L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione di Consiglio del 13 giugno 2002;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  24 ottobre  1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera
circolazione di tali dati;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15 dicembre  1997  sul trattamento dei dati e sulla tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una
rete  aperta  (ONP)  alla  telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 maggio  1998,  n.  171, recante
"Disposizioni  in  materia  di  tutela della vita privata nel settore
delle  telecomunicazioni,  in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  ed  in  tema  di  attivita'
giornalistica";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318,  recante  "Regolamento  recante norme per l'individuazione delle
misure  minime  di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a
norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
  Vista  la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante
"Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(Service  Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina  attuativa",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  466/00/CONS  del  18 luglio 2000,
recante "Parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in   merito  alla  comunicazione  dell'operazione  di  concentrazione
Telecom Italia - Seat Pagine Gialle";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE,  in  materia  di  telecomunicazioni",  ed,  in particolare,
l'art. 20;
  Vista  la  propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante
"Disposizioni  in  tema  di portabilita' del numero tra operatori del
servizio   di   comunicazione   mobile  e  personale  (Mobile  Number
Portabilita)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 143 del 22 giugno 2001;
  Vista la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante
"Modifica  alle  condizioni  economiche  di  offerta  del servizio di
informazione  abbonati  di  Telecom  Italia S.p.a.", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 177 del 1 agosto
2001;
  Vista la propria delibera n. 332/01/CONS del 1 agosto 2001, recante
"Consultazione  pubblica  concernente  un'indagine  conoscitiva sulle
regole  e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un servizio di elenco telefonico generale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le
relative risultanze;
  Vista  la  propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante
"Modalita'  operative per la portabilita' del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
  Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante
"Risorse  di  numerazione  per  lo  svolgimento  del  servizio  della
portabilita'  del  numero  tra  operatori  di  reti  per i servizi di
comunicazione   mobili   e   personali",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n.  36/02/CONS  del  6 febbraio 2002,
recante  "Regole  e  modalita'  organizzative  per la realizzazione e
l'offerta  di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento
del  servizio  universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  26 marzo  2002, n. 72, ed, in particolare,
l'art. 1, comma 6;
  Viste   le  direttive  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7 marzo 2002, 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  7 marzo 2002, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002;
  Rilevato che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela
dei dati personali e' condizione necessaria per l'utilizzo della base
di  dati  degli  abbonati  ai  fini  della  fornitura  di  servizi di
informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata;
  Considerata  l'attivita'  di cooperazione svolta ai sensi dell'art.
31,  commi  5  e  6,  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  tra
l'Autorita'  e  il  Garante  per la protezione dei dati personali del
23 maggio  2002, per individuare la disciplina relativa alla raccolta
e  il  successivo  trattamento  dei  dati personali utilizzati per la
formazione  di  elenchi  telefonici generali e per la prestazione dei
relativi   servizi   di   informazione  all'utenza,  con  particolare
riferimento  ai  dati  personali  che  possono  essere  trattati e le
finalita'  del  loro  utilizzo, in conformita' alle manifestazioni di
volonta'   degli  interessati,  nonche',  la  disciplina  transitoria
relativa alla fase di prima formazione degli elenchi;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali del 23 maggio 2002;
  Udita  la  relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                   Contenuto degli accordi quadro

  1.  Gli  operatori  di  telecomunicazioni,  secondo quanto disposto
dall'art.  2,  comma 1 della delibera n. 36/02/CONS, sono considerati
gli  esclusivi  titolari  del trattamento di dati personali conferiti
dai   rispettivi   abbonati   e  rispondono  della  loro  qualita'  e
conformita' a qualsiasi manifestazione di volonta' degli interessati.
Gli  accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n.
36/02/CONS  devono  prevedere  le  modalita'  tecniche  tali  per cui
l'intervento  sui dati sia riservato esclusivamente all'operatore con
cui   il  soggetto  titolare  dei  dati  stessi  ha  sottoscritto  un
contratto.  L'ulteriore  organismo eventualmente preposto alla tenuta
degli  elenchi  e'  considerato  titolare  del  trattamento  dei dati
limitatamente ai profili di interoperabilita' delle basi di dati e di
sicurezza.
  2.  In  caso  di  portabilita' del numero, l'operatore recipient e'
l'esclusivo  titolare  del  trattamento  dei dati personali conferiti
dagli  abbonati "portati" sulla propria rete, ai sensi del precedente
comma  1  ed  opera  nel  rispetto  di  quanto stabilito dal presente
provvedimento.
  3.  Gli  accordi  quadro  di  cui  all'art.  2,  commi 2 e 3, della
delibera  n.  36/02/CONS  devono,  inoltre,  prevedere  misure idonee
affinche'  la  base  di  dati sia progettata in modo che, nel caso di
utilizzo  per i servizi di ricerca derivata o a criteri multipli, sia
possibile visualizzare un numero limitato di risultati.
  4. Negli accordi quadro sono individuate procedure di aggiornamento
della  base  di  dati  tali da consentire un aggiornamento immediato,
compatibilmente   con   il  sistema  tecnico  prescelto,  dell'elenco
generale  accessibili  tramite  i  servizi di informazione abbonati o
on-line   e   da   prevenire   duplicazioni   di  dati.  I  dati  per
l'aggiornamento  periodico  degli  elenchi  cartacei  o  su  supporti
magnetici  od  ottici  consultabili off-line, i quali devono comunque
indicare  la  data  dell'ultimo  aggiornamento, devono essere forniti
almeno annualmente.
  5.  Gli  accordi  devono prevedere una procedura uniforme che tutti
gli operatori sono tenuti ad utilizzare affinche' a fianco ai singoli
nominativi  dell'elenco  generale,  in qualunque forma realizzato sia
esplicitata  la manifestazione di consenso da parte dell'abbonato del
successivo art. 3, comma 6, lettera b), punti 1) e 2).