IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Comunicazione  per via telematica dei dati relativi ai contratti
di  assicurazione  concernenti la previdenza individuale stipulati da
imprese  di  assicurazione  aventi  sede legale in altro Stato membro
dell'Unione  europea ed operanti nel territorio dello Stato in regime
di libera prestazione di servizi.
  1.1. Al  decreto  del  Ministero  delle  finanze  13 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'art. 2, comma 2, e' sostituito dal seguente:
    "2. Il  rappresentante fiscale deve comunicare per via telematica
all'anagrafe  tributaria  entro il 31 ottobre di ogni anno i dati dei
soggetti  che nell'anno precedente hanno corrisposto i premi relativi
ai   contratti   di  cui  all'art.  1,  stipulati  dalle  imprese  di
assicurazione aventi la sede legale in altro Stato membro dell'Unione
europea,   nonche'   quelli  dei  soggetti  che  hanno  percepito  la
prestazione.";
    b) nell'art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  "3. I soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni di cui al comma
2,   utilizzano   il  servizio  telematico  Entratel  o  il  servizio
telematico  Internet  in relazione ai requisiti da essi posseduti per
la  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni annuali. Gli stessi
soggetti  possono  avvalersi  per la trasmissione telematica dei dati
degli  intermediari  di  cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
  4.  Per  la  trasmissione  dei dati di cui al comma 2 devono essere
osservate  le  specifiche  tecniche  contenute  nell'allegato  A)  al
presente   provvedimento   nonche',   in   quanto   applicabili,   le
disposizioni   contenute   rispettivamente   nei  punti  3  e  4  del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18 luglio 2001,
concernente  le  modalita'  di  trasmissione  per  via  telematica di
comunicazioni all'anagrafe tributaria.".

Motivazione.
  Il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  13  dicembre  2000, in
attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  47,  prevedeva  per  le imprese di assicurazioni, con sede
legale  in  un  Paese  dell'Unione  europea e operanti nel territorio
dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di prestazione di servizi che
attuano  forme  pensionistiche  individuali  mediante  la stipula dei
contratti  di  cui  all'art.  9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124, la nomina di un rappresentante fiscale, residente nel
territorio  dello Stato, per adempiere agli obblighi di comunicazione
all'amministrazione  finanziaria  dei  dati  relativi ai soggetti che
stipulano tali contratti.
  In  base  al citato decreto ministeriale, il rappresentante fiscale
doveva  comunicare,  utilizzando  il modello di dichiarazione fiscale
del  sostituto d'imposta, i dati dei soggetti che hanno corrisposto i
premi  relativi  ai  contratti  assicurativi stipulati con imprese di
assicurazioni  con  sede  legale  in  un  Paese  dell'Unione europea,
nonche' quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.
  Al fine di semplificare le modalita' di comunicazione, da parte dei
predetti  rappresentanti  fiscali,  dei  dati  relativi  ai  soggetti
contraenti i contratti assicurativi di cui all'art. 9-ter del decreto
legislativo  n.  124 del 1993, ed ai soggetti percipienti le relative
prestazioni, si rende opportuno non far confluire nella dichiarazione
dei  sostituti  d'imposta comunicazioni da parte di soggetti che, per
loro natura, non possiedono la qualifica di sostituti d'imposta.
  I  rappresentanti  fiscali devono, in particolare, sulla base delle
disposizioni  previste  nel  presente  provvedimento,  effettuare  la
comunicazione  dei  dati  relativi  ai  predetti  contratti  mediante
l'utilizzo del servizio telematico Internet o del servizio telematico
Entratel,  direttamente o attraverso gli intermediari di cui all'art.
3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998, n. 322, e successive modificazioni, tenendo conto delle
specifiche   tecniche   contenute   nell'allegato   A)   al  presente
provvedimento  ed  osservare le disposizioni previste in alcuni punti
del  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio
2001,  relative  alle modalita' di trasmissione per via telematica di
comunicazioni all'anagrafe tributaria.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio  2001  (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e   successive   modificazioni,   concernente  disposizioni  relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.
  Legge  30  dicembre 1991, n. 413: disposizioni per ampliare le basi
imponibili,  per  razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita'
di  accertamento, con particolare riguardo all'art. 78, comma 25, che
pone  l'obbligo  a  carico  delle imprese assicuratrici di comunicare
all'anagrafe  tributaria  i dati e gli elenchi dei soggetti che hanno
corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
  Decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124: disciplina fiscale
della  previdenza complementare, con particolare riferimento all'art.
9-ter, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 47 del 2000,
che  disciplina  le forme pensionistiche individuali attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto.
  Decreto  ministeriale  27  gennaio  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  38  del 16 febbraio 2000, concernente la comunicazione
all'anagrafe   tributaria   -   su   supporti   magnetici  o  tramite
collegamenti  telematici  diretti  -,  degli  elenchi  delle  persone
fisiche   che   hanno   corrisposto   interessi   passivi,  premi  di
assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
  Decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47, di riforma della
disciplina  fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art.
3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
  Decreto   ministeriale  del  13  dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  28  dicembre  2000,  il  quale, in
attuazione  dell'art.  10, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del
2000,  prevede  che,  per  l'adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti   di  assicurazione  di  cui  all'art.  9-ter  del  decreto
legislativo n. 124 del 1993, le imprese di assicurazione operanti nel
territorio  dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di prestazione di
servizi  devono  nominare  un  rappresentante  fiscale  residente nel
territorio   dello   Stato,   che   ha   il   compito  di  comunicare
all'amministrazione  finanziaria  i  dati  relativi  ai  soggetti che
stipulano i predetti contratti.
  Decreto  legislativo  12  aprile 2001, n. 168, recante disposizione
correttiva  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare.
  Provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate 9 luglio
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001,
recante  la  definizione  delle  modalita'  di  trasmissione  per via
telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
concernente   il   regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'
disposizioni   per   la   semplificazione   e   razionalizzazione  di
adempimenti tributari.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara