IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori; Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale e' stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici. 3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2002 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro delle attivita' produttive Marzano