IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983,
n. 939, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione terza del 16 aprile 2002;
  Considerato  che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384,
e' necessario individuare con apposito provvedimento i beni e servizi
con i correlati limiti di importo per le singole voci di spesa la cui
acquisizione  puo' essere eseguita con procedura in economia da parte
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento

  1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i
limiti  di  spesa  e  le  procedure  da seguire per l'acquisizione in
economia    di    beni   e   servizi   da   parte   degli   organismi
dell'Amministrazione della difesa.
  2. Le acquisizioni in economia possono essere eseguite soltanto per
i  beni  e servizi per i quali non sia disponibile alcuna convenzione
quadro  stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 13 dicembre 1999,
n.  488,  che  stabilisce l'obbligo per le amministrazioni centrali e
periferiche  dello  Stato  di  approvvigionare i beni e servizi per i
quali  siano  disponibili  tali  convenzioni  mediante  adesione alle
stesse.
  3.   Per  l'esecuzione  dei  lavori  in  economia  resta  ferma  la
disciplina  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554, nonche' la disciplina di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.