IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attivita' didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 e' determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 4847 ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.