del saldo
netto  da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo  che  si  renda  necessario  finanziare  interventi  urgenti ed
imprevisti    necessari    per   fronteggiare   calamita'   naturali,
improrogabili  esigenze  connesse  con  la tutela della sicurezza del
Paese,  situazioni  di  emergenza  economico-finanziaria.  In  quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al  periodo  precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate  al  conseguimento  dei  valori  programmatici fissati al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                 Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ComunitA'
          europee (GUCE).
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
          5 agosto  1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
          contabilitA'  generale dello Stato in materia di bilancio",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
                 "Art.  11  (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
                 2.   La  legge  finanziaria,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi   di   cui   al  comma  2  dell'art.  3,  dispone
          annualmente  il  quadro  di  riferimento finanziario per il
          periodo  compreso  nel bilancio pluriennale e provvede, per
          il   medesimo   periodo,  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze  previste  dalla  legislazione vigente al fine di
          adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
                 3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a) il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                   b) le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni
          e  degli  scaglioni,  le  altre  misure  che incidono sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1ยบ gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                   c) la  determinazione, in apposita tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                   d) la  determinazione,  in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                   e) la  determinazione,  in apposita tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                   g) gli   importi   dei   fondi  speciali  previsti
          dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                   h) l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                   i) altre    regolazioni   meramente   quantitative
          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                   i-bis)  norme  che comportano aumenti di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                   i-ter)  norme  che  comportano  aumenti di spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale.
                 4.  La legge finanziaria indica altresi' quale quota
          delle  nuove  o maggiori  entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
                 5.  In  attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove   finalizzazioni   nette   da   iscrivere,  ai  sensi
          del-l'art.  11-bis,  nel  fondo speciale di parte corrente,
          nei  limiti  delle  nuove  o maggiori  entrate  tributarie,
          extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
          di autorizzazioni di spesa corrente.
                 6.  In  ogni  caso,  ferme  restando le modalita' di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento.".
                 Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  8, della legge
          18 ottobre 2001, n. 383, si rinvia alle note all'art. 9.