Allegato A MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITA' ESISTENTI. 18. Ubicazione. In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), e' consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attivita' alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessate. 19. Caratteristiche costruttive. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, e' consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella: ===================================================================== Altezza antincendio dell'edificio | R/REl (*) | R/REI (**) ===================================================================== Superiore a 12 m fino a 24 m |45 |30 Superiore a 24 m fino a 54 m | |45 Oltre 54 m | |60 ---- (*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'; (**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita' e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. E' comunque fatta salva la facolta' di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e' consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita', ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita', ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. 3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, e' ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purche' il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala. 20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2, e' consentito adottare capacita' di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita' tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacita' di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni: a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attivita'; b) adozione di scale protette; c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta. In alternativa al punto c) puo' essere adottata una delle seguenti condizioni: realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM; realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione che: a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attivita'. 3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, ne' a spazi comuni per il pubblico, e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione che: a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1. b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1; c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'. Per le attivita' ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione che: a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se e' garantito l'accostamento dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco; b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m2, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala; c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco; d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura; e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'; f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1. 21. Altre disposizioni. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, e' consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, e' consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuita' di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilita' complessiva annua non superiore a 60 ore.