IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  consiglio  dell'Ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  numero  massimo delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della
Repubblica  italiana"  che potranno essere complessivamente conferite
nelle ricorrenze del2 giugno e del 27 dicembre 2003 e' determinato in
10.000 unita', cosi ripartito nelle cinque classi:

    Cavaliere di Gran Croce n.     30
    Grande Ufficiale        n.    200
    Commendatore            n. 1.040
    Ufficiale               n. 1.800
    Cavaliere                n. 6.930

  La  ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari  Ministeri,  del  numero  di onorificenze stabilito dal presente
decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  a  norma  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.