IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata, tramite la regione Campania, dalle organizzazioni di categoria (Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino ed unione provinciale agricoltori di Avellino) in data 15 marzo 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con il citato decreto presidenziale 27 aprile 1978; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003; Vista l'istanza presentata da una azienda agricola tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione del vino di che trattasi, per quanto attiene le caratteristiche dell'immissione al consumo; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003. 3. La denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.