IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il consiglio dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana"; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del2 giugno e del 27 dicembre 2003 e' determinato in 10.000 unita', cosi ripartito nelle cinque classi: Cavaliere di Gran Croce n. 30 Grande Ufficiale n. 200 Commendatore n. 1.040 Ufficiale n. 1.800 Cavaliere n. 6.930 La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.