IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 19 del 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002); Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio 2000; Vista la direttiva della Commissione n. 2001/57/CE del 25 luglio 2001, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/57/CE con la quale sono fissati limiti massimi di residui provvisori comunitari per il fluroxipir, sostanza attiva inseritta in allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.