(all. 1 - art. 1)
                                                          Allegato
                                                    (art. 1, comma 1)
                      Conferenza Stato-regioni
                     Seduta del 14 febbraio 2002
  Oggetto:  Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui
principi  per  l'armonizzazione,  la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema  turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo
dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.
La  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
                province autonome di Trento e Bolzano
  Vista  la  legge  29  marzo  2001,  n.  135, recante "Riforma della
legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda
al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con
proprio  decreto  e  d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
  Visto  lo  schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
recante  "Principi  per  l'armonizzazione,  la  valorizzazione  e  lo
sviluppo  del  sistema  turistico"  attuativo  del richiamato art. 2,
comma  4,  della  predetta  legge  29  marzo  2001, n. 135, nel testo
trasmesso  dal Ministero delle attivita' produttive con nota prot. n.
1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;
  Visto  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4,  da'  facolta'  a Governo, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano,  in  attuazione  del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento   di   obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed
efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa
Conferenza,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Considerati  gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel
corso  della  quale  i  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome,  espresso  il loro positivo avviso sui principi individuati
nello  schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo e'
materia  di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto
di  trasporne  i  contenuti  nel  presente  accordo, demandando ad un
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento
tal quale;
  Acquisito l'assenso del Governo;
Sancisce accordo.
  Ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso citato
art.  4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo
a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
                               Art. 1.
  I  principi  per  l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo
del  sistema  turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  al  fine  di  assicurare
l'unitarieta'  del  comparto  turistico  e la tutela dei consumatori,
delle imprese e delle professioni turistiche, nonche' degli operatori
e dei lavoratori del settore.
  Gli  elementi  di  cui  al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo
2001, n. 135, sono definiti secondo le modalita' di seguito indicate:
    a) terminologie   omogenee  e  standard  minimo  dei  servizi  di
informazione e di accoglienza ai turisti.
  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente  gli standard minimi comuni di attivita' dei servizi di
informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti,
le strutture e le modalita' di collegamento e concorso da parte degli
enti  territoriali  e  funzionali.  Gli  uffici  di informazione e di
accoglienza  turistica  hanno  denominazione  unica  di  IAT  e  sono
contrassegnati  all'esterno  da  tale  marchio,  comune  su  tutto il
territorio nazionale;
    b)  individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionali.
  Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla
tipologia di attivita' svolta.
  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'armonizzazione  sull'intero territorio nazionale, individuano le
principali tipologie di valenza generale relativamente alle attivita'
turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
    1) attivita' ricettive ed attivita' di gestione di strutture e di
complessi  con  destinazione  a vario titolo turistico-ricettiva, con
annessi  servizi  turistici  ed attivita' complementari, fra le quali
alberghi   e   residenze  turistico-alberghiere/residences,  case  ed
appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della
multiproprieta',  campeggi  e  villaggi  turistici,  altre  strutture
ricettive definite dalle leggi regionali.
  In  relazione  a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie
possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere
individuate  anche  attivita'  ricettive  speciali,  finalizzate alla
fruizione   di   segmenti   particolari   della   domanda   e/o  alla
valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o
naturali dell'area.
    2)  Attivita',  indirizzate  prevalentemente  ai  non  residenti,
finalizzate  all'uso  del  tempo  libero, al benessere della persona,
all'arricchimento  culturale,  all'informazione,  la  promozione e la
comunicazione  turistica,  ove  non  siano  di  competenza  di  altri
comparti,  fra  le  quali i parchi a tema e le imprese di gestione di
strutture convegnistiche e congressuali, nonche' di organizzazione di
iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
    3) Attivita' correlate con la balneazione, la fruizione turistica
di  arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le
imprese  di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici
esercizi  di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati
per  la  balneazione,  l'elioterapia  e  per altre forme di benessere
della  persona,  con  attrezzature  idonee a svolgere e a qualificare
tali  attivita',  le  imprese di gestione di strutture per il turismo
nautico,  attrezzate  per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da
diporto  stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di
cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
    4)  Attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo,
che   esercitano   congiuntamente   o   disgiuntamente  attivita'  di
produzione,  organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e
ogni  altra  forma  di  prestazione turistica a servizio dei clienti,
siano  esse  di  incoming  che  di  outgoing.  Sono  altresi' imprese
turistiche  quelle  che esercitano attivita' locali e territoriali di
noleggio,  di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le
mere attivita' di distribuzione di titoli di viaggio.
    5)  Attivita'  organizzate per la gestione di infrastrutture e di
esercizi   ed   attivita'   operanti,   per   fini  esclusivamente  o
prevalentemente   turistici,  nei  servizi,  nei  trasporti  e  nella
mobilita'  delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative,
nonche'  nella  valorizzazione  e  nella  fruizione  delle tradizioni
locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il
termalismo,   e  delle  specialita'  artistiche  ed  artigianali  del
territorio.   Fra  tali  attivita'  sono  ricomprese  le  imprese  di
trasporto  passeggeri  con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di
tipo  dedicato,  di  noleggio di mezzi atti a permettere la mobilita'
dei  passeggeri,  di  indirizzo  sportivo-ricreativo  ad alta valenza
turistica,    quali    ad    esempio    i    campi    da    golf,   e
turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi
naturalistici,  nonche'  gli esercizi di somministrazione di cui alla
legge  25  agosto  1991,  n. 287, facenti parte dei sistemi turistici
locali  e  concorrenti  alla  formazione  dell'offerta turistica, con
esclusione comunque delle mense e spacci aziendali.
  Sono  altresi'  imprese  turistiche  di montagna anche le attivita'
svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato
e  di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo
come  strumento  a  sostegno  dell'imprenditorialita' turistica della
montagna intesa nel suo complesso.
    6)   Altre  attivita'  individuate  autonomamente  dalle  diverse
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
  Oltre  a  quanto  previsto  nei sei punti precedenti si definiscono
attivita'  turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma
di   impresa,  consistenti  in  prestazioni  di  servizi  indirizzati
specificamente  alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze
culturali  e  naturalistiche,  dei  prodotti  e  delle  potenzialita'
socio-economiche  del  territorio ed a particolari segmenti di utenza
turistica,    quali    il   turismo   equestre,   la   pesca-turismo,
l'ittiturismo,     il    turismo    escursionistico,    il    turismo
eno-gastronomico,   il  diving,  il  turismo  giovanile,  il  turismo
sociale, ecc.
  Per  quanto  riguarda  specificatamente le attivita' di accoglienza
non  convenzionale  e  le  attivita' ricettive gestite senza scopo di
lucro,  esse sono rappresentate dalle attivita' turistiche come sopra
individuate  svolte  normalmente non in forma di impresa da singoli o
da associazioni senza scopo di lucro.
  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
le  diverse  tipologie di attivita' non convenzionali ricettive e non
ricettive, sulla base delle specificita' del proprio territorio.
  In  termini  generali  e senza esclusione le attivita' ed i servizi
turistici:
    devono  garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
abbattimento  delle  barriere  architettoniche, la fruizione anche ai
turisti con disabilita' e/o con limitate capacita' motorie;
    devono   rispettare  le  normative  volte  alla  tutela  ed  alla
sicurezza   del   cliente,   alle   garanzie  nel  rapporto  servizio
proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilita' ambientale;
    devono  garantire  l'applicazione  delle  condizioni  normative e
salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
    c) Criteri  e  modalita'  dell'esercizio  su  tutto il territorio
nazionale  delle  imprese  turistiche  per  le  quali  si  ravvisa la
necessita' di standard omogenei e uniformi.
  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente  gli  standard minimi comuni delle attivita' di impresa
di cui al punto b).
    d) Standard  minimi  di  qualita'  delle camere d'albergo e delle
unita'   abitative  delle  residenze  turistico-alberghiere  e  delle
strutture ricettive in generale.
  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente  gli  standard  minimi  comuni di qualita' delle camere
d'albergo     e    delle    unita'    abitative    delle    residenze
turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
    e) Standard  minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese
turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive.
  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a
determinare  concordemente  e  unitariamente  gli  standard minimi di
qualita'  dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
criteri  relativi  alla  classificazione  delle  strutture ricettive,
nonche'  individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento
delle strutture esistenti.
    f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare
ad eventuali cauzioni.
  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente  gli  standard  minimi  comuni  per  l'esercizio  delle
agenzie  di  viaggio,  delle  organizzazioni e delle associazioni che
svolgono  attivita'  similare, nonche' il livello minimo e massimo da
applicare  ad  eventuali  cauzioni.  Le  agenzie  di viaggio svolgono
attivita' di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi,
compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonche'
l'intermediazione  del  soggiorno all'interno di strutture ricettive,
con esclusione della mera locazione immobiliare.
  Permane  l'obbligo  per le nuove agenzie di viaggio di non adottare
denominazioni  che  possano ingenerare confusione nel consumatore ne'
nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
    g) Requisiti  e  modalita'  di  esercizio  su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche.
  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente,  disciplinano  ed  accertano  i  requisiti  comuni per
l'esercizio  delle  professioni turistiche tradizionali ed emergenti,
esercitate   in   forma   autonoma   e   curano   la   qualificazione
professionale,  organizzando  corsi  di  formazione  alle professioni
turistiche.  Particolare  attenzione  sara' prestata nella formazione
sulle tecniche di accoglienza.
    h)  Requisiti e standard minimi delle attivita' ricettive gestite
senza scopo di lucro.
  Sono  gli  stessi  di  quelli  previsti  dalla  lettera  d)  per le
strutture ricettive in generale.
  Nel caso di tipologie di attivita' turistiche individuate a livello
regionale,  esse  sono  disciplinate  dalla regione o dalla provincia
autonoma nella quale sono situate.
    i) Requisiti e standard minimi delle attivita' di accoglienza non
convenzionale.
    Come  per  il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti
dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.
  Anche  per  queste  attivita'  nel  caso  di tipologie di attivita'
turistiche  individuate  a  livello regionale, esse sono disciplinate
dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
    l)  Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative.
  Fermi  restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16
marzo  2001,  n.  88,  nel  rilascio  delle concessioni demaniali per
attivita'  turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni
di  gestione  dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per
attivita'  turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie
di  cui  sopra  si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni
demaniali  relative ad attivita' turistico-ricreative che interessano
aree diverse dagli arenili.
    m)  Standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico.
  Gli  standard  minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese
che  operano  nel  settore  del  turismo  nautico,  come definite dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 dicembre 1997, n. 509,
quali  fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i
porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, sentite le associazioni di
categoria.
    n) Criteri   uniformi   per   l'espletamento   degli   esami   di
abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente  i  criteri  uniformi  per l'abilitazione all'esercizio
delle  professioni  esercitate  in  forma  autonoma in relazione alla
tipologia professionale.
                               Art. 2.
  I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui
all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti
come segue:
    a)   il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale
fattore  di  sviluppo,  ripartisce le risorse finanziarie disponibili
per  i  diversi  interventi  in  favore delle imprese turistiche, ivi
comprese  le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle
provenienti   e   collegate   all'utilizzo   dei   fondi  comunitari,
assicurando  l'assegnazione  alle  stesse imprese di quote di risorse
almeno  pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con
particolare  riferimento  all'utilizzo  di  fondi  comunitari il CIPE
valuta  l'attivazione  di  iniziative  dirette  e  specifiche  mirate
all'adozione  di  misure e strumenti, di natura anche intersettoriale
e/o  infrastrutturale,  volte  a  favorire lo sviluppo dell'attivita'
economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi
di piu' vasta portata;
    b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata
a   livello  nazionale  dall'ENIT,  previa  intesa  con  le  regioni,
attraverso   le   varie   forme   di   comunicazione   mediatica,  la
partecipazione    a   manifestazioni   internazionali   di   rilievo,
l'informazione  turistica  diretta  o  indiretta.  L'ENIT coordina le
proprie  attivita'  di  promozione all'estero con le attivita' svolte
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
    c) in  ogni  provvedimento  di  sostegno o di incentivazione allo
sviluppo  del  comparto  turistico, sia di nuova adozione che gia' in
essere,  adottato  anche  mediante l'utilizzo di fondi comunitari, e'
opportuno  che  venga  favorito,  attraverso  formule  di particolare
agevolazione  o  valutazione,  lo  sviluppo di aggregazioni, sistemi,
reti  e altre modalita' connettive di attivita' imprenditoriali anche
diverse,  collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel
settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
    d) la  programmazione  della realizzazione di infrastrutture, sia
specificatamente  turistiche  sia  utili  a migliorare la fruibilita'
turistica   dei   territori,  tiene  conto  delle  esigenze  e  delle
possibilita' di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
    e) le  diverse  amministrazioni centrali, le regioni, le province
autonome  di  Trento  e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti
nel  settore e gli enti e le societa' che gestiscono infrastrutture e
servizi    partecipano    attivamente   all'attivita'   di   costante
aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di
cui  all'art.  4  della  legge,  anche  attraverso  l'uso  di sistemi
informatici.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano
collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
    f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e
comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione
di  infrastrutture  turistiche  di valenza nazionale, anche di natura
informatica,  ed  allo  sviluppo  diretto  o  indiretto  di attivita'
economiche nel settore del turismo.
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino