IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  l'art.  1,  comma  6,  lettere  b)  e  d)  e  comma  7,  del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visti  i  decreti  direttoriali  numeri  29421,  29422  e 29423 del
17 gennaio  2001  di  concessione  della proroga, ai sensi del citato
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  fino  al 31 dicembre 2001, in favore dei
lavoratori dipendenti dalle societa' Belleli montaggi S.r.l., Belleli
elettrico   strumentale   S.r.l.,   Belleli   offshore  S.r.l.,  Simi
sistemi S.r.l.;
  Visti  i  protocolli d'intesa sottoscritti presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  5 maggio  1999,  5 ottobre 2000 e
4 dicembre  2001,  in  cui sono contenuti e confermati gli impegni ad
assicurare la ricollocazione dei lavoratori ex Belleli, anche tramite
l'avvio di attivita' imprenditoriali sostitutive;
  Vista  la  nota, datata 23 gennaio 2002, con la quale la Sindaca di
Taranto  ha  rappresentato  che l'area su cui insistono le ex aziende
Belleli  risulta  essere  di  notevole  interesse  proprio per la sua
particolare  collocazione  prospiciente  il  porto,  che  sicuramente
indurra'  altri  imprenditori  a subentrare, contribuendo al recupero
occupazionale dei lavoratori di cui trattasi;
  Visti  i verbali di consultazione sindacale, stipulati tra le parti
interessate  presso  gli  uffici  della  provincia di Taranto in data
6 febbraio  2002  nei quali si e' concordato di richiedere la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del
citato  art.  52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
il  periodo  dal  1  gennaio  2002  al  31 dicembre  2002,  stante la
sussistenza  di  iniziative  finalizzate  al reimpiego dei lavoratori
interessati al beneficio;
  Viste   le  istanze  presentate  dai  curatori  fallimentari  delle
societa'  Belleli  montaggi  S.r.l.  e  Belleli elettrico strumentale
S.r.l.  e  dai  commissari giudiziali delle societa' Belleli offshore
S.r.l.  e  Simi  sistemi S.r.l. in concordato preventivo con cessione
dei beni, tendenti ad ottenere la suddetta proroga;
  Ritenuto,  pertanto,  di dover concedere la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma
46,  della  legge  n.  448/2001,  onde  consentire  il  reimpiego dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52,
comma  46,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448, e' concessa la
proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale, in
favore di 147 dipendenti dalla societa' Belleli montaggi S.r.l., sede
legale  in  Taranto,  unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio
2002 al 31 dicembre 2002.