IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Visto  il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, con legge 29 novembre
1952,  n.  2388,  con il quale e' stato istituito l'Ente nazionale di
previdenza   ed   assistenza   per   i  lavoratori  dello  spettacolo
"E.N.P.A.L.S.";
    Vista   la   legge   4   dicembre  1956,  n.  1404  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  soppressione  e la
liquidazione  degli  enti  di  diritto pubblico sotto qualsiasi forma
costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante
la  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo"  in base al quale il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Vista  la  legge  20  marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul
riodinamento  degli  enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro del
personale dipendente;
    Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 aprile  1977 con il quale e' stata resa autonoma la gestione ed il
servizio  di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.L.S. e con il quale e'
stato   nominato  il  commissario  straordinario  per  la  temporanea
gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'ente;
    Vista  la  legge  29 giugno  1977,  n.  349,  art. 2, la quale ha
stabilito che il commissario straordinario dell'E.N.P.A.L.S. resta in
carica,  per  la  gestione delle residue funzioni previdenziali, fino
alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria;
    Visto  l'art.  77  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, che ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
    Vista  la  legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data
del   30   giugno   1981  la  definitiva  cessazione  delle  gestioni
commissariali;
    Visti  gli  atti  della gestione liquidatoria dell'E.N.P.A.L.S. -
Gestione sanitaria;
    Accertato  che  le  operazioni  di  liquidazione  della  predetta
Gestione sanitaria sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13
della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del
patrimonio della Gestione medesima;
    Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa della
gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un disavanzo
finale di liquidazione di L. 4.217.043.535 (Euro 2.177.921,23);
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione  del  patrimonio  dell'E.N.P.A.L.S.  -  Gestione
sanitaria e' chiusa a tutti gli effetti.