(all. 1 - art. 1)
                     PROCESSO VERBALE DI ACCORDO

   tra  il  Soggetto  Attuatore  per l'Emergenza del 18/04/2002, Sig.
Guido Della Frera

                                  E

   la  ditta Eleca S.p.A., sedente in Cantu', Via dell'artigianato n.
14,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempere Sig. Roberto
Manzoni

                              IN PUNTO

   Ristrutturazione  impianti tecnologici del Palazzo della Regione -
contratto in data 25/02/1998, repertorio n. 3371/UR registrato presso
l'Ufficio  del  Registro di Milano - atti pubblici in data 10/03/1998
al   n.  6224  Serie  1/A  per  l'importo  netto  dei  lavori  di  L.
26.050.175.843.

                              PREMESSO

   Che  con  D.G.R.  n.  12005  del 07/02/2003 la Giunta Regionale ha
conferito  al  Commissario  Delegato, gia' nominato con ordinanza del
Ministero  dell'Interno n. 3219 del 07/06/2002 e successive modifiche
ed integrazioni, le funzioni di:

- stazione  appaltante  per  i  lavori  gia'  affidati  a  seguito di
  procedura  ad evidenza pubblica dalla Regione Lombardia ed in corso
  di esecuzione al 18/04/2002;
- committente   dei  lavori  necessari  per  ripristinare  nella  sua
  integrale   funzionalita'   la  sede  istituzionale  della  Regione
  Lombardia, meglio nota come Palazzo Pirelli;

   Che  il  Commissario  Delegato,  Roberto Formigoni, ha a sua volta
nominato  un  Soggetto  Attuatore, figura questa prevista nell'art. 3
dell'ordinanza  de qua e successive modifiche, nella persona del Sig.
Guido  Della  Frera,  demandando  allo  stesso un insieme di poteri e
competenze  gia'  affidate  al  primo, il tutto cosi' come risultante
dall'ordinanza n. 56 in data 28/05/2003;
   Che   nell'ambito   dei   contratti   "ceduti"  dalla  Regione  al
Commissario  Delegato  e,  per l'effetto, assegnati quanto a funzioni
operative  e  contrattuali al Soggetto Attuatore rientra anche quello
in epigrafe rubricato;
   Che  il  Soggetto  Attuatore,  nel  perseguimento  del  preminente
interesse pubblico ad una piu' sollecita riattivazione delle funzioni
della  sede regionale, giusta i poteri ad esso attribuiti anche quale
Responsabile  del  Procedimento, ha preso contezza dell'iscrizione da
parte  dell'appaltatore, sul registro contabilita' dei lavori e della
manutenzione   del  contratto  di  che  trattasi,  di  una  serie  di
onerosissime  riserve  oltre  a  quanto  risulta  dalla nota di Eleca
S.p.A.  n. 02-4529 del 27.11.02, per un ammontare complessivo pari ad
circa Euro 11.647.264,77;
   Che  per meglio comprendere le ragioni di tali pretese il Soggetto
Attuatore  ha  esaminato  le controdeduzioni della D.L. unitamente ai
numerosi  pareri medio tempore espressi dalla Commissione di Collaudo
in corso d' opera;
   Che,  piu'  specificatamente,  il Soggetto Attuatore ha preso atto
che  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  si sono appalesate sia
interferenze  tecniche  sia rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale;
   Che a seguito di tale attivita' ispettiva il Soggetto Attuatore ha
richiesto   alla  D.L.  una  dettagliata  relazione  riservata  sulla
fondatezza  o  meno  delle riserve de quibus, all'uopo convocando una
serie  di  riunioni  collegiali  con  i  membri  della cd. task force
all'uopo  costituita  per fronteggiare l'emergenza determinatasi, con
l'intervento anche del membri della Commissione di Collaudo;
   Che  valutata  ed  approfondita la natura delle riserve e la ratio
giuridica  sottesa  agli  importi  economici  domandati  il  Soggetto
Attuatore  ha, da ultimo, in data 23/07/2003 convocato la ditta Eleca
S.p.A.   per   sondare  la  disponibilita'  dell'appaltatore  ad  una
transazione sulle riserve stesse;
   Che  nel  corso  di  tale riunione il Soggetto Attuatore, all'uopo
supportato  da  tutta  la  struttura,  ha  evidenziato  e  contestato
all'appaltatore  l'infondatezza di gran parte delle pretese azionate,
riconoscendo  pur  tuttavia  il diritto di Eleca S.p.A. a ricevere un
equo  compenso  per  la  maggiore  durata dei lavori conseguenti alle
interferenze  tecniche, al rinvenimenti imprevisti o non prevedibili,
cosi'  come ben evidenziato nella relazione sulle riserve relative ai
lavori  di  ristrutturazione  impiantistica del Palazzo della Regione
sottoscritta  dal  Direttore  dei lavori in data 23 luglio 2003, agli
atti della Gestione Commissariale;
   Che,  infatti,  considerando  il  profilo  della  produzione media
giornaliera  nulla  quaestio  sui  maggiori  oneri, sia in termini di
danno emergente che di lucro cessante, che l'appaltatore e' costretto
a  sopportare  dalla  maggiore  permanenza in cantiere (valutabile in
mesi  21  rispetto  al temine contrattualmente previsto al 31.07.2002
comprensivo delle proroghe concesse delle varianti approvate);
   Che  in  esito  a  tale incontro Eleca S.p.A. ha trasmesso in data
01.08.2003  al Soggetto Attuatore una nota con cui quantifica in Euro
3.500.000,00=  oltre IVA l'importo spettantegli a tacitazione di ogni
ed  ulteriore  pretesa  economica  per  le riserve tutte afferenti il
contratto in oggetto;
   Che  il  Soggetto  Attuatore,  previa verifica con la D.L. nonche'
richiamata la relazione riservata in atti, ritiene tale somma congrua
ed  equa rispetto agli importi che il Commissario Delegato, nella sua
qualita' di stazione appaltante, potrebbe essere chiamato a rifondere
all'appaltatore in esito ad un giudizio arbitrale;
   Che,  vieppiu',  tale  importo  e'  da considerarsi al netto delle
onerosissime  spese  di  giustizia  che,  alla luce di quanto sopra e
delle concause determinanti l'insorgere delle riserve, potrebbero ben
essere  poste  in capo al Commissario Delegato sempre in sede di lodo
arbitrale
   TANTO  PREMESSO,  a  definizione  di tutte le riserve iscritte sul
registro  di  contabilita' nonche' di tutte quelle che, ancorche' non
iscritte,  potrebbero essere dall'appaltatore inserite all'atto della
prima presentazione del registro di contabilita' successiva alla data
di sottoscrizione del presente

                      SI CONVIENE QUANTO SEGUE

   1)  il  Soggetto  Attuatore  riconosce  alla Societa' Eleca S.p.A.
l'importo  di  Euro 3.500.000,00= oltre IVA a tacitazione di tutte le
riserve  iscritte  sul registro di contabilita' nonche' di quelle che
l'appaltatore   potrebbe   iscrivere   in  relazione  ad  accadimenti
determinatisi  fino alla data di sottoscrizione del presente (ad oggi
eventualmente  non  ancora formalizzate per la mancata sottoposizione
del registro di contabilita);
   2)  La  societa'  Eleca  S.p.A.  nell'accettare  la somma ut supra
rinuncia  espressamente  alle  riserve  gia' iscritte nonche' a tutte
quelle   che   potrebbe   iscrivere   in   relazione  ad  accadimenti
determinatasi  fino  alla  data  di sottoscrizione della presente (ad
oggi   eventualmente   non   ancora   formalizzate   per  la  mancata
sottoposizione del registro di contabilita);
   3)  La  Societa'  Eleca  S.p.A.,  in  particolare,  si  impegna in
occasione  della  prima  sottoposizione  del registro di contabilita'
successiva alla firma del presente a rinunciare espressamente a tutte
le riserve iscritte, dandone contezza nel registro stesso;
   4)  la  validita' dell'accordo odierno e' subordinata al pagamento
dell'importo  di  cui al primo alinea da parte del Soggetto Attuatore
ad Eleca S.p.A. entro e non oltre il giorno 30/08/2003.

Milano, li'


D'Ordine del Commissario Delegato               Eleca S.p.A.
    Il Soggetto Attuatore                   Sig. Roberto Manzoni
   Sig. Guido Della Frera

Giunta Regionale
Direzione Generale Risorse e Bilancio

Milano, 23 LUG. 2003
                                                  Al
                                                  Soggetto Attuatore
prot. B1.2003.0050027                             Guido della Frera
Prot. 10572/UT                                    via Pola, 9/11
                                                  SEDE

Oggetto: relazione  riservata  sulle riserve relative ai lavori di
         ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione.

   Facendo  seguito  alla nota prot. K1.2003.0000720 del 14 luglio si
trasmette  per quanto di competenza la relazione riservata in oggetto
specificata.

Distinti saluti

                                              Il Direttore dei lavori
                                               (Dott. Ing. Rita Comi)

Relazione   riservata   dalla   DL  in  ordine  alla  valutazione  di
definizione  transattiva delle riserve iscritte da Eleca nei registri
di  contabilita'  dei lavori e della manutenzione di cui al contratto
                         3371 del 16/2/1998.

   Con  riferimento  alla  nota  della  Soggetto  Attuatore  in  data
14/7/2003  prot.  K  2003/720 con la presente si delinea l'ipotesi di
definizione del ristoro da corrispondere all'impresa Eleca spa in via
transattiva  a  tacitazione delle pretese iscritte nei registri sopra
emarginati.

                            1 - PREMESSA

   E' giurisprudenza consolidata:

   che  "l'abnorme  svolgimento  dei  lavori  la  cui  esecuzione per
ragioni legate a interferenze, rallentamenti ecc. si protragga ben al
di   la   degli   originari   termini  contrattuali  con  pregiudizio
dell'appaltatore,  genera,  a favore di quest'ultimo, il diritto alla
corresponsione dei maggiori oneri sopportati la cui liquidazione puo'
avvenire anche mediante ricorso a criteri equitativi, ex art 1226 del
C.C."

   (lodo arbitrale 23/9/65 n. 61)
   "ogni spostamento temporale che abbia luogo nel corso dell'appalto
rispetto  alle originarie previsioni contrattuali si rivela idoneo ad
arrecare  un  danno  all'appaltatore, sotto forma di una piu' onerosa
esposizione finanziaria".

   (lodo arbitrale 13/6/65 n. 43)
   "  ...omissis....  la  previsione della durata di un appalto e' un
fatto   di   grande   rilevanza  economica  dell'appaltatore  che  in
riferimento  al tempo previsto per l'esecuzione dei lavori suole fare
i  propri  calcoli  economici  di  convenienza  dell'appalto  stesso,
specialmente  quando  debba  impiantare  un  notevole  cantiere per i
lavori da farsi".

   (lodo arbitrale 21/4/69 n. 29)
   "posto che la protrazione del tempo contrattuale si riflette sugli
stessi  presupposti  della  percentuale per spese generali (prezzo di
appalto  e  tempo  di esecuzione), se la maggior durata dei lavori e'
dipendente da fatto dell'amministrazione, l'appaltatore ha diritto ad
essere  risarcito del danno per l'onere delle spese generali relative
a tutto il periodo di maggior durata dell'appalto."

   (lodo arbitrale 12/7/1982 n. 51)
   "la  mancata  esecuzione  dei  lavori  nel tempo e nella quantita'
previsti  contrattualmente determina per l'appaltatore una perdita di
profitti  che  non  possono  ritenersi introitati successivamente con
l'esecuzione  completa  del  contratto o con l'assunzione di distinto
appalto,   perche'   il   lucro  non  realizzato  dall'organizzazione
imprenditoriale approntata in un determinato periodo si perde in modo
definitivo".

   (lodo arbitrale 26/6/1990 n. 57)
   "ai fini del ristoro dei danni connessi alla piu' lunga durata del
rapporto  contrattuale,  non  riferibile  a  comportamento  colpevole
dell'appaltatore,  le spese generali sono da ritenersi commisurate al
tempo  contrattuale  di  esecuzione dei lavori per cui ad ogni giorno
del  tempo  utile corrisponde un'aliquota fissa di spese generali che
l'appaltatore ha legittimo titolo di percepire."

   (lodo arbitrale 28/6/1990 n. 60)
   Risulta  evidente  che  la  gestione del contratto in argomento ha
prodotto,   sui   30  mesi  previsti  contrattualmente,  un  notevole
prolungamento  della  durata  dei lavori per lo piu' non imputabile a
comportamento dell'appaltatore.
   E'   da   ritenere   pertanto  pacifica,  alla  luce  della  vasta
giurisprudenza in materia di cui i lodi sopra richiamati sono solo un
accenno,  l'insorgenza di pregiudizio economico per l'appaltatore per
ogni  giorno  di maggior durata contrattuale rispetto alle previsioni
di offerta.
   Ne'  compensa  per  intero  il diritto alla refusione dei maggiori
oneri  l'affidamento  di  altri appalti complementari nel corso dello
svolgimento  dei lavori in argomento, appalti il cui corrispettivo ha
comunque    permesso    di    tenere    operativo   l'appaltatore   e
conseguentemente di limitare i maggiori oneri.
   Altresi' la stipula di atti aggiuntivi al contratto principale per
l'affidamento di opere suppletive in variante comporta solo in alcuni
casi  attenuazione  del  danno  di  prolungato  cantiere  in  quanto,
prendendo  in  esame  il  caso  specifico  la  riserva  n.  1 apposta
sull'atto di sottomissione n. 2 relativo all'esecuzione dei lavori di
bonifica  da  amianto con necessita' di proroga di tempo contrattuale
di circa 10 mesi, ".... evento imprevisto e imprevedibile che ha reso
necessaria  l'esecuzione  di  lavori  non  contemplati  nel contratto
originario   integra   l'ipotesi   di   difficolta'   di   esecuzione
riconducibili  in  via  analogica  all'art. 1664 del codice civile e,
rendendo  piu'  onerosa  la  prestazione dell'appaltatore, da diritto
all'equo compenso".

   (lodo arbitrale 20/11/80 n. 52).
   In   conseguenza   emerge  la  fondatezza  delle  riserve  esposte
dall'impresa   in  ragione  di  ristoro  degli  oneri  di  prolungato
cantiere, occorre ora valutare la congruita' del ristoro medesimo.
   In  dettaglio  dal  registri di contabilita' del contratto 3371 le
riserve apposte risultano cosi' formulate;

                      2 ESPLICITAZIONE RISERVE

a) Registro di contabilita' dei lavori

   Riserva n. 1 "prolungamento di cantiere per effetto della variante
contrattuale N. 2" iscritta in data 29/3/2000 al sal n. 10.

   In  relazione allo schema di sottomissione di cui alla proposta di
perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di ristrutturazione degli
impianti   del   palazzo   della   Regione   Lombardia  di  cui  alla
deliberazione  N.  48826  dell'1/3/200, si esprime riserva formale in
riferimento alla valutazione di prolungamento di cantiere di circa 10
mesi  in  aggiunta ai 30 mesi contrattuali, che la scrivente societa'
ritiene di essere onerosa e non compresa nei prezzi definiti da detta
variante.  L'onere  relativo  e'  pari  a  L.  mese  221.236.394 come
risultante  dalla nostra lettera del 9/11/99 (rif. crep. 1086.97 gia'
consegnata  alla  spett.le  Direzione  Lavori  (la cui definizione e'
stata  gia'  oggetto di discussione e trattativa). Si rimanda a detta
lettera per i dettagli e l'analisi di detti costi.

   La DL ha controdedotto in data 5/4/2000 nel modo seguente:
   "Si respinge la riserva formulata, atteso che il presupposto della
maggiore onerosita' riferita alla permanenza in cantiere dell'impresa
per  l'esecuzione  delle  opere  in  variante e' gia' stato computato
proprio  in  sede  di quantificazione degli oneri economici riportati
negli  atti  di  sottomissione.  Piu' precisamente la scrivente DL ha
avuto  cura  di  ponderare  la  forza  di  produzione  lavoro gia' in
cantiere   e   per   l'effetto   l'ha  riferita  alla  necessita'  di
implementazione  conseguente  agli  interventi  in  variante. Tutti i
maggiori   oneri   effettivamente  connessi  allo  svolgimento  delle
attivita'  contrattuali  non  previste,  sono  stati computati sia in
termini  di  costo  di  cantiere  sia  di  spese  generali e di utile
economico  riferibile.  L'importo  esposto  in  riserva  e'  pertanto
finalizzato  ad un riconoscimento di costi suppletivi indimostrati ed
indimostrabili  e  in  ogni caso scevri da qualsiasi logica e causale
giuridica.
   A  conferma  di quanto sopra lo schema di atto di sottomissione ha
previsto  per quanto attiene l'impresa Eleca s.p.a. la corresponsione
di   oneri   economici  a  titolo  di  assistenza  di  cantiere  alla
subappaltatrice Sadi spa assistenza, si precisa, comprensiva di spese
generali e utile.

   Riserve n. 2 "Armadietti" iscritta in data 1.06.2001 al Sal n. 17
   In  relazione alla lettera prot. 4929/DL del 27.11.00 con la quale
codesta   Amministrazione  ha  approvato  il  modello  di  armadietto
campionato  ma  non  il  corrispettivo  economico della fornitura, la
scrivente  societa'  ribadisce  che  detta fornitura e' onerosa e non
compresa  nei prezzi dell'Appalto. Pertanto si esprime parere formale
per l'onere conseguente pari a L. 442.062.852 (oltre interessi), come
risulta  dalla  ns.  lettera prot. 842 del 10.04.2001 gia' consegnata
alla spett.le Direzione Lavori.

   La DL ha controdedotto in data 5.06.2001 nel modo seguente:
   La   riserva   di   che   trattasi   si  riferisce  a  lavorazione
extracontrattuale  non  contabilizzata  nel S.A.L. n. 17 in quanto il
relativo  nuovo prezzo e' ad oggi in via di concordamento, nelle more
l'ordine  di esecuzione e' stato dato dalla DL. al fine di evitare la
sospensione  dei  lavori  del programma generale coordinato rimanendo
comunque nell'ambito della somma stanziata per il presente appalto.

   Riserva n. 3 "Materiali a magazzino" iscritta in data 1.06.2001 al
sal n. 17
   Con  lettera  prot.  634  del  23.03.2001 la scrivente societa' ha
comunicato  alla  spett.le  Direzione  Lavori  che tutti i principali
materiali  per  la  esecuzione  dei  lavori  erano stati acquistati e
pagati  da Eleca s.p.a., chiedendo la possibilita' di contabilizzarli
a   "pie'  d'opera",  come  normalmente  ammesso  nei  contratti  con
l'Amministrazione  Pubblica.  L'approntamento dei materiali era stato
infatti  organizzato  sulla  base  del programma lavori contrattuale,
successivamente   poi   dilatatosi   oltre   misura  per  motivazioni
indipendenti dalla volonta' di Eleca s.p.a. con lettera prot. 6179/DL
del   24.04.2001   codesta  Direzione  Lavori  ha  invece  negato  la
possibilita'  di  addivenire  a detta contabilizzazione. La scrivente
societa'  pertanto esprime formale riserva per gli oneri di cui viene
ad  essere  gravata  per  i fatti sopra illustrati. Detti oneri, come
segnalato  nella  lettera suddetta, assommano a L. 480.000.000 annui,
costituiti da L. 260.000.000 annui per il costo finanziario dovuto al
mancato  incasso  del valore dei materiali e L. 220.000.000 annui per
il  costo di magazzinaggio. Considerato che, sulla base del programma
lavori  attualmente  in vigore, la ultimazione della ristrutturazione
dei  piani Torre (cui i materiali sono in particolar modo destinati),
e'  prevista  a  febbralo  2004,  ossia  a 3,5 anni dalla ultimazione
prevista  dal  programma contrattuale (ottobre 2000), ne consegue che
l'ammontare   complessivo   degli   oneri   segnalati  ammonta  a  L.
1.680.000.000.

   La DL. ha controdedotto in data 5.06.2001 nel modo seguente:
   Si  respinge in toto la riserva n. 3 confermando i contenuti della
nota  prot.  6179  del 24.04.2001 predisposta dalla scrivente D.L. in
coerenza con l'art. 14 - parte A) del Capitolato Speciale d'Appalto.
   La riserva n. 3 e' stata successivamente ristorata dalla DL al SAL
n.  23  mediante  contabilizzazione  e  successiva  liquidazione  del
materiali  approvvigionati  a  pie'  d'opera  a seguito della nota n.
90349   del  21/12/2001  con  la  quale  la  stazione  appaltante  ha
autorizzato la deroga all'art. 14 capitolato speciale d'appalto.
   L'impresa in data 16/7/2002 al Sal n. 24 ha reiterato parzialmente
la riserva con la pretesa di ristoro degli oneri di magazzinaggio con
il seguente testo di riserva:
   "Si intende qui integralmente trascritta la riserva del precedente
avanzamento n. 17 con la seguente precisazione:
   Gli  oneri  di cui la scrivente societa' ritiene di essere tuttora
gravata anche dopo la parziale contabilizzazione dei materiali a pie'
d'opera con il Sal n. 23, sono quelli derivanti dal costo finanziario
per  il  mancato incasso della rimanente quota percentuale del valore
dei  materiali  non  corrisposta  e  per  il costo del magazzinaggio.
L'entita'  definitiva  di  detti  oneri  e  pertanto  della  presente
riserva,  causa  il  continuo  modificarsi  del  programma lavori per
motivazioni  indipendenti  dalla volonta' di Eleca spa, potra' essere
definita   quando   tutti  i  materiali  saranno  posti  in  opera  e
contabilizzati.

   La DL ha controdedotto in data 149/7/2002, nel modo seguente:
   Si   respinge  in  toto  la  riserva  in  quanto  a  fronte  della
contabilizzazione  e  successiva liquidazione di cui al Sal n. 23 dei
materiali  approntati  a  pie'  d'opera,  liquidazione effettivamente
conformata  al  disposto dell'art 28 del DM145/00 capitolato generale
d'appalto  dei lavori pubblici si' ritiene non ristorabile a norma di
legge   qualsiasi   ulteriore  richiesta  da  parte  dell'appaltatore
inerente l'approntamento di materiali "non in opera".

   Riserva  n.  4  "Decurtazione  prezzi di offerta" iscritta in data
28.01.2002 al Sal n. 20
   Come  gia'  esplicitato  anche  sul registro di contabilita' della
manutenzione, l'impresa ritiene diritto a percepire gli importi delle
lavorazioni  eseguite ai prezzi di offerta, maggiorati di interessi e
rivalutazione,  e  non  al  prezzi  di contratto che risultano essere
stati ridotti da codesta amministrazione rispetto a quelli di offerta
in  seguito  alla  rideterminazione del prezzo della manutenzione (da
circa L. 15.000.000/mese a circa L. 90.000.000 /mese).
   Al  19^  SAL la differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati
determinato  con  i prezzi di contratto e, al contrario, quello con i
prezzi   di   offerta,  ammonta  a  L.  1.525.580.963  (pari  a  Euro
787.896,81), piu' interessi e rivalutazione.

   La D.L. ha controdedotto in data 12.02.2002 nel modo seguente:
   in  sede  contrattuale  il  prezzo  offerto per la manutenzione in
corso  d'opera  e' stato elevato da L. 458.000.000 a L. 2.700.000.000
mediante  contestuale  riduzione  dell'importo  dei lavori cosi' come
risultante   dal  computo  metrico  estimativo  di  progetto  (da  L.
28.000.000.000  a  L. 26.050.000.000) e attesa comunque la congruita'
tra  l'importo  complessivo  d'offerta  per  lavori e manutenzione in
corso d'opera e il corrispondente importo complessivo di contratto e'
evidente   che,   giusta   la   prevalenza   dell'atto   contrattuale
sull'offerta,  nel  liquidare  il corrispettivo della manutenzione in
corso  d'opera  pari  a  L.  90.127.167  al mese la scrivente D.L. ha
proceduto  alla  contabilizzazione  dei  lavori  previsti nell'intero
progetto  di  appalto  concorso  in  coerenza con il relativo importo
contrattuale  ridotto.  Poiche' la somma aggiudicata per l'esecuzione
dall'intero  progetto  non puo' variare se non a fronte di perizia di
variante   approvata   dalla  Stazione  Appaltante  e'  da  ritenersi
ininfluente  il  tempo  di esecuzione dei lavori purche' detti lavori
costituiscano  la  realizzazione  dell'opera  progettata  e  valutata
economicamente in sede di offerta. Ne discende che fino alla completa
esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  progetto di appalto concorso la
contabilizzazione  dei  lavori  non  puo'  eccedere il prezzo a corpo
complessivo  formulato  in  offerta.  Valutazione  diversa  e'  stata
operata  dalla  scrivente  D.L. per quanto attiene la formulazione di
nuovi  prezzi  resesi  necessari per l'esecuzione di opere aggiuntive
non  previste  nel  progetto  ed eccedenti rispetto al suo valore, la
relativa   contabilizzazione   e'  stata  effettuata  non  ricorrendo
all'applicazione   di  fattori  riduttivi.  Pertanto  la  riserva  si
respinge in toto.

   Riserva  n.  5  "Prolungamento  di  cantiere  oltre  i tempi delle
proroghe contrattuali" iscritta in data 28.01.2002 al Sal n. 20.
   A  seguito  dell'ulteriore allungamento del tempo contrattuale per
l'inserimento  delle lavorazioni di altre aziende ed altri contratti,
quindi  per  fatti non imputabili all'appaltatore, si esprime riserva
formale  per  gli  oneri  cui  la scrivente societa' si trova a dover
sostenere  per tutto il tempo che intercorrera' tra la scadenza delle
proroghe  contrattuali  e  la  fine dei lavori e che risultano essere
pari  a  L./mese  circa  221.236.394, piu' interessi e rivalutazione,
come  gia'  segnalato  alla spett.le Direzione Lavori con ns. lettera
prot. 2520 del 9.11.1999.
   Si  rimanda  a  detta  lettera per i dettagli e l'analisi di detti
costi.

   La D.L. ha controdedotto in data 12.02.2002 nel modo seguente:
   La  riserva  e'  tutt'altro  che certa sul quantum in quanto cosi'
come formulata dall'Appaltatore la stessa ipotizza un importo che non
puo'  ritenersi effettivo non potendovi presupporre ora per il futuro
quali  uomini,  mezzi,  strutture  saranno effettivamente presenti in
cantiere  ma  non  impegnati  proficuamente  a  partire  dal  termine
previsto per l'esecuzione delle varianti al contratto 3371/98.
   Pertanto  la riserva e' da respingere in toto e in ogni caso se ne
contesta  anche  l'importo  indicato in applicazione dell'indicazione
fornita  in  data  17.01.2000 dalla Commissione di Collaudo investita
nel merito.

   Riserva n. 6 "Annullamento importo lavori gia' eseguiti per NP 27"
iscritta in data 16.04.2002 al Sal n. 22.
   Con  lettera prot. 02-1182 del 27.03.2002 la scrivente Societa' ha
comunicato  alla  spett.le  Direzione Lavori di non ritenere corretto
l'annullamento dell'importo di Euro 14.339,82 relativo ai lavori gia'
eseguiti,  in  quanto da Voi ordinati con la variante al contratto n.
3,  NP  27,  ed  inseriti  in  contabilita'  fin dal SAL n. 13, detto
annullamento e' stato da Voi introdotto con la Variante n. 5.
   Si  esprime  pertanto formale riserva sulla base delle motivazioni
da noi indicate nella lettera suddetta.

   La D.L. ha controdedotto in data 17.04.2002 nel modo seguente:
   Si  conferma l'annullamento dell'importo di L. 27.765.750 (pari ad
Euro  14,339,81) per opere gia' realizzate e contabilizzate al SAL n.
13  in  quanto  trattasi  di  opere  eseguite  a  seguito di progetto
costruttivo  redatto  da codesta impresa in Variante onerosa rispetto
alle  previsioni  di Appalto Concorso relativamente all'installazione
di  gruppi termofrigoriferi a pompa di calore (Variante n. 3 - DGR n.
C/49821 del 11.05.2000).
   Successivamente  a  seguito  di  campagne di rilevazione consumi a
consuntivo,   ad   attivazione  avvenuta  del  4  pozzi  contrattuali
richieste  sia dalla scrivente Direzione Lavori che dalla Commissione
di  Collaudo  e  rassegnate con note n. 1455 del 28.06.2001 e n. 2926
del  12.11.2001,  nonche'  sulla  base  delle  conseguenti  deduzioni
operate  dalla  Direzione  Lavori,  codesta  Impresa  ha  formalmente
dichiarato,  con  nota  n.  2970  del 19.11.2001, l'insussistenza dei
presupposti per la realizzazione del pozzo n. 5 (e quindi delle opere
inerenti il relativo circuito) e che pertanto tali opere non dovevano
essere eseguite in quanto non necessarie (All. 1).
   L'approvazione  del  progetto costruttivo da parte della scrivente
DL,  in regime di appalto concorso in cui l'onere della progettazione
a  livello  definitivo, esecutivo e costruttivo e' in capo alla ditta
aggiudicataria,  e'  da ritenersi mero atto amministrativo necessario
al  prosieguo  dei  lavori ma non contempla una ingerenza nel merito,
laddove  la  figura del progettista, con le conseguenti assunzioni di
responsabilita',   e'   affidata   a   professionisti   facenti  capo
all'esecutore  dei lavori lasciando sollevata la Stazione Appaltante.
Pertanto la riserva n. 6 e' da respingere in toto.

   Riserva  n.  7  "Mancato  ammortamento  spese generali nei 30 mesi
(periodo contrattuale) iscritta in data 28/6/2002 al Sal n. 23.
   L'Impresa  ritiene  di  avere  diritto al ristoro dell'importo del
mancato  assorbimento  per  spese  generali  nei  30 mesi del periodo
contrattuale.  Tale  "mancato  ammortamento  spese generali" e' stato
segnalato  a  codesta spett.le Direzione Lavori e determinato nel suo
valore  nell'"Allegato A7" del documento gia' in Vs. mani "Situazione
generale contratti in essere al 6.06.2002".
   Detto  importo,  come  risulta  dal  sopracitato allegato ed altra
corrispondenza  in  esso  richiamata  e  per  il quale qui si esprime
formale  riserva,  risulta  essere  pari  a  Euro 1.453.375,24 (oltre
interessi).

   La D.L. ha controdedotto in data 04.07.2002 nel modo seguente:
   Si richiama quanto gia' espresso dalla Commissione di collaudo nel
parere  reso  in  data  15.03.2003  a  seguito  di apposita richiesta
avanzata  dal  Responsabile  del  Procedimento  in  data  20.02.2002.
L'Appaltatore  nel  periodo  dell'esecuzione  delle Varianti in corso
d'opera  al  contratto  3371/98  e  di  altri affidamenti assegnati a
trattativa  privata,  ha  beneficiato  di  ulteriori maggiori entrata
rispetto  alle previsioni del contratto originario, emolumenti questi
che  di  fatto  compensano  l'estensione  del  cronoprogramma. Nessun
ristoro  e'  da  prevedere  nel  periodo  sopralndicato.  Pertanto la
riserva n. 7 e' da respingere in toto.

   Riserva   n.   8   "Adeguamento  ISTAT  lavori  eseguiti  dopo  il
15.01.2001,  ossia  dopo  la  scadenza  del  30 mesi iscritta in data
28/6/2002 Sal n. 23.
   L'impresa richiede l'adeguamento ISTAT sui lavori eseguiti dopo il
15.01.2001, ossia dopo la scadenza del 30 mesi contrattuali. L'elenco
dei  lavori  eseguiti ed il calcolo dell'adeguamento ISTAT al 22^ SAL
e'   stato   segnalato   a  codesta  spett.le  Direzione  Lavori  con
l'"Allegato  A9"  del documento gia' in Vs. mani "Situazione generale
contratti  in  essere  al 6.06.2002". Detto importo, come risulta dal
sopraccitato documento e per il quale qui si esprime formale riserva,
risulta  essere pari a Euro 251.175,60 (oltre interessi). Esso andra'
ricalcolato con i prossimi SAL.

   La D.L. ha controdedotto in data 04.07.2002 nel modo seguente:
   Al sensi dell'art. 21 del contratto in oggetto, non e' prevista la
corresponsione  della  revisione  prezzi  per  tutta  la  durata  del
contratto.  La  corresponsione  dell'adeguamento  ISTAT  per i lavori
ancora  da  eseguire  e'  subordinata,  visto l'art. 26 comma 4 della
Legge  109/94  e  successive  modifiche alla emanazione di un Decreto
Ministeriale  LL.  PP. La cui assenza preclude in ogni caso l'obbligo
della  Stazione  Appaltante, atteso il combinato disposto dell'art. 1
comma 4 della citata Legge 109/94. Il conteggio esposto nell'Allegato
A9  del  documento in data 01.07.2002 prot. Eleca n. 2579 "Situazione
generale  contratti  in  essere  al  06.06.2002" risulta comunque non
congruo in quanto la riserva apposta conferisse valenza al diritto di
ristoro  dal  momento  di  approvazione  della riserva medesima per i
lavori   ancora  da  eseguire  conformemente  all'orientamento  della
Direzione Lavori sopra esplicitata si era gia' espressa con parere in
data  15.03.2002 la Commissione di Collaudo preventivamente coinvolta
sulla problematica oggi oggetto di riserva.
   Pertanto la riserva n. 8 e' da respingere in toto.

   Riserva  n. 9 "Mancato riconoscimento delle modifiche alla ripresa
dell'aria in ambiente iscritta in data 10/12/2002 Sal n. 26.
   Con  le  "osservazioni  preliminari" del 4/5/98 la DL ha richiesto
"l'adozione  di  un  sistema  canalizzato  per  la ripresa prelevando
l'aria  viziata  direttamente  all'interno  di  ogni  ufficio"  La ns
societa',   sottolineando  con  lettera  prot  850  del  20/5/98  che
trattavasi di migliorie e che l'Amministrazione non poteva pretendere
l'esecuzione di dette migliorie senza corrispettivo economico, aderi'
alla  richiesta segnalando che detta variante aveva un costo valutato
a  priori in lire 800 milioni su 28 piani (3^ al 30^). Si esprime qui
pertanto  formale  riserva  per  detto  importo  che non e' stato mai
riconosciuto, determinandone l'ammontare attuale nel modo seguente:
   Importo   complessivo   per  28  piani=  lire  800  milioni  =Euro
413.165,52
   Importo a piano =Euro 413.165,52 :28= 14.755,91
   Numero piani eseguiti =N. 10 (dal 2^ all'11)
   Importo  della  riserva  al 26° Sal = a Euro 14.755,91 x 10 piani=
147.559,10 oltre interessi e rivalutazione

   La D.L. ha controdedotto in data 5/12/2002 nel modo seguente:
   Si  ritiene la riserva n. 9 intempestiva atteso che la valutazione
della   consistenza   economica   del   danno  concreto,  secondo  le
presunzioni  dell'impresa, si sarebbe manifestato gia' all'atto delle
predisposizioni  delle  modifiche  descritte nel testo della riserva,
pertanto nel periodo maggio 1998.

b) Registro Di Contabilita' Della Manutenzione In Corso D'opera

Riserva n. 1 iscritta in data 5/10/2001 Sal n. 16.

   1)  A  seguito  di esplicita richiesta della Regione, il contratto
stipulato  tra  le  parti  ha  previsto  un prezzo per il servizio di
manutenzione  pari  a  L.  90.127.167  al  mese. Poiche' il contratto
prevale  sugli atti precedenti, tale e' il prezzo che le parti devono
mantenere  in  caso  di  prolungamento  del  contratto. Spetta quindi
all'impresa un corrispettivo pari a L. 90.127.167 al mese.
   2)  Il  prezzo  di L. 90.127.167 al mese e' stato ritenuto congruo
dalle  parti  sia  espressamente  che  per fatti concludenti: anche a
prescindere dal contratto, pertanto, spetta all'impresa tale importo;
   3)  In  subordine:  il prezzo di L. 90.127.167 appare giustificato
anche  a  seguito della richiesta degli uffici regionali di destinare
al  servizio  12 persone invece delle 5 previste in offerta. Se cosi'
e',  la  riduzione  del personale a seguito di vostra nuova richiesta
non  toglie  che  risulti  ingiustificata la decurtazione operata sui
prezzi  contrattuali  quale  bilanciamento  del  maggior prezzo della
manutenzione.  In altri termini, se la rideterminazione dei prezzi di
manutenzione  non e' dovuta ad accordo tra le parti (nel quel caso si
ricadrebbe  su  1  o  su  2)  ma ad altro, questo"altro" non puo' che
essere  ravvisato  nei  maggiori costi del servizio di manutenzione a
seguito  delle richiesta della Regione con la conseguenza che risulta
ingiustificata  la  decurtazione  sugli altri prezzi. Pertanto in via
subordinata  l'impresa  ha  comunque  diritto a percepire gli importi
delle  lavorazioni  eseguite  al  prezzi  di  offerta  maggiorati  di
interessi  e rivalutazione. Al sal 19 la differenza tra l'importo dei
lavori  contabilizzati  determinato  con  i  prezzi  di offerta e, al
contrario,   quello   con   i  prezzi  di  contratto,  ammonta  a  L.
1.525.580.963 piu' interessi e rivalutazione.

   La D.L. ha controdedotto in data 20/10/2001 nel modo seguente:
   Posto che non sono noti alla scrivente DL gli atti e documenti che
esplicitano  la  richiesta della Stazione appaltante di modificare in
aumento  il  prezzo  offerto in sede di gara (dal L. 458.000.000 a L.
2.700.000.000)   per  l'effettuazione  della  manutenzione  in  corso
d'opera  mediante  contestuale pari riduzione dell'importo dei lavori
cosi  come  risultante dal computo metrico estimativo di progetto (da
L.   28.000.000.000   a  L.  26.050.000.000)  e  attesa  comunque  la
congruita'  tra  l'importo  complessivo  dell'offerta  per  lavori  e
manutenzione in corso d'opera e il corrispondente importo complessivo
di   contratto  e'  evidente  che,  giusta  la  prevalenza  dell'atto
contrattuale   d'offerta,   nel   liquidare  il  corrispettivo  della
manutenzione  in  corso  d'opera  pari  a  L.  90.127.167  al mese la
scrivente  DL ha proceduto alla contabilizzazione dei lavori previsti
nel  progetto di appalto concorso in coerenza con il relativo importo
contrattuale  redatto  poiche'  la somma aggiudicata per l'esecuzione
dell'intero  progetto  non puo' variare se non a fronte di perizia di
variante   approvata   dalla  stazione  appaltante  e'  da  ritenersi
ininfluente  il  tempo  di esecuzione dei lavori purche' detti lavori
costituiscano  la  realizzazione  dell'opera  progettata  e  valutata
economicamente in sede di offerta. Ne discende che fino alla completa
esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  progetto di appalto concorso la
contabilizzazione  dei  lavori  non  puo'  eccedere il prezzo a corpo
complessivo formulato in offerta valutazione diversa e' stata operata
dalla scrivente DL per quanto attiene la formulazione di nuovi prezzi
resesi  necessari  per  l'esecuzione di opere aggiuntive non previste
nel  progetto  ed eccedenti rispetto al suo valore per il quali nuovi
prezzi  non  e'  stato  applicato  il  fattore  riduttivo pertanto la
riserva si respinge in toto.

   Riserva  n.  2  "Richiesta  dell'importo  del canone pari a quello
contrattuale per i mesi eccedenti i 30" iscritta in data 12/3/2003 al
Sal n. 19.
   Come  piu'  volte segnalato a Codesta Spett.le Direzione Lavori ed
indicato  anche  nell'allegato  A5  del  documento gia' in Vs. mani -
Situazione  generale  contratti  in essere al 06/06/2002 -, l'impresa
ribadisce la richiesta per il riconoscimento del corrispettivo per il
servizio   di   manutenzione   di   L.  90.127.167.=  (pari  ad  Euro
46.546,60.=)  al  mese, per tutti i mesi eccedenti i 30 contrattuali,
ossia  dal  16/01/2001  al 31/07/2001, data dalla quale e' partita la
nuova contabilizzazione. Si richiede pertanto la differenza tra detto
importo e quello riconosciuto di L. 15.280.410.
   L'importo  complessivo  per  il  quale  qui  si  esprime formale e
completa riserva, risulta pertanto essere il seguente:
   n. mesi dal 16.01.2001 al 31.07.2002 = n. 18,5:
   differenza   tra  gli  importi  mensili  =  L.  90.127.167.  -  L.
15.280.410. = L. 74.846.757 pari ad Euro 38.655,12 =;
   importo  complessivo  della  riserva  = n. 18,5 x Euro 38.655,12 =
Euro 715.119,72 oltre interessi e rivalutazione

   La D.L. ha controdedotto in data 17/3/2003 nel modo seguente:
   Richiamato  l'art  4  del  contratto  3371/98  3^  capoverso  "per
eventuali  integrazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera
i  prezzi  unitari  indicati  nel computo metrico proposto in sede di
gara  si  intendono  invariati  per  tutta  la  durata  del contratto
medesimo".   Il   corrispettivo  mensile  per  l'effettuazione  della
manutenzione in corso d'opera e conduzione degli impianti del palazzo
e'   desumibile   chiaramente   dai  documenti  d'offerta  presentati
dall'impresa  in  sede  di  gara.  Poiche'  in  presenza  di varianti
approvate  al  contratto  originario, il tempo contrattuale finale e'
dato  dalla  somma del tempo originariamente fissato per l'esecuzione
dell'opera  e  dei  tempi  successivamente  definiti  negli  atti  di
sottomissione  aggiuntivi sottoscritti dall'impresa, ne deriva che la
durata  del  contratto  n. 3371/98 si deve conseguentemente estendere
alla  somma complessiva dei tempi originari e aggiuntivi. Pertanto e'
lecito  il  ricorso,  nel periodo soprindicato, per opere integrative
resesi necessarie, ai prezzi esposti in sede di gara. La riserva n. 2
oltre  che  intempestiva,  in quanto riferentesi ora a fatti in danno
dell'impresa  dal 16/1/2001 al 31/7/2002 e' da respingere in toto per
quanto sopra specificato

   Riserva  n.  3  "Adeguamento  ISTAT  del  canone dopo il 30^ mese"
iscritta in data 14/5/2003 al Sal n. 20
   Come   gia'  segnalato  nella  copiosa  corrispondenza  intercorsa
sull'argomento  e  supportata  dal  parere del ns legale (vedasi lett
prot   1475   del   16/4/02,   l'impresa   ritiene  di  aver  diritto
all'adeguamento  Istat  dei  canoni  per la manutenzione e conduzione
effettuati  dopo  il  15/1/01  ossia  dopo  la  scadenza  dei 30 mesi
contrattuali.
   L'importo ad oggi di detto adeguamento che tiene obbligatoriamente
conto  dei  contenuti  della riserva n. 2 per il quale qui si esprime
formale  riserva  ammonta  ad  euro 117.087,39 come da calcolo che si
allega.

   La D.L. ha controdedotto in data 16/5/2003 nel modo seguente:
   Ai  sensi  dell'art 21 del contratto in oggetto non e' prevista la
corresponsione  della  revisione  dei  prezzi per tutta la durata del
contratto  la  corresponsione  dell'adeguamento  istat  per  i lavori
ancora  da eseguire e' subordinata visto l'art 26 comma 4 della legge
109/94   e   successive   modifiche   all'emanazione  di  un  decreto
ministeriale  LL.PP.  la  cui assenza preclude in ogni caso l'obbligo
della  stazione  appaltante, atteso il combinato disposto dell'art. 1
comma  4  legge  109/94,  il  conteggio  esposto nell'allegato A9 del
documento  1/7/2002 prot Eleca N. 2579 "Situazione generale contratti
in  essere  al  6/6/2002,  risulta  comunque non congruo in quanto la
riserva  apposta conferisce valenza al diritto di ristoro dal momento
di  apposizione  della  riserva  medesima  per  i  lavori  ancora  da
eseguire.
   Conformemente   all'orientamento   della  direzione  lavori  sopra
esplicitato  si  era  gia'  espressa  con parere in data 15/3/2002 la
Commissione  di collaudo preventivamente coinvolta sulla problematica
oggi oggetto di riserva.
   Pertanto la riserva e' da respingere in toto.

    3) VALUTAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI IN AMBITO DI RELAZIONE
                              RISERVATA

3.1 REGISTRO CONTABILITA' LAVORI

Riserva  n.  1  "prolungamento di cantiere per effetto della variante
contrattuale N. 2".

   L'importo  della  riserva  n. 1 ammonta a Euro 1.279.701,47 di cui
114.259,06  x  10  =  1.142.590,6  per  oneri  oltre a Istat per EURO
137.110,87.
   (La   proroga  del  tempo  contrattuale  concessa  con  l'atto  di
sottomissione  n.  2 e' in realta' di 289 giorni pari a 9,63 mesi che
si arrotondano in 10 mesi).

   Riserva n. 2 "Armadietti"
   La  riserva n. 2 e' stata rinunciata dall'impresa per accoglimento
da parte della Stazione appaltante al Sal n. 22

   Riserva n. 3
   La  riserva  n.  3  valutata  a  tutto il 31/7/2003 ammonta a euro
20.658,28  x  34 = 702.381,52 oltre a euro 84.285,78 per Istat per un
importo complessivo di euro 786.667,30.
   L'art.  28  del  DM  145/2000  "Capitolato  generale d'appalto dei
lavori  pubblici"  prevede  al  comma  2  che "...... all'importo dei
lavori seguiti e' aggiunta la meta' di quello dei materiali provvisti
a  pie'  d'opera,  destinati  ad essere impiegati in opere definitive
facenti  parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o in difetto ai prezzi di stima".
   La contabilizzazione dei materiali a pie' d'opera e' stata estesa,
su   richiesta   dell'appaltatore,   atteso   il   ridotto  spazio  a
disposizione  in  cantiere  e  previa  verifica  in  sopralluogo  nei
magazzini  indicati  dal  medesimo  presso proprie strutture, anche a
materiali  approvvigionati  in luoghi esterni al cantiere per i quali
tuttavia   la   normativa   vigente   non   prevede   uno   specifico
riconoscimento economico.
   E'   da   ritenere   pertanto   che  l'appaltatore  abbia  operato
valutazioni  di propria convenienza nel richiedere l'estensione della
contabilizzazione  anche  a  materiali  steccati in ambiti esterni al
cantiere.
   La stazione appaltante, promuovendo la contabilizzazione anche del
materiali  non  steccati in cantiere ma verificati in contraddittorio
come  risultante dai verbali di sopralluogo, ha operato gia' nel modo
piu' favorevole all'impresa consentitole dalle norme vigenti.
   Pertanto  la  richiesta  dell'impresa volta ad ottenere il ristoro
anche  degli  oneri  di  magazzinaggio pare quanto meno illegittima e
quindi se ne conferma il respingimento totale.
   Per quanto attiene la richiesta di contabilizzazione dei materiali
a  pie'  d'opera  per  la  restante quota pari al 50% la stessa e' da
respingere  totalmente in quanto non conforme al disposto dell'art 28
del DM 145/00.

   Riserva n. 4
   La riserva n. 4 ammonta a tutto il Sal n. 20 a euro 787.896,81.
   La   riserva   e'   stata   reiterata  nei  Sal  successivi  senza
aggiornamento di importo.
   La  comparazione  dei  documenti  d'offerta  con  il contratto non
lascia dubbi sulla non sostenibilita' delle richieste avanzate.
   Anche  la  modalita' di formulazione di nuovi prezzi per opere non
comprese nel contratto originario indica chiaramente la linearita' di
contabilizzazione   perseguita   dalla   DL.   L'evento  contrattuale
sostanzialmente   non   ha   apportato  alcuna  modifica  all'importo
complessivo  aggiudicato  talche'  l'impresa,  in assenza di varianti
modificative  in  corso  d'opera, avrebbe conseguito un corrispettivo
complessivo non difforme da quanto stabilito nell'aggiudicazione.
   Pertanto si conferma il respingimento totale della riserva n. 4.
   Riserva  n.  5  "Prolungamento  di  cantiere  oltre  i tempi delle
proroghe  contrattuali  Fatta  pacifica la giurisprudenza consolidata
richiamata  nella  premessa  e'  indubbio  che  il  prolungamento  di
cantiere   per   fatti  non  imputabili  all'impresa  (intervalli  di
programmazione  dei  lavori  per consentire l'esecuzione di contratti
terzi) ingenera maggiori oneri a carico dell'appaltatore.
   Tali maggiori oneri non possono trovare attenuazione o addirittura
compensazione  con  l'affidamento  di  altri  contratti per lavori di
completamento.
   Il danno in capo all'appaltatore si configura in una maggior quota
di  spese  generali  e  nel  cosiddetto  mancato  utile  che  recenti
orientamenti di giurisprudenza ritengono esaustivi di ogni profilo di
sofferenza economica lamentato dall'appaltatore nel caso di specie.
   Seguendo  in  via cautelativa per l'amministrazione l'orientamento
sopracitato    e    valutando    la    fondatezza   delle   richieste
dell'appaltatore la computazione del ristoro risulta:

   a) spese generali:
   Importo contrattuale lavori: L. 28.754.050.863
   Importo contrattuale al netto di utili: L. 28.754.050.863:1,10= L.
26.140.046.239
   Importo  contrattuale  al  netto  di  spese  generali  e utili: L.
26.140.046.239:1,15= L. 22.730.474.990
   Incidenza mensile spese generali: L. 26.140.046.239-22.730474.990=
L. 3.409.571.249:30= L. 113.652.374 pari a Euro 58.696,55

   b) utili:
   Incidenza  mensile  utili: L. 28.754.050.663 - L. 26.140.046.239 =
L. 2.614.004.624:30= L. 87.133.487 pari a Euro 45.000,69

   Considerando  produttivi di maggiori oneri per spese generali e di
mancato  utile  i  mesi  di  fermo cantiere dovuto alla necessita' di
esecuzione  dei lavori di cui a contratti terzi e cioe' a partire dal
1/8/2002 si possono formulare le seguenti due ipotesi:

1) ristoro  degli  oneri  sino  a tutto il 31/7/2003 data presumibile
   dell'accordo  transattivo  con  rinuncia  dell'impresa  a  pretese
   riguardo  al  carattere  continuativo  del  danno  che  si ritiene
   compensato oggi sino alla fine dei lavori, 30/4/2003.
Euro  58.696,55  +  45.000,69=  Euro  103.697,24  per  ogni  mese  di
   prolungato cantiere
Euro 103.697,24 x 12 =Euro 1.244.386,88
2) ristoro  degli  oneri  computati  con gli stessi criteri di cui al
   punto  a)  ma  con  il  presupposto di accogliere il principio del
   carattere   continuativo   del   danno.  Si  ritiene  pertanto  di
   considerare  produttivi  di  oneri  per  maggiori spese generali e
   mancato utile anche i mesi dal 1/8/2003 al 30/4/2004 tenendo conto
   tuttavia  del  tempo  di  esecuzione delle varianti impiantistiche
   rientranti   nel   presente   contratto   derivate   dal  progetto
   Sarno/Multari  quale  tempo  di  proroga contrattuale, pertanto da
   aggiungersi  al  tempo suppletivo gia' autorizzato con le varianti
   ad oggi approvate (dal 17/01/2001 al 31/7/2002).
In via presuntiva si ritiene ragionevole stabilire fin d'ora che su 9
   mesi  complessivi  per giungere al 30/4/2004 4 mesi possano essere
   addebitati all'esecuzione delle varianti sopra indicate.
Pertanto  il  numero  dei mesi produttivi di spese generali e mancato
   utile  sono  5  che aggiunti al 12 di cui al punto a) diventano 17
   mesi.
Euro 103.697,24 x 17= Euro 1.762.853,08

   Qualora  si  dovesse  tenere  in  conto  che  in  sede di giudizio
arbitrale  il  Collegio  potrebbe  accogliere  il principio, peraltro
sostenuto  dall'impresa,  della  produttivita'  di oneri per maggiori
spese  generali  generata  dal  periodo  di  prolungamento  del tempo
contrattuale  dovuto  alla  sottoscrizione  di  atti  aggiuntivi  per
varianti  in  corso  d'opera  (vedi  lodi  arbitrati  in premessa) la
valutazione  del  ristoro  diventerebbe, escludendo la quota parte di
mancato  utile  in  quanto  gia'  presente  negli atti aggiuntivi, la
seguente:

3) dal  17/01/01  al  31/7/02  =  18,5  mesi  +  4  mesi per varianti
   Sarno/Multari  = 22,5 mesi a tutto il 30/11/2002. Spese generali =
   Euro  58.696,55  x  22,5  Euro  1.320.672,37  A  questo importo va
   aggiunto  l'importo  per  il  ristoro  di spese generali e mancale
   utile  dall'1/12/02  al  30/4/2004  per  complessivi mesi 17: Euro
   103.697,24   x   17   =  Euro  1.762.853,08  ristoro  totale  Euro
   1.762.853,08 + Euro 1.320.672,3 = Euro 3.083.525,45

   Si specifica che il ristoro previsto al punto c) compensa anche la
riserva n. 1 accogliendola parzialmente limitatamente alla sola quota
di  spese  generali  derivante  dalla  proroga  concessa  con  l'atto
aggiuntivo n. 2.

   Riserva n. 6
   La riserva n. 6 ammonta a Euro 14.339,82.
   L'impresa  contesta  la  contabilizzazione  in  detrazione  di  un
importo parziale di opere eseguite ma resesi, alla luce di indagini e
verifiche effettuate dalla stessa impresa, non piu' necessarie per il
funzionamento globale degli impianti previsti nel progetto di appalto
concorso e successive varianti.
   La  responsabilita'  dell'impresa  nella progettazione esecutiva e
costruttiva  di appalto concorso integra la responsabilita' di errata
o non adeguata valutazione dello stato di fatto nella predisposizione
di varianti al progetto originariamente offerto.
   Ne  vale ad attenuare l'errore progettuale l'approvazione da parte
della  DL della variante di progetto, laddove il progetto, affidato a
professionisti   facenti   parte  dell'esecutore  dei  lavori  lascia
sollevata la stazione appaltante

   Riserva n. 7
   Le   spese   generali   di   cantiere   e   di   azienda   essendo
istituzionalmente    collegate    alla   durata   dei   lavori   come
contrattualmente  prevista in origine, devono trovare ammortamento in
tale  periodo,  ma  non  in  quello  prorogato,  proprio in quanto il
verificarsi  della  protrazione  non  poteva essere stato considerato
nella  formazione  del  prezzo  contrattuale;  pertanto  l'impresa ha
diritto  a  compenso per le maggiori spese generali sostenute a causa
del prolungamento dei lavori imputabile all'Amministrazione.
   Tuttavia  il  ristoro  di  tali maggiori spese generali si ritiene
ricompreso nell'accoglimento della riserva n. 5.

   Riserva n. 8
   La  trattazione  della  riserva n. 8 ai sensi dell'art. 26 comma 4
della  legge  109/94  e' subordinata all'emanazione di un decreto del
Ministero  dei  lavori  Pubblici  la  cui  assenza  ad  oggi preclude
l'obbligo  della Stazione appaltante di riconoscere la corresponsione
dell'adeguamento istat richiesto dall'impresa.
   Ne'  e'  da  ravvisarsi  il  ricorso  a  criteri equitativi per il
riconoscimento di maggiore onerosita' della prestazione contrattuale.
   Infatti  non  considerando  la previsione dell'art. 1664 del CC 2^
parte applicabile tassativamente solo per maggiori oneri sopravvenuti
per  difficolta' di esecuzione derivanti da cause naturali - sorprese
geologiche, idrauliche e simili - (lodo arbitrale 22.10.82 n. 66) per
ogni altro tipo di sopravvenienza oggettiva puo' trovare applicazione
la  norma  generale dell'art. 1467 relativa alla eccessiva onerosita'
sopraggiunta,  per  cui  l'impresa  puo'  chiedere la risoluzione del
contratto.
   Fatto  che  Eleca  SpA  non  ha  mai  posto  in  essere  nella pur
tormentata vicenda contrattuale e in costanza di un anomalo andamento
di cantiere.
   E'  indubbio  che  la  durata  del  cantiere, piu' che raddoppiata
rispetto  alle  previsioni  di contratto (da 30 a 66 mesi ), non puo'
non  aver compromesso i conti economici formulati dall'appaltatore in
sede di offerta di appalto concorso.
   Cio'  nonostante al presente non si reperisce fondamento normativo
per  attenuare  la maggiore onerosita' del contratto in corso poiche'
in  mancanza  di manifestata volonta' di risoluzione si puo' ritenere
che   tale  maggiore  onerosita'  si  mantenga  ancora  entro  limiti
sostenibili per l'appaltatore.
   Pertanto si conferma il respingimento in toto della riserva n. 8

   Riserva n. 9
   La  riserva  e'  ritenuta  dalla  DI  intempestiva,  pertanto  non
accoglibile.

   3.2 REGISTRO CONTABILITA' MANUTENZIONE

   Si confermano le controdeduzione gia' esplicitate sul registro per
tutte le riserve respingendole in toto.

Milano il 22/7/2003
                                              Il Direttore dei lavori
                                                 Dott. Ing. Rita Comi