IL DIRIGENTE della Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo, in data 6 giugno 2000 e 20 giugno 2003, intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' del 17 febbraio 2004, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene, di pancreas e di rene-pancreas; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Visto l'accordo 14 febbraio 2002, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»; Ritenuto di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.