UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; Visto il decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista; Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza: Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale; Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la, punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo; Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Memibri del Governo e la facolta', del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della, Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo. Le sentenze gia' pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.