(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2

AGGIORNAMENTO  DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA AI FINI
           DELLA TUTELA DELLE INFORMAZIONI UE CLASSIFICATE

                               PARTE I
                AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

AMBITO DI APPLICAZIONE

   1.  Le norme, di rilevanza interna, contenute nella alla Decisione
2001/264/CE  del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001, che
adotta  le  norme  di  sicurezza  del  Consiglio,  si  applicano alla
pubblica  amministrazione  e  ogni  altra  persona  giuridica,  ente,
associazione od organismo che, per fini istituzionali o contrattuali,
hanno  necessita'  di  conoscere,  trattare e custodire informazioni,
documenti e materiali UE classificati.

DEFINIZIONI

2. Si intende per:

a) "Organizzazione  nazionale  per  la sicurezza", il complesso degli
   uffici   e  di  qualunque  unita'  amministrativa,  organizzativa,
   produttiva o di servizio, della pubblica amministrazione e di ogni
   altra   persona   giuridica,   ente,  associazione  od  organismo,
   legittimati   alla   conoscenza,   trattazione  e  gestione  delle
   informazioni,   dei   documenti   e  dei  materiali  classificati,
   finalizzato  ad assicurare modalita' di gestione uniformi e sicure
   e  protezione  ininterrotta  alle  informazioni, ai documenti e ai
   materiali classificati;
b) "Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza"  -  in seguito ANS - il
   Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Organo dallo stesso
   delegato  per  l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia
   di  tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei materiali
   classificati;
c) "Ufficio  centrale per la sicurezza" - in seguito UCSI - l'Ufficio
   della  segreteria Generale del Comitato esecutivo per i servizi di
   informazione  e  di  sicurezza  (CESIS)  di  cui  l'ANS  si avvale
   direttamente  per  l'esercizio  dei  compiti  e  delle funzioni in
   materia   di  tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei
   materiali classificati;
d) "Ufficio  centrale  di registrazione UE-SEGRETISSIMO" - in seguito
   ufficio  centrale  di  registrazione  -  l'unita'  amministrativa,
   istituita   presso  l'ANS-UCSI,  responsabile  della  ricezione  e
   trasmissione,   dall'estero   e  per  l'estero,  dei  documenti  e
   materiali   UE-SEGRETISSIMO,   nonche'   della   distribuzione   e
   controllo, nel territorio nazionale, dei medesimi;
e) "Organo  centrale  di  sicurezza",  l'organo  di vertice istituito
   presso  ciascun  ministero,  Forza  armata e qualunque altro ente,
   associazione  od  organismo a cui la legge, il regolamento o altre
   disposizioni  amministrative  attribuiscono  la responsabilita' di
   direzione,  coordinamento  e  controllo, nei confronti dell'intera
   organizzazione di sicurezza tecnicamente dipendente, in materia di
   sicurezza  e  tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei
   materiali classificati, sotto qualunque forma espressi e gestiti;
f) "Organo  di  sicurezza  UE",  l'unita'  amministrativa: Segreteria
   Speciale  UE/SS, Segreteria UE/S, Punto di Controllo UE/SS o Punto
   di  Controllo  UE/S,  preposta alla tutela delle informazioni, dei
   documenti e dei materiali UE classificati;
g) "Funzionario   o   ufficiale   alla   sicurezza",   il  dirigente,
   funzionario  o ufficiale al quale la massima autorita' dell'ente o
   comando   di   appartenenza   attribuisce  la  responsabilita'  di
   coordinamento  e controllo di tutte le attivita' che concernono la
   tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei  materiali UE
   classificati;
h) "Funzionario  o  ufficiale  COMSEC",  il  dirigente, funzionario o
   ufficiale  al quale la massima autorita' dell'ente o comando o, in
   via  eccezionale, il funzionario o ufficiale alla sicurezza e, per
   ogni  altra persona giuridica, ente, associazione od organismo, il
   rappresentante   legale,   attribuisce  la  responsabilita'  della
   corretta  applicazione  delle  norme  COMSEC  relative alla tutela
   delle informazioni UE classificate;
i) "Custode  del  materiale  crittografico",  il  responsabile  della
   trattazione  e della custodia del materiale COMSEC e crittografico
   per la tutela delle informazioni UE classificate;
l) "Incaricato    alla    sicurezza   EAD",   il   responsabile   del
   coordinamento,  dell'integrazione e della corretta applicazione di
   tutti   gli  aspetti  della  sicurezza  fisica,  personale,  delle
   informazioni, delle procedure e tecnica dei sistemi EAD dell'ente,
   comando  e  ogni  altra  persona  giuridica, ente, associazione od
   organismo,   concernenti   la   protezione   e   la  tutela  delle
   informazioni UE classificate;
m) "Gestione  delle informazioni UE classificate", l'originazione, la
   ricezione,  la  registrazione, la trattazione, la riproduzione, la
   preparazione  dei  plichi, la spedizione, la contabilizzazione, la
   diramazione,  la  conservazione,  la custodia, l'archiviazione, il
   trasporto,  la  distruzione  autorizzata  e la protezione fisica e
   logica  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei  materiali UE
   classificati;
n) "Qualifica  UE",  la  sigla  UE  che, premessa ad un'informazione,
   documento  o  materiale  dell'Unione  europea recante un livello o
   grado  di segretezza, determina che quell'informazione concerne la
   sicurezza  dell'Unione  europea  e degli Stati membri e dev'essere
   gestita in conformita' alle disposizioni contenute nella Decisione
   del Consiglio dell'UE del 19 marzo 2001 ed alle altre disposizioni
   emanate dall'ANS;
o) "Nulla  osta  di  sicurezza"  - in seguito NOS - l'abilitazione di
   sicurezza  necessaria  per  l'accesso  delle  persone fisiche alla
   conoscenza  delle  informazioni,  dei documenti e dei materiali UE
   classificati,   a   seconda   del   livello   o   grado  concesso,
   RISERVATISSIMO, SEGRETO e SEGRETISSIMO.

                              PARTE II
              ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA

ARTICOLAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA.

3. L'organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in:

a) Autorita' nazionale per la sicurezza;
b) Ufficio centrale per la sicurezza;
c) organi centrali di sicurezza;
d) organi di sicurezza.

AUTORITA' NAZIONALE PER LA SICUREZZA.

   4.  L'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza esercita le funzioni
concernenti la tutela di tutte le informazioni, documenti e materiali
classificati, inclusi quelli qualificati UE, e sovrintende a tutte le
attivita' ad esse relative.
   Per  quanto  concerne  le  informazioni  UE  classificate l'ANS e'
responsabile, in particolare, per:

   a)   il   mantenimento   della  sicurezza  delle  informazioni  UE
   classificate  custodite  da  qualunque  soggetto  sottoposto  alla
   giurisdizione  italiana,  sia esso pubblico o privato, in Italia o
   all'estero;
   b)  autorizzare  il funzionario di controllo dell'ufficio centrale
   di  registrazione,  istituito  presso  l'Ufficio  centrale  per la
   sicurezza,   per  la  costituzione  e  assegnazione  dei  registri
   UE-SEGRETISSIMO;
   c) l'ispezione periodica, diretta o delegata, agli organi centrali
   e  periferici  di sicurezza, in Italia e all'estero, finalizzate a
   verificare   l'idoneita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  per  la
   protezione dei siti dove sono conservate e gestite informazioni UE
   classificate,   nonche'   l'esatta  applicazione  delle  procedure
   inerenti alla gestione delle medesime;
   d)  garantire  che  tutti  i  cittadini  italiani e gli stranieri,
   impiegati  presso  enti  pubblici  e privati nazionali in Italia e
   all'estero,  prima  di  avere accesso ad informazioni classificate
   UE-SEGRETISSIMO,   UE-SEGRETO   e  UE-RISERVATISSIMO  siano  stati
   debitamente  abilitati  mediante  il rilascio di appropriato nulla
   osta di sicurezza;
   e)  verificare  che  presso  tutti  gli  enti  pubblici  e privati
   autorizzati  alla  gestione  di  informazioni  UE classificate sia
   stato  emanato  il  regolamento  interno di sicurezza (RIS) per la
   tutela  delle  informazioni  UE classificate - o aggiornato quello
   esistente  -  nonche'  i piani di sicurezza finalizzati ad evitare
   che,  in  casi  di  emergenze  locali o nazionali, informazioni UE
   classificate possano finire in mani di soggetti non autorizzati;
   f)  sovrintendere  e coordinare, in tutti i settori di competenza,
   l'attuazione delle disposizioni per la sicurezza e la tutela delle
   informazioni UE classificate.

   UFFICIO CENTRALE PER LA SICUREZZA.

   5. Su disposizione dell'ANS:

   a)  coordina  l'attivita'  degli  organi  centrali  di sicurezza e
   controlla  l'esatta  applicazione  delle norme che presiedono alla
   sicurezza e alla tutela delle informazioni UE classificate;
   b)   assicura  la  registrazione,  presso  l'ufficio  centrate  di
   registrazione  istituito nel suo ambito, dei documenti e materiali
   classificati   UE-SEGRETISSIMO   inviati   all'Italia  dall'Unione
   europea o dagli Stati membri, e viceversa, secondo le disposizioni
   contenute  nella Decisione del Consiglio dell'UE del 19 marzo 2001
   e le altre disposizioni di dettaglio emanate dall'ANS;
   c)  tiene  aggiornata  la situazione dei documenti UE-SEGRETISSIMO
   ricevuti  dall'Unione  europea  o Stati membri e da esso inoltrati
   agli  organi  centrali  di  sicurezza nazionali, nonche' di quelli
   pervenuti   agli   stessi   organi   centrali   di  sicurezza  ed,
   eventualmente,   agli   altri   organi   di  sicurezza  nazionali,
   direttamente dall'Unione europea o dagli Stati membri;
   d)   esercita   le   attribuzioni  di  competenza  in  materia  di
   abilitazioni di sicurezza UE;
   e) controlla e verifica, a livello centrale e periferico, mediante
   attivita' ispettiva diretta e delegata, ordinaria e straordinaria,
   l'attuazione  delle disposizioni in materia di protezione e tutela
   delle informazioni, dei documenti e dei materiali UE classificati;
   f) partecipa, presso le istituzioni comunitarie ed enti nazionali,
   all'elaborazione  di  progetti  normativi  aventi  ad  oggetto  la
   protezione e la tutela delle informazioni UE classificate;
   g)  e'  organo nazionale di coordinamento e collegamento - ai fini
   della protezione e della tutela delle informazioni UE classificate
   - con:
   i) le istituzioni comunitarie;
   ii)  le  Autorita'  nazionali  per  la  sicurezza dei Paesi membri
   dell'Unione europea;
   iii) organismi decentrati dell'Unione europea.

   ORGANI CENTRALI DI SICUREZZA.

   6.  Sono  organi  centrali  di sicurezza quelli a cui la legge, il
regolamento  o  altre  disposizioni  amministrative attribuiscono, in
ciascun  ministero,  forza  armata,  ente  autonomo,  associazione od
organismo,  la  responsabilita'  di vertice in ordine alla direzione,
coordinamento  e  controllo  in  materia  di sicurezza e tutela delle
informazioni  classificate, sotto qualunque forma espresse e gestite.
In particolare, gli organi centrali di sicurezza:

a) coordinano  e  controllano,  presso  tutti gli organi di sicurezza
   tecnicamente  dipendenti,  sia  a  livello  centrale  sia a quello
   periferico,   l'esatta   applicazione  di  tutte  le  disposizioni
   inerenti  alla  protezione  e  alla  tutela  delle informazioni UE
   classificate;
b) tengono   aggiornato  l'elenco  del  personale  del  proprio  ente
   abilitato    all'accesso   alle   informazioni   classificate   UE
   RISERVATISSIMO  e superiore, custodendone, nei termini previsti, i
   relativi certificati;
c) assolvono,  nei  limiti  previsti  dalle  vigenti disposizioni, le
   attribuzioni   in   materia   di   rilascio,   rinnovo,   diniego,
   sospensione,  declassifica, dequalifica e revoca dei nulla osta di
   sicurezza  (NOS)  per  l'accesso  alle  informazioni  classificate
   UE-RISERVATISSIMO e superiore;
d) inoltrano  all'ANS-UCSI proposte intese ad istituire, modificare o
   estinguere, nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica
   del proprio ente, organi di sicurezza UE.

ORGANI DI SICUREZZA.

   7.  Gli  organi  di sicurezza sono unita' amministrative istituite
per  la gestione delle informazioni UE classificate, in via esclusiva
o  in  concorso  con  altre  categorie  di  informazioni classificate
(nazionali,   della   NATO,   dell'UEO,   di   altre   organizzazioni
internazionali e relativi ad altri accordi di sicurezza, bilaterali o
multilaterali,   stipulati   dall'Italia   con   altri   Paesi).   In
quest'ultimo  caso ai gia' costituiti organi di sicurezza puo' essere
rilasciata,  quando  necessaria, autorizzazione per la gestione anche
delle informazioni UE classificate.

a) Gli  organi  di sicurezza istituiti esclusivamente per la gestione
   delle informazioni UE classificate si distinguono in:
i) Segreterie Speciali UE/SS;
ii) Segreterie UE/S;
iii) Punti di Controllo UE/SS; Punti di Controllo UE/S.
b) Quando i seguenti organi di sicurezza:
i) Segreterie Speciali COSMIC-FOCAL;
ii) Segreterie NATO-UEO;
iii) Punti di Controllo COSMIC-FOCAL;
iv) Punti di Controllo NATO-UEO,
gia'  istituiti  per  la  gestione di altre categorie di informazioni
   classificate   (nazionali,   della   NATO,   dell'UEO,   di  altre
   organizzazioni  internazionali  e  relativi  ad  altri  accordi di
   sicurezza,  bilaterali  o multilaterali, stipulati dall'Italia con
   altri   Paesi)   vengono  autorizzati  dall'ANS  a  gestire  anche
   informazioni  UE classificate, la loro denominazione e' aggiornata
   come segue:
v) Segreterie Speciali COSMIC-FOCAL-UE/SS;
vi) Segreterie NATO-UEO-UE/S;
vii) Punti di Controllo COSMIC-FOCAL-UE/SS;
viii) Punti di Controllo NATO-UEO-UE/S.
c) Tutti gli organi di sicurezza autorizzati, in via esclusiva o non,
   alla  gestione  di informazioni UE classificate, assumono anche la
   denominazione di organi di sicurezza UE.

SEGRETERIE SPECIALI UE/SS O COSMIC-FOCAL-UE/SS.

   8.  Le  Segreterie Speciali UE/SS o COSMIC-FOCAL-UE/SS sono organi
di sicurezza istituiti nell'ambito degli organi centrali di sicurezza
e  di  taluni  enti  centrali  e periferici per la gestione anche dei
documenti  UE classificati fino alla massima classifica di segretezza
UE-SEGRETISSIMO.  Le suddette Segreterie Speciali, ai soli fini della
tutela  delle  informazioni  classificate UE-SEGRETISSIMO, sono anche
denominate   "sottosezioni  dell'ufficio  centrale  di  registrazione
UE-SEGRETISSIMO" istituito presso l'ANS-UCSI.
   Le  Segreterie  Speciali UE/SS o COSMIC-FOCAL-UE/SS, ai fini della
tutela delle informazioni UE classificate, hanno il compito di:

a) promuovere,  nell'ambito  del  proprio  ente,  la conoscenza delle
   norme  legislative e delle disposizioni amministrative concernenti
   la tutela delle informazioni UE classificate;
b) istruire  il  personale  del  proprio  ente  sulle responsabilita'
   connesse   alla   conoscenza  e  gestione  delle  informazioni  UE
   classificate.  Tale  compito  deve  essere  assolto  con frequenza
   almeno   annuale   dal  funzionario  o  ufficiale  alla  sicurezza
   dell'ente  o,  per  sua  delega,  dal  funzionario  o ufficiale di
   controllo della Segreteria Speciale UE;
c) tenere  aggiornata  la  lista di accesso delle persone del proprio
   ente   autorizzate   all'accesso  alle  informazioni  classificate
   UE-SEGRETISSIMO,   secondo  le  designazioni  stabilite  dal  Capo
   dell'ente o comando o, per sua delega, dal funzionario o ufficiale
   alla  sicurezza,  sulla  base  del  principio della "necessita' di
   conoscere";
d) controllare  e  gestire  i  documenti  UE classificati originati e
   ricevuti;  tenere  aggiornata  la  situazione di tutti i documenti
   classificati  di cui sono responsabili, con particolare riguardo a
   quelli classificati UE-SEGRETISSIMO e UE-SEGRETO;
e) tenere  aggiornato  il  registro dei NOS del personale del proprio
   ente;
f) attuare le disposizioni di competenza relative alle richieste, per
   il  personale  del  proprio  ente  o comando, per il rilascio e il
   rinnovo  dei  NOS  per  l'accesso  alle  informazioni classificate
   UE-RISERVATISSIMO o di grado superiore:
g) proporre al proprio organo centrale di sicurezza il ritiro dei NOS
   relativi  al  personale del proprio ente o comando che non ha piu'
   necessita'    di    accedere    alle   informazioni   classificate
   UE-RISERVATISSIMO o di grado superiore;
h) segnalare   al   proprio   organo   centrale   di  sicurezza  ogni
   controindicazione,  sotto  il  profilo  dell'affidabilita' ai fini
   della  salvaguardia  delle  informazioni  UE  classificate, che si
   rilevi  a  carico  del personale del proprio ente o comando per il
   quale sia stato rilasciato il NOS UE;
i) effettuare  le  ispezioni di sicurezza agli organi di sicurezza UE
   tecnicamente dipendenti;
l) segnalare all'ANS-UCSI i nominativi delle persone del proprio ente
   o  comando  designate ad attribuire alle informazioni, documenti e
   materiali,   le   classifiche   di  segretezza  UE-SEGRETISSIMO  e
   UE-SEGRETO;
m) ricevere,  registrare,  custodire  e,  ove  previsto, inoltrare ai
   Punti  di  Controllo  UE/SS  tecnicamente  dipendenti  i documenti
   UE-SEGRETISSIMO  ricevuti  dall'ufficio  centrale di registrazione
   UE-SEGRETISSIMO   dell'ANS-UCSI   o  direttamente  da  altri  enti
   nazionali, dall'Unione europea o dai Paesi membri;
n) segnalare  all'ANS-UCSI  gli estremi dei documenti UE-SEGRETISSIMO
   ricevuti non per il suo tramite;
o) inoltrare all'ANS-UCSI, per il tramite del proprio organo centrale
   di   sicurezza,   proposte  intese  ad  istituire  o  ad  abolire,
   nell'ambito del proprio ente o comando, organi di sicurezza UE;
p) comunicare all'ANS-UCSI e al proprio organo centrale di sicurezza,
   i  nominativi  dei funzionari o ufficiali di controllo, e relativi
   sostituti, degli organi di sicurezza UE tecnicamente dipendenti;
q) segnalare con tempestivita' all'ANS-UCSI, o all'organo centrale di
   sicurezza interessato o all'organismo comunitario o internazionale
   competente il livello del NOS UE relativo al personale del proprio
   ente  o comando designato a partecipare a conferenze o riunioni UE
   classificate;
r) effettuare  annualmente  l'inventario e il controllo dei documenti
   classificati UE-SECRETISSIMO in carico e trasmettere all'ANS-UCSI,
   ufficio  centrale  di  registrazione UE-SEGRETISSIMO, i verbali di
   distruzione  relativi  a  tali  documenti,  unitamente al registro
   d'inventario, per la parifica.

SEGRETERIE UE/S O NATO-UEO-UE/S

   9.  Le  Segreterie  UE/S  o NATO-UEO-UE/S sono organi di sicurezza
istituiti  per  la  gestione  dei  documenti  UE classificati fino al
livello UE-SEGRETO.
   Le Segreterie UE/S o NATO-UEO-UE/S hanno il compito di:

a) promuovere,  nell'ambito del proprio ente o comando, la conoscenza
   delle   norme  legislative  e  delle  disposizioni  amministrative
   concernenti la tutela delle informazioni UE classificate;
b) istruire  il  personale  del  proprio  ente, per il quale e' stato
   rilasciato   il   NOS  UE,  sulle  responsabilita'  connesse  alla
   conoscenza  e  gestione  delle  informazioni UE classificate. Tale
   compito  e' assolto, con frequenza almeno annuale, dal funzionario
   o  ufficiale  alla  sicurezza  dell'ente  o,  per  sua delega, dal
   funzionario o ufficiale di controllo della Segreteria UE/S;
c) tenere  aggiornata  la  lista di accesso delle persone del proprio
   ente  autorizzate all'accesso alle informazioni UE-SEGRETO secondo
   le  designazioni  stabilite  dal Capo dell'ente o, per sua delega,
   dal   funzionario  o  ufficiale  alla  sicurezza  sulla  base  del
   principio della "necessita' di conoscere";
d) controllare  e  gestire  i  documenti  UE classificati originati e
   ricevuti;
e) tenere  aggiornata  la situazione dei documenti UE classificati di
   cui   sono   responsabili,   con  particolare  riguardo  a  quelli
   classificati UE-SEGRETO;
f) tenere aggiornato il registro dei NOS UE del personale del proprio
   ente o comando;
g) attuare  le disposizioni di competenza relative alle richieste per
   il  rilascio  e il rinnovo dei NOS UE per il personale del proprio
   ente o comando;
h) proporre al proprio organo centrale di sicurezza il ritiro dei NOS
   UE  relativi  al  personale  del proprio ente o comando che non ha
   piu' necessita' di accedere alle informazioni UE classificate;
i) segnalare   al   proprio   organo   centrale   di  sicurezza  ogni
   controindicazione,  sotto  il  profilo  dell'affidabilita' ai fini
   della  salvaguardia  delle  informazioni  UE  classificate, che si
   rilevi  a  carico  del personale del proprio ente o comando per il
   quale sia stato rilasciato il NOS UE;
l) effettuare,  mediante il funzionario o ufficiale alla sicurezza o,
   per  sua  delega,  il  funzionario  o  ufficiale  di controllo, le
   ispezioni  di  sicurezza  agli organi di sicurezza UE tecnicamente
   dipendenti;
m) ricevere,  registrare,  custodire  e,  ove  previsto, inoltrare ad
   altri  Punti di Controllo UE/S tecnicamente dipendenti i documenti
   UE classificati ricevuti;
n) inoltrare all'ANS-UCSI, per il tramite del proprio organo centrale
   di   sicurezza,   proposte  intese  ad  istituire  o  ad  abolire,
   nell'ambito  del  proprio  ente  o  comando,  dipendenti  Punti di
   Controllo UE/S;
o) comunicare all'ANS-UCSI e al proprio organo centrale di sicurezza,
   i  nominativi  dei funzionari o ufficiali di controllo, e relativi
   sostituti, dei Punti di Controllo UE/S tecnicamente dipendenti;
p) segnalare  con tempestivita' all'ANS-UCSI o all'organo centrale di
   sicurezza interessato o all'organismo comunitario o internazionale
   competente,  il  livello del NOS UE del personale del proprio ente
   designato  a  partecipare a conferenze o riunioni UE classificate,
   in Italia o all'estero.

PUNTI DI CONTROLLO UE/SS O COSMIC-FOCAL-UE/SS

   10. I Punti di Controllo UE/SS o COSMIC-FOCAL-UE/SS sono organi di
sicurezza  istituiti  nell'ambito  degli  enti  e comandi, centrali e
periferici,  per  la  gestione  dei documenti UE classificati fino al
livello  UE-SEGRETISSIMO.  Essi  dipendono,  in  linea tecnica, dalla
Segreteria  Speciale UE/SS o COSMIC-FOCAL-UE/SS istituita nell'ambito
dell'organo  centrale di sicurezza. I suddetti Punti di Controllo, ai
soli    fini    della    tutela   delle   informazioni   classificate
UE-SEGRETISSIMO,    sono   anche   altrimenti   detti   "sottosezioni
dell'ufficio  centrale  di  registrazione  UE-SEGRETISSIMO" istituito
presso  l'ANS-UCSI.  I  Punti di Controllo UE/SS o COSMIC-FOCAL-VE/SS
hanno il compito di:

a) promuovere,  nell'ambito  del  proprio  ente,  la conoscenza delle
   norme  legislative e delle disposizioni amministrative concernenti
   la tutela delle informazioni UE classificate;
b) istruire  il  personale  del  proprio  ente, per il quale e' stato
   rilasciato   il   NOS  UE,  sulle  responsabilita'  connesse  alla
   conoscenza  e  gestione  delle  informazioni UE classificate. Tale
   compito  e' assolto, con frequenza almeno annuale, dal funzionario
   o  ufficiale  alla  sicurezza  dell'ente  o,  per  sua delega, dal
   funzionario o ufficiale di controllo dell'organo di sicurezza;
c) tenere  aggiornata  la  lista di accesso relativa alle persone del
   proprio  ente  autorizzate  a  conoscere informazioni classificate
   UE-SEGRETISSIMO  e  UE-SEGRETO,  secondo le designazioni stabilite
   dal  Capo dell'ente o, per sua delega, dal funzionario o ufficiale
   alla  sicurezza,  sulla  base  del  principio della "necessita' di
   conoscere";
d) controllare  e  gestire  i  documenti  UE classificati originati e
   ricevuti;
e) tenere  aggiornata la situazione di tutti i documenti classificati
   di  cui  sono  responsabili,  con  particolare  riguardo  a quelli
   classificati UE-SEGRETISSIMO e UE-SEGRETO;
f) effettuare  annualmente  l'inventario e il controllo dei documenti
   UE-SEGRETISSIMO"  in  carico, e trasmettere all'ANS-UCSI i verbali
   di  distruzione  relativi a tali documenti, unitamente al registro
   d'inventario, per la parifica;
g) tenere aggiornato il registro dei NOS UE del personale del proprio
   ente;
h) attuare  le disposizioni di competenza relative alle richieste per
   il  rilascio  e il rinnovo dei NOS UE per il personale del proprio
   ente;
i) proporre al proprio organo centrale di sicurezza il ritiro dei NOS
   UE  relativi  al  personale  del  proprio  ente  che  non  ha piu'
   necessita' di accedere alle informazioni UE classificate;
l) segnalare  alla  Segreteria  Speciale UE da cui dipendono in linea
   tecnica     ogni     controindicazione,     sotto    il    profilo
   dell'affidabilita'  ai  fini della salvaguardia delle informazioni
   UE  classificate, che si rilevi a carico del personale del proprio
   ente per il quale sia stato rilasciato il NOS UE;
m) effettuare  le  ispezioni agli organi di sicurezza UE tecnicamente
   dipendenti;
n) segnalare all'ANS-UCSI i nominativi delle persone del proprio ente
   designate ad attribuire alle informazioni documenti e materiali la
   classifica UE-SEGRETISSIMO;
o) registrare e custodire i documenti UE-SEGRETISSIMO ricevuti per il
   tramite  dell'ANS-UCSI  o  direttamente  da  altri enti nazionali,
   dall'Unione europea o dagli Stati membri;
p) segnalare  all'ANS-UCSI  gli estremi dei documenti UE-SEGRETISSIMO
   ricevuti non per il suo tramite;
q) segnalare  con  tempestivita'  all'organo  di  sicurezza nazionale
   interessato   o   all'organismo   comunitario   o   internazionale
   competente il livello del NOS UE relativo al personale del proprio
   ente designato a partecipare, in Italia o all'estero, a conferenze
   o riunioni UE classificate;
r) effettuare  annualmente  l'inventario  e  il  controllo di tutti i
   documenti  UE-SEGRETISSIMO  in  carico  e trasmettere all'ANS-UCSI
   tutti   i  verbali  di  distruzione  relativi  a  tali  documenti,
   unitamente al registro d'inventario, per la parifica.

   I  Punti  di  Controllo  UE/SS,  salvo  che non venga diversamente
disposto  dalla  Segreteria  Speciale  UE  da  cui dipendono in linea
tecnica,  possono ricevere e spedire i documenti UE-SEGRETISSIMO solo
per  il  tramite  di  quest'ultima.  Tutti  gli  altri  documenti  UE
classificati possono essere ricevuti e spediti anche senza il tramite
della predetta Segreteria Speciale UE.
   I  Punti di Controllo UE/SS possono, in caso di emergenza o quando
lo  esigono  particolari  motivi, inviare ad altri Punti di Controllo
UE/SS  o  Segreterie  Speciali  UE/SS di altri enti, senza il tramite
della  Segreteria Speciale UE da cui essi dipendono in linea tecnica,
i documenti UE-SEGRETISSIMO.

PUNTI DI CONTROLLO UE/S O NATO-UEO-UE/S.

   11.  Punti  di  Controllo  UE/S  o  NATO-UEO-UE/S  sono  organi di
sicurezza  istituiti  nell'ambito  degli  enti  e comandi, centrali e
periferici,  per  la  gestione  dei documenti UE classificati fino al
livello   UE-SEGRETO.   Essi   dipendono,  in  linea  tecnica,  dalla
Segreteria  Speciale  UE/SS  (o  COSMIC-FOCAL-UE/SS),  o dal Punto di
Controllo  UE/SS  (o  COSMIC-FOCAL-UE/SS), o dalla Segreteria UE-S (o
NATO-UEO-UE/S), sovraordinati.
   I Punti di Controllo UE/S o NATO-UEO-UE/S hanno il compito di:

a) promuovere,  nell'ambito del proprio ente o comando, la conoscenza
   delle   norme  legislative  e  delle  disposizioni  amministrative
   concernenti la tutela delle informazioni UE classificate;
b) istruire  il personale del proprio ente o comando, per il quale e'
   stato  rilasciato  il  NOS UE, sulle responsabilita' connesse alla
   conoscenza  e  gestione  delle  informazioni UE classificate. Tale
   compito  e' assolto, con frequenza almeno annuale, dal funzionario
   o  ufficiale  alla  sicurezza  dell'ente  o,  per  sua delega, dal
   funzionario o ufficiale di controllo dell'organo di sicurezza;
c) tenere  aggiornata  la  lista di accesso relativa alle persone del
   proprio  ente  o  comando  autorizzate  a  conoscere  informazioni
   nazionali   classificate   UE-SEGRETO"   secondo  le  designazioni
   stabilite  dal  Capo  dell'ente o dal funzionario o ufficiale alla
   sicurezza,   o   dal   responsabile   dell'unita'   amministrativa
   direttamente   interessato,   sulla   base   del  principio  della
   "necessita' di conoscere";
d) controllare  e  gestire  i  documenti  UE classificati originati e
   ricevuti;
e) tenere   aggiornata   la   situazione  di  tutti  i  documenti  UE
   classificati  di cui sono responsabili, con particolare riguardo a
   quelli classificati UE-SEGRETO;
f) effettuare  annualmente  l'inventario  e  il  controllo interni di
   tutti i documenti UE classificati di cui si ha la responsabilita';
g) tenere aggiornato il registro dei NOS UE relativi al personale del
   proprio ente o comando;
h) attuare  le disposizioni di competenza relative alle richieste per
   il  rilascio  e  il  rinnovo  dei NOS UE del personale del proprio
   ente;
i) proporre al proprio organo centrale di sicurezza il ritiro dei NOS
   UE  relativi  al  personale  del proprio ente o comando che non ha
   piu' necessita' di accedere alle informazioni UE classificate;
l) segnalare   al   proprio   organo   centrale   di  sicurezza  ogni
   controindicazione,  sotto  il  profilo  dell'affidabilita' ai fini
   della  salvaguardia  delle  informazioni  UE  classificate, che si
   rilevi  a  carico  del personale del proprio ente o comando per il
   quale sia stato rilasciato il NOS UE:
m) Segnalare  con  tempestivita'  all'organo  di  sicurezza nazionale
   interessato   o   all'organismo   comunitario   o   internazionale
   competente il livello del NOS UE relativo al personale del proprio
   ente  o comando designato a partecipare, in Italia o all'estero, a
   conferenze o riunioni UE classificate.