IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  «Fiano  di Avellino» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata,  tramite la regione Campania, dalle
organizzazioni  di  categoria  (Federazione  provinciale  coltivatori
diretti  di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino
ed  unione provinciale agricoltori di Avellino) in data 15 marzo 1999
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata   e   garantita   del  vino  «Fiano  di  Avellino»,  gia'
riconosciuta  come denominazione di origine controllata con il citato
decreto presidenziale 27 aprile 1978;
  Visto,  sulla  sopracitata  richiesta  di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Campania;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in Avellino il 13 dicembre 2002, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  i  lavori e la documentazione della commissione delegata per
la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata e garantita «Fiano di Avellino» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;
  Vista l'istanza presentata da una azienda agricola tesa ad ottenere
correzioni  al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di
produzione   del   vino  di  che  trattasi,  per  quanto  attiene  le
caratteristiche dell'immissione al consumo;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Fiano di
Avellino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione
del  vino  in  argomento,  in  conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopracitato comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  La  denominazione  di  origine  controllata  del vino «Fiano di
Avellino»,  riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile   1978,  e'  riconosciuta  come  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La  denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di
Avellino»  e'  riservata  al  vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla
vendemmia 2003.
  3. La denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» deve
intendersi  revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.