(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B

                LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
                      TIPO DI CONTRATTO
      (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1)..................................... di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da (2)..........................
in persona di ...............................) concede in locazione
al/ alla sig. (1) .................................................
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) ...
....................... (assistito/a da (2)........................
in persona di .....................................................
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unita' immobiliare  posta
in ................ via ....................... n. ...... piano ...
scala ...... int. ...... composta di n. ..... vani, oltre cucina  e
servizi,  e  dotata  altresi'   dei  seguenti   elementi  accessori
(indicare   quali:  solaio,  cantina,  autorimessa  singola,  posto
macchina in comune o meno, ecc.) ..................................
...................................................................
...................................................................
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto
dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprieta' ............ riscaldamento .........
acqua .................. altre ....................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge  11 luglio
1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unita' immobiliare
b) codice fiscale della LOCATRICE
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
...................................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
...................................................................
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O
DELL'UNITA' IMMOBILIARE ...........................................
La locazione e' destinata ad uso esclusivo di abitazione del
CONDUTTORE e dei suoi familiari e conviventi che  attualmente  sono
...................................................................
...................................................................
Il  CONDUTTORE  si  impegna   a   comunicare  alla  LOCATRICE  ogni
successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra
indicato.
La locazione e' regolata dalle pattuizioni seguenti.

                             Articolo 1
                              (Durata)

Il  contratto e' stipulato per la durata di anni ............... (5),
dal  ...............  al  ............. e alla prima scadenza, ove le
parti  non  concordino  sul  rinnovo  del  medesimo,  e senza che sia
necessaria  disdetta  per finita locazione, il contratto e' prorogato
di  diritto di due anni, fatta salva la facolta' di disdetta da parte
della  LOCATRICE che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo  stesso  le  opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98,
ovvero  vendere  l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui
al  citato  articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale
ciascuna  parte  ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove   condizioni   o  perla  rinuncia  al  rinnovo  del  contratto,
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra  parte  almeno  sei  mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente alle stesse
condizioni.
Nel  caso  in  cui  la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilita'
dell'unita'  immobiliare  alla  prima  scadenza e non l'adibisca, nel
termine  di  dodici  mesi  dalla  data  in  cui  ha riacquistato tale
disponibilita',  agli  usi  per  i quali ha esercitato la facolta' di
disdetta,  il  CONDUTTORE  ha  diritto  al ripristino del rapporto di
locazione  alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o,
in  alternativa,  ad  un  risarcimento  pari  a  trentasei mensilita'
dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

                             Articolo 2
                              (Canone)

A.  Il  canone annuo di locazione e' convenuto in euro .............,
importo  che  il  CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio
della    LOCATRICE    ovvero    a   mezzo   di   bonifico   bancario,
ovvero.............,  in  n.  ........ rate eguali anticipate di euro
............... ciascuna, alle seguenti date ..................(4)
Le  parti  si  danno reciprocamente atto che il canone e' determinato
fra  i  valori  minimi e massimi risultanti dall'Accordo territoriale
stipulato   tra  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  della
proprieta'  e dei conduttori relativo al Comune di ..................
depositato  presso  detto Comune il ........... prot ............. ed
inoltre  che detto canone e' conforme a quanto stabilito dall'Accordo
integrativo  stipulato  in .............. il ................. tra la
LOCATRICE  e  le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e
dei                                                        conduttori
......................................................del  Comune  di
............................
Nel caso in cui nel predetto Accordo territoriale e/o integrativo sia
previsto,   il   canone   e'   aggiornato  annualmente  nella  misura
contrattata  del  .................... che comunque non puo' superare
il 75% della variazione Istat.
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto
di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, e' convenuto
in euro ...................... importo che il CONDUTTORE si obbliga a
corrispondere  nel  domicilio  della  LOCATRICE  ovvero  a  mezzo  di
bonifico  bancario,  ovvero  ...............  in n. ..... rate eguali
anticipate  di  euro  ................  ciascuna,  alle seguenti date
.....................(4)
Nel  caso  in  cui  nel  predetto  decreto sia previsto, il canone e'
aggiornato  annualmente  nella misura contrattata del ..............,
che comunque non puo' superare il 75% della variazione Istat. (6)

                             Articolo 3
                        (Deposito cauzionale)

A   garanzia   delle  obbligazioni  tutte  che  assume  col  presente
contratto,  il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con
la  firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di
euro  ...............pari  a  ...........  mensilita' del canone, non
imputabile  in  conto  canoni  e  produttiva  -  salvo  che la durata
contrattuale  minima  non  sia  superiore  ad  anni quattro, ferma la
proroga   del   contratto   per  anni  due  -  di  interessi  legali,
riconosciuti  al  CONDUTTORE ai termine di ogni anno di locazione. Il
deposito cauzionale come sopra costituito viene reso ai termine della
locazione,  previa  verifica  sia dello stato dell'unita' immobiliare
sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia ........................................(4)

                             Articolo 4
              (Quote di ripartizione di spese ed oneri)

La  LOCATRICE  dichiara  che  la  quota di partecipazione dell'unita'
immobiliare  locata  e  delle  relative pertinenze al godimento delle
parti  e  dei  servizi  comuni e' determinata nelle misure di seguito
riportate,  che  il  CONDUTTORE  approva ed espressamente accetta, in
particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali .......................
b) spese ascensore ......................
c) spese riscaldamento ..................
d) spese condizionamento ................
e) ......................................
f) ......................................
g) ......................................

La   LOCATRICE,   esclusivamente   in   caso  di  interventi  edilizi
autorizzati  o  di  variazioni catastali o di mutamento nel regime di
utilizzazione  delle  unita'  immobiliari o di interventi comportanti
modifiche  agli  impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote
di   ripartizione   delle   spese   predette,  dandone  comunicazione
tempestiva   e   motivata   al   CONDUTTORE.  Le  nuove  quote,  cosi
determinate,  vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo
a quello della variazione intervenuta.
In  caso  di  disaccordo  con  quanto  stabilito  dalla LOCATRICE, il
CONDUTTORE   puo'  adire  la  Commissione  di  conciliazione  di  cui
all'articolo  6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 2, della legge 431/98, e
costituita  con  le  modalita'  indicate all'articolo 20 del presente
contratto.

                             Articolo 5
              (Spese ed oneri a carico del conduttore)

Sono  a  carico  del  CONDUTTORE,  per le quote di competenza esposte
all'articolo  4,  le  spese che in base alla Tabella oneri accessori,
allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il
presente  contratto  costituisce  l'allegato  B  - risultano a carico
dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano
di aver avuto piena conoscenza.
Il  pagamento  degli  oneri  anzidetti  deve  avvenire  -  in sede di
consuntivo   -  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Prima  di
effettuare  il  pagamento,  il  conduttore  ha  diritto  di  ottenere
l'indicazione  specifica  delle  spese  anzidette  e  dei  criteri di
ripartizione.  Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite
organizzazioni   sindacali   -   presso   il   locatore   (o  il  suo
amministratore  o  l'amministratore  condominiale, ove esistente) dei
documenti  giustificativi  delle  spese  effettuate.  Insieme  con il
pagamento  della  prima  rata del canone annuale, il conduttore versa
una  quota  di  acconto  non  superiore  a  quella  di  sua spettanza
risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

                             Articolo 6
          (Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)

Sono  interamente  a  carico  del  CONDUTTORE i costi sostenuti dalla
LOCATRICE      per      la      fornitura      dei     servizi     di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento   dei  quali  l'immobile
risulti   dotato,  secondo  quanto  previsto  dalla  Tabella  di  cui
all'articolo  precedente.  Il CONDUTTORE e' tenuto al rimborso ditali
    costi, per la quota di sua competenza di cui all'articolo 4.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla
LOCATRICE,  per le spese che quest'ultima sosterra' per tali servizi,
una  somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente.
E'  in  facolta'  della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un
maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel
costo  dei  servizi,  salvo conguaglio, che deve essere versato entro
sessanta   giorni  dalla  richiesta  della  LOCATRICE,  fermo  quanto
previsto  al  riguardo  dall'articolo  9 della legge n. 392/78. Resta
   altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per  la  prima annualita', a titolo di acconto, tale somma da versare
e'  di  euro.........................  da  corrispondere in .........
                    rate alle seguenti scadenze:
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
                        salvo conguaglio. (7)

                             Articolo 7
                (Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte  le  spese  di  bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a
                       carico del CONDUTTORE.
La  LOCATRICE  provvede  alla  registrazione  del  contratto, dandone
                       notizia al CONDUTTORE.
   Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla meta'.
Le  parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle
organizzazioni  sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della
                   stipula del contratto medesimo.

                             Articolo 8
                             (Pagamento)

Il  CONDUTTORE  si  impegna  ad effettuare il pagamento degli importi
dovuti  ai  sensi  di  quanto  previsto agli articoli 4 e 5, il primo
giorno  del  mese/trimestre  (4)  di competenza, secondo le modalita'
stabilite dalla LOCATRICE Per quanto concerne i conguagli delle spese
    previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto
Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle
altre  spese  sopraddette,  trascorsi i termini di cui all'articolo 5
della  legge  n.  392/78,  da'  diritto alla LOCATRICE di chiedere la
risoluzione  del  contratto,  come  per  legge, oltre al risarcimento
                       degli eventuali danni.
In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro dovuto, il
CONDUTTORE  e'  tenuto  a  corrispondere  gli  interessi moratori, da
calcolarsi  ad  un  tasso  pari  a  quello d'interesse legale. Rimane
comunque  salvo  il  diritto  della  LOCATRICE  alla  risoluzione del
contratto,  col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla
                          medesima subito.
Il  pagamento  non puo' venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per
alcuna  ragione  o motivo, salvo restando il separato esercizio delle
                     proprie eventuali ragioni.
 Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

                             Articolo 9
                     (Risoluzione e prelazione)

Qualora  dovesse  intervenire  una  causa  che  possa  dar diritto al
CONDUTTORE  di  ottenere la risoluzione del contratto per inidoneita'
sopravvenuta  della  cosa locata a servire all'uso convenuto, che non
sia  imputabile ne' al CONDUTTORE ne' alla LOCATRICE, la LOCATRICE e'
tenuta  a  restituire  solo  la  parte  di corrispettivo anticipatole
proporzionale   al   periodo   di  mancato  godimento  da  parte  del
CONDUTTORE,  escluso  ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di
danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il conduttore ha facolta' di recedere per gravi motivi dal contratto,
previo  avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei
mesi prima.
La  vendita  dell'unita' immobiliare locata - in relazione alla quale
viene/non  viene  (4)  concessa  la  prelazione  al  CONDUTTORE - non
costituisce motivo di risoluzione del contratto.

                             Articolo 10
           (Cessione, sublocazione, comodato, successione)

E'  fatto  espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in
parte,  la  cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo
contratto;  di  consentire,  a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto
oggetto   del   presente  contratto  a  chicchessia.  Non  e'  quindi
consentito,  al  di  la' della breve ed occasionale ospitalita', dare
alloggio,  sia  pure  a  titolo  gratuito, a persone che non facciano
parte  del  nucleo  familiare, cosi come descritto nelle premesse del
presente  contratto.  L'inosservanza  del  presente  patto  determina
inadempimento  contrattuale  e consente alla LOCATRICE di chiedere la
risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell'articolo 1453 del Codice
civile.
Per la successione miei contratto si applica l'articolo 6 della legge
n  392/78,  nel  testo  vigente  a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 404/1988.

                             Articolo 11
                         (Uso e riparazioni)

Il  CONDUTTORE si obbliga ad usare l'unita' immobiliare locata con la
diligenza  del  buon  padre  di  famiglia, senza recare molestia agli
altri  conduttori  o  utilizzatori  dell'edificio,  e ad eseguire gli
interventi  di  manutenzione  ordinaria.  Sono  altresi' a carico del
CONDUTTORE  gli  interventi  resi  necessari  da  un uso negligente o
cattivo  dell'unita' immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il
CONDUTTORE  non  provveda  a  tali  interventi, vi puo' provvedere la
LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora  l'unita'  immobiliare  abbisogni di riparazioni non a carico
del CONDUTTORE, quest'ultimo e' tenuto a dare immediata comunicazione
scritta alla LOCATRICE della necessita' delle riparazioni stesse.
Oltre  ai  lavori  che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a
suo  carico,  sono  addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori
responsabili  le  spese  occorrenti  per riparare i danni prodotti da
colpa,  negligenza  o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e
di utilita' comuni.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto  ad  osservare,  nell'uso dei locali e dei
servizi  comuni,  le  prescrizioni  di legge o di regolamento emanate
dalle competenti autorita', tenendo ad esclusivo suo carico qualunque
sanzione  pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento
di   tale  suo  obbligo.  Deve  altresi'  osservare  le  disposizioni
contenute  nel  "Regolamento  dello  stabile"  o  nel "Regolamento di
condominio"  ove  esistente,  ovvero,  in  mancanza, nel "Regolamento
generale  per  gli  inquilini"  registrato per la provincia in cui si
trova  l'immobile,  dichiarando  il  CONDUTTORE  di avere avuto piena
conoscenza  di  quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione  dalla  LOCATRICE,  contestualmente  alla consegna delle
chiavi.
La  LOCATRICE  si riserva il diritto di far eseguire, sia all'interno
che   all'esterno   dell'unita'   immobiliare  oggetto  del  presente
contratto,  tutti  gli  interventi che si rendessero necessari, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.

                             Articolo 12
                             (Consegna)

Il  CONDUTTORE  dichiara  di  aver  visitato  i  locali oggetto della
locazione  e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso
convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per
quanto   riguarda  tutti  gli  impianti,  infissi  e  serramenti.  Il
CONDUTTORE  dichiara,  altresi', di essere perfettamente a conoscenza
dello  stato  di  fatto  e di diritto in cui detti locali si trovano,
esonerando   la   LOCATRICE   da   qualsiasi  obbligo  di  effettuare
adattamenti  di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative.
Il  CONDUTTORE  con  il  ritiro  delle chiavi prende consegna ad ogni
effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il ............. i
seguenti interventi:
.....................................................................
.................................................................
senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunche' rivendicare anche a
titolo   di  indennizzo  ovvero  il  CONDUTTORE  eseguira'  entro  il
.............. i seguenti interventi:
.....................................................................
................................................................
e  l'ammontare  della  spesa  relativa  (forfettariamente determinata
dalle  parti  consensualmente  in  euro  ...........................)
verra' dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora  si  tratti  di unita' immobiliare gia' occupata dal medesimo
CONDUTTORE,  il  CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali
oggetto  del  precedente contratto per abitarli sin dal .............
in  virtu' di contratto stipulato in data ...........................
e  di  non  avere  eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere
rappresentato  le  seguenti  carenze, il cui onere ricade per legge a
carico della LOCATRICE: ....................................... (8)

                             Articolo 13
                            (Riconsegna)

Alla  data  di  cessazione  del  contratto  il  CONDUTTORE riconsegna
puntualmente  alla  LOCATRICE  i  locali in normale stato d'uso sotto
pena  del  risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento
derivante  dall'uso  e  i  danni  attribuibili a mancati interventi a
carico   della   LOCATRICE   purche'  preventivamente  segnalati  dal
CONDUTTORE.  A  tal  fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto
della  riconsegna  dell'alloggio,  un  verbale di constatazione dello
stato dei luoghi e di riconsegna.

                             Articolo 14
                       (Modifiche e migliorie)

E'  vietato  al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica
nei  locali  locati  ed  agli  impianti di cui gli stessi sono dotati
senza  il  consenso  scritto  della  LOCATRICE  e modificarne, amiche
parzialmente,   la   destinazione   d'uso.   In  ogni  caso  tutti  i
miglioramenti  o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti
elettrici,  di  riscaldamento  ecc., rimangono, per patto espresso, a
beneficio  della  LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere
rimborso o indennizzo qualsiasi.

                             Articolo 15
                              (Divieti)

E'  vietato al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi
comuni,  nonche'  pone  fissi,  infissi,  targhe,  insegne,  tende di
qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unita' immobiliare
locatagli, salvo che a cio' non sia stato preventivamente autorizzato
dalla  LOCATRICE,  la quale si riserva in ogni caso la disponibilita'
dell'esterno  dell'immobile.  E' fatto altresi' divieto di installare
antenne  radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che
potra'  indicare  le  modalita'  di  installazione. In caso di unita'
immobiliare  sita  in  condominio,  vale  la  normativa  del relativo
regolamento condominiale.
Il  CONDUTTORE  prende  atto che e' assolutamente vietato entrare con
veicoli  di  qualsiasi  tipo  nei  cortile,  nei  viali  di accesso e
comunque  nelle  zone private circostanti il fabbricato, cosi come e'
vietato  far  sostare  veicoli  di sorta in tali zone, salvo espressa
autorizzazione della LOCATRICE.
In  caso  di unita' immobiliare sita in condominio, vale la normativa
del relativo regolamento condominiale.

            Articolo 16 .br: (Esonero di responsabilita)

Il  CONDUTTORE  e' costituito custode della cosa locata. Egli esonera
espressamente  la  LOCATRICE  da  qualsiasi responsabilita' per danni
diretti  ed  indiretti  che  potessero  derivargli  da fatti dolosi o
colposi  di  altri  conduttori  o  di terzi in genere. Resta ferma la
responsabilita'  della  LOCATRICE  per  i  danni  provocati  da fatti
colposi  dei  propri  dipendenti  nell'esercizio  delle mansioni loro
affidate.
Il  CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati
dai  propri  familiari,  dipendenti  o  da  tutte le persone che egli
ammette  temporaneamente  nei  locali.  Si  obbliga  inoltre a tenere
sollevata  ed  indenne  la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con
propria  colpa o dalle persone delle quali e' chiamato a rispondere e
derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricita'.

                             Articolo 17
                              (Servizi)

Il  CONDUTTORE  esonera  la  LOCATRICE  da  ogni  responsabilita' per
sospensioni   e/o   irregolarita'   dei   servizi  di  riscaldamento,
raffrescamento,  condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e
ascensore  dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento,  manutenzione  degli  impianti per il periodo necessario
per  l'effettuazione  di  tali interventi. La LOCATRICE si riserva il
diritto  di  non  fornire  il  servizio  di  portierato nei giorni di
riposo,  di  ferie  e  di  ogni altra assenza del portiere rientrante
nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonche' di
modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto  a  fruire,  se  forniti,  dei  servizi di
condizionamento,  raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti
per  l'erogazione  e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalita'
stabilite  all'articolo  6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non puo'
altresi'   esimersi   dall'obbligo   di   rimborsare   nelle   misure
contrattualmente  stabilite le spese poste a suo carico relative agli
altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il  CONDUTTORE  ha  diritto  di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalita'   di   gestione   dei   servizi   di   riscaldamento  e  di
condizionamento  d'aria.  Ha  inoltre  diritto  di intervenire, senza
voto,  sulle  deliberazioni  relative  alla modificazione degli altri
servizi comuni.
Quanto  stabilito  in  materia  di  condizionamento, raffrescamento e
riscaldamento  si  applica  anche  ove  si  tratti di edificio non in
condominio.  In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili,
delle  disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i
conduttori  si  riuniscono  in  apposita  assemblea,  convocata dalla
LOCATRICE o da almeno tre conduttori.

                             Articolo 18
                              (Visite)

La  LOCATRICE,  per  motivate  ragioni,  si riserva il diritto di far
visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il  CONDUTTORE si impegna altresi' a consentire la visita dell'unita'
immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di
risoluzione  del  presente  rapporto,  sia,  in caso di vendita, agli
aspiranti   acquirenti.  A  tal  fine  il  CONDUTTORE  si  obbliga  a
concordare  con  la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in
cui  consentire  la  visita,  l'orario  di  visita  verra'  del  pari
concordato,   e   sara'   comunque   compreso   nell'arco   di  tempo
intercorrente  tra  le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per
una durata di due ore.

                             Articolo 19
                           (Inadempimento)

Le  clausole  del presente contratto di cui agli articoli ...........
hanno  carattere essenziale si che, per patto espresso, la violazione
anche  di una sola delle clausole suddette da' diritto alla LOCATRICE
di  chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453
del Codice civile.

                             Articolo 20
                   (Commissione di conciliazione)

La  Commissione  di  conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto
del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   emanato   ai  sensi
dell'articolo  4, comma 2, della legge 431/98, e' composta al massimo
da  tre  membri  di  cui  due scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni  firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni,  rispettivamente,  del  locatore e del conduttore ed un
terzo  -  che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata  dai  due  componenti come sopra designati qualora gli stessi
ritengano di nominarlo.
La  richiesta  di  intervento  della  Commissione  non  determina  la
sospensione delle obbligazioni contrattuali

                             Articolo 21
                               (Varie)

A  tutti  gli  effetti  del  presente contratto, comprese la notifica
degli  atti  esecutivi,  e ai limiti della competenza a giudicare, il
conduttore  elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu'
non  li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del
Comune ove e' situato l'immobile locato.
Qualunque  modifica  al presente contratto non puo' aver luogo, e non
puo' essere provata, se non con atto scritto.
Il   locatore  ed  il  conduttore  si  autorizzano  reciprocamente  a
comunicare   a   terzi  i  propri  dati  personali  in  relazione  ad
adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per  quanto  vi siano piu' conduttori tutti gli obblighi del presente
contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente.
Per  quanto  non  previsto dal presente contratto le parti rinviano a
quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e
n.  431/98  o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche'
alla  normativa  ministeriale  emanata  in applicazione della legge n
431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2.
Altre clausole ....................................................

Letto, approvato e sottoscritto

..................,li,........

Il locatore ....................

Il conduttore ..................

A  mente  dell'articolo  1342, secondo comma, codice civile, le parti
specificamente  approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.

Il locatore ......................

Il conduttore ..................... sp; NOTE

(1)  Per  le persone fisiche, riportare: nome e cognome: luogo e data
di  nascita,  domicilio  e codice fiscale. Per le persone giuridiche,
indicare:  ragione  sociale,  sede,  codice  fiscale,  partita I.V.A.
numero  d'iscrizione al Tribunale: nonche' nome. cognome luogo e data
di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza e' facoltativa.
(3)  Documento  di  riconoscimento:  tipo ed estremi. I dati relativi
devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorita' di
P.S.,   da   parte  del  locatore.  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge  21  marzo 1978. n. 59 convertito dalla legge 18 maggio
1978.   n.   191.  Nel  caso  in  cui  il  conduttore  sia  cittadino
extracomunitario.  deve  essere  data  comunicazione all'autorita' di
P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima e' di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B.
(7)  In  caso  di  alloggi dotati di impianti termici autonomi verra'
inserita  nel  contratto  in sostituzione - una clausola del seguente
tenore:
"Per  quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa
del  DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto
stabilito dall'art. 11, c. 2, dello stesso DPR".
(8) Cancellare per intero o nelle parti interessate.