IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista   la   legge  4 dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
    Vista  la  legge  20 marzo 1975, n. 70, art. 2, comma 3, ai sensi
della  quale,  le operazioni di chiusura della gestione ai fini della
liquidazione dell'ente furono attribuite all'ex ufficio liquidazioni,
ora  Ispettorato  generale  per  la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977,
n.  431,  con il quale l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e
scolastiche  e'  stato  soppresso  e  messo  in  liquidazione  con le
modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396  con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e' stato denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Visto  il  decreto-legge  30 luglio  1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo;
    Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
    Accertato  che  le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale
per  le  biblioteche  popolari e scolastiche sono state ultimate, per
cui,  a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi
chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
    Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa della
gestione  liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo
finale di liquidazione L. 5.860.343.916 (Euro 3.026.615,05);
    Atteso  che  per  l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La   liquidazione  del  patrimonio  dell'Ente  nazionale  per  le
biblioteche popolari e scolastiche e' chiusa a tutti gli effetti.