IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1
gennaio  1993  eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi
di monopolio;
    Visto  l'art.  28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n. 331,
convertito  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
    Visto  l'art.  1  del  decreto  ministeriale  28  febbraio  1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50
del  1  marzo  1997,  che  fissa  al  58 per cento l'aliquota di base
dell'imposta di consumo delle sigarette;
    Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29  settembre 1997, n. 328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
    Visto   il  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001  che  fissa
nell'allegata  tabella  A,  la  ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, recanti
misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
    Considerato   che  in  base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette,  la  classe  di prezzo piu'
richiesta  nel  corso  del  2002  e'  stata  quella  di  euro 109 per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
si  applica  l'aliquota  di  base prevista dall'art. 28, comma 1, del
decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito dalla legge 29
ottobre  1993  n.  427,  nella  misura  del  58  per  cento stabilita
dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997;
    Considerato  che, per le altre sigarette, l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari  al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base)  e  dell'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
    Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7 marzo 1985, n. 76, nella
tabella allegato A, che sostituisce la tabella allegato A del decreto
direttoriale  19  dicembre 2001 e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio
2003,  per  chilogrammo  convenzionale, la ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico delle sigarette.
    Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, entra in vigore il 1 gennaio 2003.
      Roma, 19 dicembre 2002
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziario,  registro  n. 7
Economia e finanze, foglio n. 83