IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n.  396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile;
    Visto  l'art.  109  dello stesso regolamento, il quale stabilisce
che,   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  siano  emanate  le
disposizioni  che  si  rendono  necessarie per la tenuta dei registri
dello  stato  civile  nella  fase antecedente all'entrata in funzione
degli  archivi  informatici  di  cui  all'art.  10 del medesimo testo
regolamentare;
    Visto  il  proprio decreto in data 27 febbraio 2001, con il quale
e'  stata  data  attuazione  al  succitato  art.  109 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 396/2000;
    Visto  l'art.  12,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  in  questione,  il quale prevede che gli atti dello stato
civile  siano redatti secondo le formule e le modalita' stabilite con
decreto   del  Ministro  dell'interno,  i  cui  contenuti  e  la  cui
operativita'  sono  subordinati,  anch'essi,  all'entrata in funzione
degli  archivi  informatici indicati dal suddetto art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 396/2000;
    Considerato  che,  in  attesa  della  attivazione  degli  archivi
informatici  "de  quibus"  e  in  analogia con quanto disposto per la
tenuta   dei   registri  cartacei  dello  stato  civile,  nella  fase
antecedente  l'informatizzazione  in  oggetto,  si  rende  necessario
disciplinare,  in via transitoria, anche le correlate ed inscindibili
formule  e  modalita' di redazione degli atti dello stato civile, che
tengano  conto  delle  modifiche e delle innovazioni introdotte dallo
stesso  decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre
2000;
    Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento
n.   396/2000,   sono   stati   soppressi   i  registri  inerenti  le
pubblicazioni  di matrimonio e sono state, conseguentemente, abrogate
le  relative  formule,  e  che,  quindi,  e'  opportuno  prevedere un
apposito  allegato  al  presente  decreto che indichi le modalita' di
redazione dei processi verbali e delle annotazioni che si riferiscono
a detti atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono approvate le formule per la redazione degli atti dello stato
civile,  di cui all'allegato "A" al presente decreto, in sostituzione
di  quelle stabilite con i decreti del Ministro di grazia e giustizia
in   data   17 dicembre  1987  e  22 maggio  1992,  conservandone  la
precedente numerazione, integrata a seguito dell'istituzione di nuove
formule,   e   l'indicazione  delle  formule  soppresse  per  effetto
dell'entrata  in  vigore  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 396/2000.