IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; Visto l'art. 109 dello stesso regolamento, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno, siano emanate le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 del medesimo testo regolamentare; Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2001, con il quale e' stata data attuazione al succitato art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000; Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica in questione, il quale prevede che gli atti dello stato civile siano redatti secondo le formule e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, i cui contenuti e la cui operativita' sono subordinati, anch'essi, all'entrata in funzione degli archivi informatici indicati dal suddetto art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000; Considerato che, in attesa della attivazione degli archivi informatici "de quibus" e in analogia con quanto disposto per la tenuta dei registri cartacei dello stato civile, nella fase antecedente l'informatizzazione in oggetto, si rende necessario disciplinare, in via transitoria, anche le correlate ed inscindibili formule e modalita' di redazione degli atti dello stato civile, che tengano conto delle modifiche e delle innovazioni introdotte dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000; Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 396/2000, sono stati soppressi i registri inerenti le pubblicazioni di matrimonio e sono state, conseguentemente, abrogate le relative formule, e che, quindi, e' opportuno prevedere un apposito allegato al presente decreto che indichi le modalita' di redazione dei processi verbali e delle annotazioni che si riferiscono a detti atti; Decreta: Art. 1. Sono approvate le formule per la redazione degli atti dello stato civile, di cui all'allegato "A" al presente decreto, in sostituzione di quelle stabilite con i decreti del Ministro di grazia e giustizia in data 17 dicembre 1987 e 22 maggio 1992, conservandone la precedente numerazione, integrata a seguito dell'istituzione di nuove formule, e l'indicazione delle formule soppresse per effetto dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.