(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   CONTROLLATA "SAN COLOMBANO AL LAMBRO" O "SAN COLOMBANO".
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro"
o "San Colombano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per
le  seguenti  tipologie:  "Rosso" (anche nella tipologia frizzante) e
"Bianco" (anche nella tipologia frizzante).
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  a denominazione di origine controllata "San Colombano al
Lambro"  o "San Colombano", devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
      "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:
        croatina: 30-50%;
        barbera: 25-50%;
        uva rara: fino ad un massimo del 15%;
    Possono  inoltre concorrere, alla produzione di detto vino, anche
le  uve  a  bacca nera provenienti da uve di vitigni raccomandati e/o
autorizzati  per  le  province  di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei
vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del
15% sul totale.
      "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:
        chardonnay: minimo 50%;
        pinot nero: minimo 10%.
    Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve  a  bacca  bianca provenienti da uve di vitigni, raccomandati e/o
autorizzati  per  le  province  di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei
vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del
15% sul totale, con esclusione dei vitigni aromatici.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    Le  uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di
origine  controllata  "San  Colombano  al  Lambro" o "San Colombano",
devono  essere  prodotte  esclusivamente  nella  zona  collinare  che
comprende  parte  del  territori  amministrativi  dei  comuni di: San
Colombano al Lambro in provincia di Milano, Graffignana e Sant'Angelo
Lodigiano  in  provincia di Lodi, Miradolo Terme e Inverno Monteleone
in provincia di Pavia.
    Tale  zona  e'  cosi' delimitata: partendo dal Km 16 della strada
provinciale  che  esce da San Colombano al Lambro, il limite prosegue
lungo  questa  in  direzione sud fino ad incrociare in prossimita' di
Mostiola  la  strada statale n. 234 Casalpusterlengo - Pavia al Km 27
segue  la strada statale verso ovest (Pavia) ed in prossimita' del Km
23.900  prosegue  per  la  strada  che costeggia la strada statale in
direzione di Pavia, dopo i primi 400 metri, piega quindi verso nord e
poi  verso  nord-ovest  fino  a  raggiungere  il  centro  abitato  di
Miradolo,  lo  attraversa  e sempre in direzione nord-ovest, prosegue
per  la  strada  che  raggiunge  Monteleone,  attraversa  tale centro
abitato  e,  comprendendo  la  localita'  di Palazzola di Monteleone,
attraversa  tale  centro  abitato e, sul proseguimento, 150 m dopo il
centro  di  Invernino,  segue  la  strada  interpoderale  Perduta  in
direzione  est  e  poi  nord,  fino  ad  incrociare  la strada che da
Monteleone  conduce  a  Graffignana;  continua  in  direzione  est su
quest'ultima  fino  ad  incrociare  in  prossimita'  della Cascina da
Zerbi,  la roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino
ad  incontrare  la  strada  Graffignana  - San Colombano al Lambro in
prossimita'  del Km 37.500, prosegue lungo questa verso San Colombano
al  Lambro, attraversa il centro abitato per raggiungere in uscita il
Km 16 della strada provinciale da dove e' iniziata la delimitazione.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "San
Colombano   al   Lambro"  o  "San  Colombano"  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle  uve,  al  mosto  ed  ai  vini  le specifiche caratteristiche di
qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai fini dell'iscrizione
nell'albo  dei  vigneti  di  cui  all'art. 15 della legge 10 febbraio
1992,  n.  164,  unicamente  i  vigneti collinari e pedecollinari ben
esposti con equilibrata proporzione di sabbia, limo e argilla, mentre
sono  da  escludere  in  particolare  i  fondi  valle ed i terreni in
pianura.
Densita' d'impianto.
    Fermo  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  e  i
reimpianti  dovranno essere composti da un numero di ceppi per ettaro
non inferiore a 2500. I vigneti di nuovo impianto o di reimpianto per
la   produzione   della   denominazione  d'origine  controllata  "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano" recante la menzione di "vigna"
seguita  dal  toponimo,  dovranno avere un numero di ceppi per ettaro
non inferiore a 3300.
Forme di allevamento e sesti d'impianto.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli  generalmente  usati  nella  zona  o
comunque atti a non modificare le caratteristiche dei vini: spalliera
semplice  o  doppia,  pergola  a  tetto inclinato, Casarsa GDC. Per i
vigneti  di  nuovo  impianto  o di reimpianto per la produzione della
denominazione  d'origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San
Calombano",  recante  la  menzione  "vigna"  seguita dal toponimo, le
forme  di  allevamento  consentite sono: spalliera semplice o doppia,
cordone speronato basso e Casarsa.
    I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
    La regione Lombardia puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
    La  potatura,  in  relazione  ai  suddetti sistemi di allevamento
della vite, deve essere corta.
Irrigazione e forzatura.
    E' vietata ogni tipo di forzatura.
    E'  ammessa  l'irrigazione  di  soccorso,  a  condizione  che sia
effettuata in modo da non alterare la tipicita' del vino.
   Resa ad ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale.
    La  resa  massima  di  uva a ettaro in coltura specializzata e il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo delle uve destinate
alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano" sono:

=====================================================================
                                                      | T/ha  | vol%
=====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:    |  11   | 10,5
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:   |  11   | 10,5

    La  resa  massima  di  uva a ettaro in coltura specializzata e il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo delle uve destinate
alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San
Colombano  al  Lambro"  o "San Colombano" recante la menzione "vigna"
seguita dal toponimo, sono:

=====================================================================
                                                           |T/ha|vol%
=====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:         | 11 |11,5
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso riserva: | 10 | 12
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:        | 11 | 11

    Anche  in  annate  favorevoli,  la  produzione  di uva per ettaro
dovra'  essere  riportata,  nei  limiti  sopra  indicati,  purche' la
produzione  globale  di  uva  del  vigneto non superi del 20% le rese
prestabilite.
    La  regione  Lombardia  annualmente,  prima della vendemmia e con
proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria
e  il  parere  del Consorzio di Tutela, tenuto conto delle condizioni
ambientali  di  coltura,  puo' stabilire un limite massimo di uva per
ettaro  inferiore  a quello fissato dal presente disciplinare dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali  -  Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini e alle
Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano,
Pavia e Lodi.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
Zona di vinificazione e imbottigliamento.
    Le  operazioni  di  vinificazione,  elaborazione e invecchiamento
devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei
comuni  di  San  Colombano  al  Lambro  in  provincia  di  Milano, di
Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Miradolo
Terme, Inverno e Monteleone e Chignolo Po in provincia di Pavia.
    Le  operazioni  per  la  elaborazione  dei  vini  frizzanti  sono
autorizzate anche nell'ambito delle province di Piacenza e Pavia.
    Tuttavia  e' consentito che suddette operazioni di vinificazione,
elaborazione  e  invecchiamento  siano  effettuate in cantine situate
fuori  dalla  zona di produzione delle uve - ma a non piu' di 3 Km in
linea  d'aria  dal  confine  della  stessa - e che siano pertinenti a
conduttori  di  vigneti  ammessi  alla  produzione  dei  vini  di cui
all'art. l.
    La  deroga,  come sopra prevista, e' concessa dal Ministero delle
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  -  sentita  la Regione interessata e
comunicata   all'Ispettorato  repressione  frodi  e  alle  Camere  di
commercio competenti per territorio.
Arricchimento e colmatura.
    E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui
all'atrt.   1,   nei  limiti  stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e
nazionali.
    E'  ammessa  la  colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa
denominazione di origine, di uguale colore e varieta' di vite, ma non
soggetti  ad  invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5% per la
complessiva durata dell'invecchiamento.
Elaborazione.
    Nella   vinificazione   sono   ammesse   le  pratiche  enologiche
tradizionali,  leali  e  costanti,  pur  tenendo opportunamente conto
degli  adeguamenti  tecnologici  e  della ricerca atte a conferire ai
vini derivati le peculiari caratteristiche.
Resa uva-vino e vino-ettaro.
    La   resa   massima   dell'uva   in  vino,  compreso  l'eventuale
arricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro, sono:

=====================================================================
                                                    |uva/vino %|Hl/ha
=====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:  |    70    | 77
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco: |    70    | 77

  La  resa  massima  dell'uva in vino e la produzione massima di vino
per   ettaro   delle   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San
Colombano" recante la menzione "vigna" seguita dal toponimo, sono:

=====================================================================
                                                    |uva/vino %|Hl/ha
=====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:  |    70    | 77
---------------------------------------------------------------------
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso   |          |
riserva:                                            |    70    | 70
---------------------------------------------------------------------
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco: |    70    | 77

    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non
il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto alla denominazione di origine
controllata.  Oltre  il  75%  decade per tutto il prodotto il diritto
alla denominazione di origine controllata.
               Invecchiamento, immissione al consumo.
    Il  vino a denominazione di origine controllata "San Colombano al
Lambro"  o "San Colombano" Bianco recante la menzione "vigna" seguita
da  toponimo,  prodotto  nel rispetto del presente disciplinare, puo'
essere  affinato  anche  in  legno  e  immesso  al consumo dopo avere
maturato  almeno  tre  mesi  di  affinamento in bottiglia a decorrere
dalla data di imbottigliamento.
    Il  vino a denominazione di origine controllata "San Colombano al
Lambro"  o  "San Colombano" Rosso recante la menzione "vigna" seguita
da  toponimo,  prodotto  nel  rispetto del presente disciplinare, puo
essere affinato anche in legno e immesso al consumo a decorrere dal 1
settembre  dell'anno successivo alla vendemmia avendo maturato almeno
tre mesi di affinamento in bottiglia.
    Il  vino a denominazione di origine controllata "San Colombano al
Lambro"  o  "San  Colombano"  recante  la menzione "vigna" seguita da
toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, se immesso
al  consumo  dopo  un  periodo  di  invecchiamento  obbligatorio  non
inferiore  ai  24  mesi,  a  partire  dal  1  novembre  dell'anno  di
produzione  delle  uve, di cui almeno 12 in recipienti di legno, puo'
fregiarsi del termine "Riserva".
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  a  denominazione  d'origine controllata "S. Colombano al
Lambro"  o "San Colombano" all'atto dell'immissione al consumo devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
      "San Colombano al Lambro" o "San Calombano" Rosso:
        colore: rosso rubino di varia intensita';
        odore: vinoso, caratteristico;
        sapore:   asciutto  o  abboccato,  sapido,  fresco,  giovane,
tranquillo o vivace;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
      "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:
        colore: paglierino o paglierino piu' o meno intenso;
        odore: delicato, caratteristico;
        sapore:   armonico,   talvolta  abboccato,  fresco,  giovane,
tranquillo o vivace;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    I  vini  a  denominazione di origine controllata "S. Colombano al
Lambro"  o  "San  Colombano  con  la  menzione  "vigna"  seguita  dal
toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:
        colore: rosso rubino intenso;
        odore: vinoso, caratteristico;
        sapore: sapido, tranquillo, fine, di corpo, secco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22 g/l;
      "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso Riserva:
        colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;
        odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
        sapore: sapido, tranquillo, armonico, di corpo, secco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22 g/l;
      "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:
        colore: paglierino;
        odore: delicato, caratteristico;
        sapore:   secco,  armonico,  fresco,  giovane,  tranquillo  o
vivace;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% voI;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15 g/l.
    Per  i  vini a denominazione di origine controllata "S. Colombano
al  Lambro"  o  "San  Colombano"  con la menzione "vigna" seguita dal
toponimo,  e'  consentita la conservazione in recipienti di legno; il
sapore  di  tali  vini  puo' rilevare lieve sentore (o percezione) di
legno.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - modificare, con proprio decreto, i limiti di acidita' totale e
dell'estratto secco netto sopra indicati.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
Qualificazioni.
    Alla  denominazione  di  origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore
e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Annata.
    Nella presentazione e designazione dei vini puo' essere riportata
l'indicazione dell'annata della vendemmia da cui il vino deriva; tale
indicazione  e'  obbligatoria  per i vini recanti la menzione "vigna"
seguita dal relativo toponimo, e dalla specificazione riserva.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
Volumi nominali.
    I  vini di cui all'art. 1 recanti la menzione "vigna" seguita dal
toponimo,  devono  essere posti in vendita in recipienti di capacita'
fino ai cinque litri.
Tappatura e recipienti.
  Tutti  i  vini  della  denominazione  di  origine  controllata "San
Colombano al Lambro" o, "San Colombano" se confezionati in recipienti
inferiori  a  cinque  litri, devono essere immessi al consumo solo in
bottiglie di vetro e con tappo raso bocca.
  L'uso  del  tappo  di sughero raso bocca e' obbligatorio per i vini
recanti la menzione "vigna".