(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

MISURE  DI  SICUREZZA  ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL
DECRETO  MINISTERIALE  9 APRILE  1994  -  TITOLO  II  - PARTE SECONDA
                        ATTIVITA' ESISTENTI.

18. Ubicazione.
    In  alternativa  a  quanto  stabilito  al punto 5.2, capoverso 1,
lettera d),  e' consentito mantenere locali o camere con finestre che
si  attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno
il  requisito  di  spazio  scoperto  a  condizione che detti locali o
camere  siano  realizzati  con  strutture  di  separazione  verso  la
restante  attivita'  alberghiera  (pareti,  solai  e  porte dotate di
autochiusura)  con  caratteristiche  REI  congruenti con la classe di
resistenza al fuoco dei locali o camere interessate.
19. Caratteristiche costruttive.
    1  -  In  alternativa  a  quanto  stabilito  al  punto  19.1,  e'
consentito   che   gli  elementi  strutturali  portanti  e  separanti
garantiscano  una  resistenza  al fuoco R/REI secondo quanto indicato
nella seguente tabella:

=====================================================================
  Altezza antincendio dell'edificio   |  R/REl (*)   |  R/REI (**)
=====================================================================
Superiore a 12 m fino a 24 m          |45            |30
Superiore a 24 m fino a 54 m          |              |45
Oltre 54 m                            |              |60

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(*)  in  presenza  di  impianto  di  rivelazione  e  di  segnalazione
d'incendio esteso all'intera attivita';
(**)  in  presenza  di  impianto  di  rivelazione  e  di segnalazione
d'incendio  esteso  all'intera  attivita' e di un servizio interno di
sicurezza  permanentemente  presente nell'arco delle ventiquattro ore
costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere
un  tempestivo  intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono
avere  conseguito  l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3
della  legge  28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del
30  novembre  1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato
IX  del  decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n.
81  del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso
l'uso  delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni
due  anni  da  parte  dei  comandi  provinciali  dei vigili del fuoco
secondo  le modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n.
609.
    E'  comunque  fatta  salva  la facolta' di ricorrere all'istituto
della  deroga  di  cui  all'art.  6  del decreto del Presidente della
Repubblica  12 gennaio  1998,  n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10
marzo  1998)  per  l'approvazione  di  misure  alternative diverse od
aggiuntive  a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un
impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di
resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.
    2  -  In  alternativa  a  quanto  stabilito  al  punto 19.2 e con
riferimento  al  punto  6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei
disimpegni,  nelle  scale,  nelle  rampe,  nei passaggi in genere, e'
consentito  mantenere  in  opera materiali di classe 1 di reazione al
fuoco  in  misura  superiore  al  50%  della  loro  superficie totale
(pavimento  + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)
in  presenza  di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso   all'intera  attivita',  ad  esclusione  delle  camere  degli
alberghi  fino  a  100  posti  letto  gia'  dotate di porte RE 15 con
dispositivo  di  autochiusura.  E'  consentito  nei predetti ambienti
mantenere  in opera materiali non classificati ai fini della reazione
al  fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in
aderenza  a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della
superficie  totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10
kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso
all'intera  attivita', ad esclusione delle camere degli alberghi fino
a  100  posti  letto  gia'  dotate  di porte RE 15 con dispositivo di
autochiusura,  e  di un servizio interno di sicurezza permanentemente
presente  nell'arco  delle  ventiquattro ore costituito da un congruo
numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento
di  contenimento  e  di  assistenza  all'esodo.  Gli addetti, che non
possono  essere  in  numero  inferiore a due, devono avere conseguito
l'attestato  di  idoneita'  tecnica  di cui all'art. 3 della legge 28
novembre  1996,  n.  609,  a  seguito  del  corso  di  tipo  C di cui
all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
    La  preparazione  di  tali  addetti,  ivi  compreso  l'uso  delle
attrezzature  di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da
parte  dei  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  secondo le
modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
    3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4,
e'  ammessa  la  comunicazione  diretta  di  camere con il vano scala
purche'  il  carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le
caratteristiche  di  resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano
congrue con quelle del vano scala.
20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.
    1  -  In  alternativa  a  quanto  stabilito  al  punto 20.1 e con
riferimento  al  punto  7.2,  e'  consentito  adottare  capacita'  di
deflusso  non  superiori  a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori
terra   in   presenza  di  impianto  di  rivelazione  e  segnalazione
d'incendio  esteso all'intera attivita' tranne che nelle camere degli
alberghi  fino  a  100  posti  letto  gia'  dotate di porte RE 15 con
dispositivo di autochiusura.
    E'  consentito  adottare, per ogni piano diverso dal piano terra,
capacita' di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:
      a) installazione  di  impianto di rivelazione e di segnalazione
d'incendio esteso all'intera l'attivita';
      b) adozione di scale protette;
      c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.
    In  alternativa  al  punto  c)  puo'  essere  adottata  una delle
seguenti condizioni:
      realizzazione  delle  scale  e  dei  corridoi che adducono alle
scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di
eventuali  corsie  di  camminamento  centrale  ammesse in classe 1 di
reazione  al  fuoco,  ed  installazione  di  porte  almeno  RE  15  a
protezione  delle  camere;  installazione  nelle  camere di coperte e
copriletto  di  classe  1  di reazione al fuoco e di guanciali, sedie
imbottite,  poltrone,  poltrone letto, divani, divani letto e sommier
di classe 1IM;
      realizzazione  delle  scale  e  dei  corridoi che adducono alle
scale  con  materiali  di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione
completa  dalle  scale  stesse  e  corridoi  di  ogni altro materiale
combustibile,  ad  eccezione  di  eventuali  corsie  di  camminamento
centrale,  ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di
porte almeno RE 15 a protezione delle camere.
    2  - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso
1,  per  le  attivita'  ricettive  ubicate  in edifici aventi altezza
antincendio non superiore a 32 m e' consentita l'installazione di una
sola scala a condizione che:
      a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna,
oppure
      b) la  scala  sia di tipo protetto e sia installato un impianto
di spegnimento automatico esteso all'intera attivita'.
    3  - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso
1,  per  le  attivita'  ricettive  ubicate  in edifici aventi altezza
antincendio  non  superiore  a  24 m, limitate ai primi 6 piani fuori
terra,  e  gli  ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non
adibiti  ad  alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente,
ne'  a spazi comuni per il pubblico, e' consentita l'installazione di
una sola scala a condizione che:
      a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza
al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
      b) il  solaio  comune  tra  il  6° e 7° piano sia resistente al
fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
      c) sia  previsto  un  impianto  automatico  di rivelazione e di
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'.
    Per  le  attivita'  ricettive,  ubicate in edifici aventi altezza
antincendio  non  superiore  a  24  m, estese oltre il 6° piano fuori
terra  e'  consentita  l'installazione di una sola scala a condizione
che:
      a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza
al  fuoco  congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se e' garantito
l'accostamento dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di
fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
      b) la  superficie  lorda  di  ciascun piano servito dalla scala
(escluso  il  piano  terra  ed  il piano primo qualora adibito a sala
ristorante,  soggiorno  o  spazi  comuni) non sia superiore a 350 m2,
calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
      c) il  percorso  di  piano tra le porte delle camere e la scala
sia  limitato  a  20  metri  a  condizione  che lungo tali percorsi i
materiali  installati  su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0
di reazione al fuoco;
      d) le   porte   delle   camere   oltre   il  6°  piano  abbiano
caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;
      e) sia  installato  un  impianto  automatico  di  rivelazione e
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita';
      f) i  solai  di  piano abbiano caratteristiche di resistenza al
fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
21. Altre disposizioni.
    1  -  In  alternativa  a  quanto  stabilito  al  punto 21.1 e con
riferimento  al  punto 8.2.2.1, capoverso 3, e' consentito ridurre la
superficie  di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in
pianta  del  locale  a  condizione  che quest'ultimo sia dotato di un
sistema  di  rivelazione  e  di  segnalazione  d'incendio in grado di
arrestare il funzionamento dell'impianto.
    2  -  In  alternativa  a  quanto  stabilito  al  punto 21.1 e con
riferimento   al   punto   11.3.2.3,   capoverso   2,  e'  consentita
l'alimentazione  del  gruppo  di pompaggio della rete antincendio con
linea   preferenziale   qualora   l'ente   distributore  dell'energia
elettrica  garantisca  la  continuita' di erogazione mediante manovra
sulla  linea  stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto,
una indisponibilita' complessiva annua non superiore a 60 ore.