IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto i propri decreti 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n.300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 22 novembre 2001; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita': a) Studio di settore SKO6U - Servizi in materia di contabilita' e consulenza fiscale forniti da altri soggetti, codice di attivita' 74.12.C; b) Studio di settore SK19 U - Attivita' sanitarie svolte da ostetriche, codice di attivita' 85.14.A; Attivita' sanitarie svolte da infermieri, codice di attivita' 85.14.B; Attivita' sanitarie svolte da fisioterapisti, codice di attivita' 85.14.C; Altre attivita' professionali paramediche indipendenti, codice di attivita' 85.14.D. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma i sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: 1) per lo studio di settore SK 06 U; 2) per lo studio di settore SK 19 U; 4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' di impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano, altresi', ai contribuenti esercenti attivita' di impresa che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, ovvero in caso di piu' attivita' professionali per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi. 6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2001.