IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visti l'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge 29 giugno 1933, n. 860 e l'art. 4 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, con i quali il Sindacato obbligatorio marittimo, istituito con regio decreto 19 dicembre 1929, n. 2167, ha assunto la denominazione di Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava la "Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie" di Trieste tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali; Visti gli atti della gestione liquidatoria della "Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie" di Trieste; Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 1.280.532.812 (Euro 661.340,01); Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della "Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie" di Trieste e' chiusa a tutti gli effetti.