L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 13 giugno 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675"; Vista la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999; Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante "Parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia - Seat Pagine Gialle"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 20; Vista la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portabilita)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2001; Vista la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante "Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2001; Vista la propria delibera n. 332/01/CONS del 1 agosto 2001, recante "Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulle regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le relative risultanze; Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante "Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001; Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001; Vista la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72, ed, in particolare, l'art. 1, comma 6; Viste le direttive 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002; Rilevato che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela dei dati personali e' condizione necessaria per l'utilizzo della base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata; Considerata l'attivita' di cooperazione svolta ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra l'Autorita' e il Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002, per individuare la disciplina relativa alla raccolta e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione all'utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le finalita' del loro utilizzo, in conformita' alle manifestazioni di volonta' degli interessati, nonche', la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli elenchi; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002; Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Contenuto degli accordi quadro 1. Gli operatori di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della delibera n. 36/02/CONS, sono considerati gli esclusivi titolari del trattamento di dati personali conferiti dai rispettivi abbonati e rispondono della loro qualita' e conformita' a qualsiasi manifestazione di volonta' degli interessati. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere le modalita' tecniche tali per cui l'intervento sui dati sia riservato esclusivamente all'operatore con cui il soggetto titolare dei dati stessi ha sottoscritto un contratto. L'ulteriore organismo eventualmente preposto alla tenuta degli elenchi e' considerato titolare del trattamento dei dati limitatamente ai profili di interoperabilita' delle basi di dati e di sicurezza. 2. In caso di portabilita' del numero, l'operatore recipient e' l'esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli abbonati "portati" sulla propria rete, ai sensi del precedente comma 1 ed opera nel rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento. 3. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono, inoltre, prevedere misure idonee affinche' la base di dati sia progettata in modo che, nel caso di utilizzo per i servizi di ricerca derivata o a criteri multipli, sia possibile visualizzare un numero limitato di risultati. 4. Negli accordi quadro sono individuate procedure di aggiornamento della base di dati tali da consentire un aggiornamento immediato, compatibilmente con il sistema tecnico prescelto, dell'elenco generale accessibili tramite i servizi di informazione abbonati o on-line e da prevenire duplicazioni di dati. I dati per l'aggiornamento periodico degli elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici consultabili off-line, i quali devono comunque indicare la data dell'ultimo aggiornamento, devono essere forniti almeno annualmente. 5. Gli accordi devono prevedere una procedura uniforme che tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare affinche' a fianco ai singoli nominativi dell'elenco generale, in qualunque forma realizzato sia esplicitata la manifestazione di consenso da parte dell'abbonato del successivo art. 3, comma 6, lettera b), punti 1) e 2).