L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 2 luglio 2002,
  Premesso che:
    l'art.  23,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.  164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni
per  il  mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
legge  17 maggio  1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  142  del  20 giugno 2000 (di seguito: decreto
legislativo  n.  164/2000)  prevede  che  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per
l'utilizzo  dei  terminali  di Gnl, in modo da assicurare una congrua
remunerazione del capitale investito;
    con  la  deliberazione  dell'Autorita'  30 maggio  2001,  n. 120,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del
27 giugno  2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha
emanato  criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto
e  il  dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali
di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);
    con  la deliberazione 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche
di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 (di
seguito:  deliberazione n. 127/02), l'Autorita' ha rettificato alcuni
articoli  della  deliberazione n. 120/01, in quanto viziati da errori
materiali;
    ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai
fini  della  determinazione  delle  tariffe relative all'anno termico
2002-2003,  entro  il  31 marzo  2002, le imprese di rigassificazione
sottopongono all'Autorita':
      a) i ricavi RLC, aggiornati in base all'art. 11;
      b) i    ricavi   RLP   e   i   corrispettivi   integrativi   di
rigassificazione CVLP;
      c) le  proposte tariffarie relative al secondo anno termico del
periodo regolazione;
    ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le
proposte  si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci
in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;
    ai  sensi  dell'art.  12, comma 6, della deliberazione n. 120/01,
entro  quindici  giorni  dalla  data di approvazione della tariffe da
parte  dell'Autorita',  le  imprese  di rigassificazione pubblicano i
corrispettivi  che  rimangono  in  vigore  per  tutto  l'anno termico
successivo;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
  Visti:
    la deliberazione dell'Autorita' n. 120/01;
    la deliberazione dell'Autorita' n. 193/01;
    la deliberazione dell'Autorita' n. 127/02;
  Considerato che:
    in  data  28 marzo  2002  (prot. Autorita' n. 006786 del 28 marzo
2002),  la  societa' GNL Italia S.p.a. ha trasmesso all'Autorita' una
comunicazione  concernente  i  ricavi di riferimento, i corrispettivi
integrativi di rigassificazione e la relativa proposta tariffaria per
l'anno termico 2002-2003;
    in  data  24 giugno  2002  (prot. Autorita' CDM/M02/2331/rc), gli
uffici  dell'Autorita'  hanno inviato alla societa' GNL Italia S.p.a.
richieste    di   approfondimenti   relativamente   alla   precedente
comunicazione dei ricavi di riferimento, ai sensi della deliberazione
n. 120/01;
    la  societa'  GNL  Italia  S.p.a.,  in data 26 giugno 2002 (prot.
Autorita'  n. 013560 del 27 giugno 2002), ha provveduto a trasmettere
all'Autorita' gli approfondimenti richiesti, integrazioni e una nuova
proposta relativa al calcolo dei ricavi di riferimento e alla tariffa
di rigassificazione;
  Ritenuto che sia opportuno dare certezza alle imprese e agli utenti
del sistema approvando la proposta tariffaria trasmessa all'Autorita'
in applicazione della deliberazione n. 120/01;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art.   1   della   deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  30 maggio  2001,  n.  120/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di
seguito: deliberazione n. 120/01).