IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  84,  recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del 7 gennaio 1998, e successive modifiche
ed  integrazioni,  recante:  "Nuove  norme relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione
del   RIBOR  con  l'EURIBOR  quale  pagamento  di  indicizzazione  di
strumenti e rapporti giuridici";
  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  16 febbraio 1999,
recante:  "Fissazione  del  saggio di interesse sui mutui della Cassa
depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile
2000, recante: "Approvazione delle gradua-torie relative ai programmi
di  riqualificazione  urbana e sviluppo sostenibile del territorio di
cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998";
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
luglio  2002,  recante:  "Determinazione  del saggio di interesse sui
mutui  a  tasso  fisso,  fisso  con  diritto  di  estinzione parziale
anticipata e a tasso variabile";
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Determinazione del saggio di interesse
                       sui mutui a tasso fisso
  1.  Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi
di  interesse  in  ragione d'anno, determinati secondo il criterio di
calcolo giorni 360/360, sono fissati:
    al  4,60  per  cento  per i mutui a tasso fisso con durata fino a
dieci anni;
    al  4,90  per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore
di dieci anni fino a quindici anni;
    al  5,10  per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore
di quindici anni fino a venti anni.
  2.  I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto
per il finanziamento:
    a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali
e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;
    b) delle   spese   di  investimento  inserite  nei  programmi  di
riqualificazione  urbana  e di sviluppo sostenibile del territorio di
cui  agli allegati A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 19 aprile 2000;
    c) delle  spese di investimento dei comuni con popolazione fino a
5.000    abitanti   destinate   all'esercizio   coordinato,   tramite
convenzione  ex  art.  30  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, di funzioni o servizi;
    d) delle  spese di investimento destinate all'esercizio associato
o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunita' montane, isolane
o  di  arcipelago,  unioni  di  comuni  o  associazioni intercomunali
costituite   in   attuazione  dei  programmi  regionali  di  riordino
territoriale  di  cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
  3.  Il  tasso  fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto
quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.