Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
  1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1   del   decreto-legge  10 luglio  2003,  n.  165,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n. 219, relativo alla
missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
  2.  L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le
risorse   umane  e  le  dotazioni  strumentali  restano  disciplinate
dall'articolo  2,  comma  2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
  3.  Per  la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 11.627.450 (( per l'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto 2003, n. 219,
          recante  «Interventi  urgenti  a  favore  della popolazione
          irachena»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo
          degli articoli 1, 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4:
              «Art.  1  (Missione  umanitaria  e  di ricostruzione in
          Iraq).  -  1.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad
          integrazione  delle  somme  gia'  iscritte  in  bilancio in
          applicazione  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa
          di  euro  21.554.000  per  la realizzazione di una missione
          umanitara  e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare
          interventi  per  il  miglioramento  delle  condizioni della
          popolazione  irachena  ed  il  coordinamento delle azioni e
          delle  attivita' previste dal presente decreto. La missione
          assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture
          amministrative  e  di  governo,  nonche'  con  le autorita'
          locali  e  la  partecipazione all'attivita' degli organismi
          internazionali,    anche   avvalendosi   di   un   apposito
          contingente di personale ed esperti.
              2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono destinati in
          particolare:
                a) al  settore  sanitario, per la riabilitazione e la
          riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali e
          per  il  potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
          sanita'   pubblica,   con   particolare   riferimento  alla
          attivita'   di  prevenzione  e  profilassi  delle  malattie
          trasmissibili;
                b) al  settore  delle infrastrutture, con particolare
          riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
          viarie,  portuali  ed  aeroportuali,  elettriche,  idriche,
          agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
                c) al  settore  scolastico,  con particolare riguardo
          alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
                d) al  settore  della  conservazione  del  patrimonio
          culturale,  per  il  ripristino  della  funzionalita' delle
          strutture  destinate  alla  tutela  ed  alla gestione dello
          stesso,    nonche'   al   restauro   dei   beni   culturali
          danneggiati.».
              «Art.   2   (Organizzazione   della   missione).  -  1.
          (Omissis).
              2.  Al  personale  inviato  in  missione in Iraq per le
          finalita'   di   cui   al   presente  Capo  e'  corrisposta
          l'indennita'  di missione prevista dal decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  in  data 13 gennaio 2003,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
          con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
          nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
              «Art.   3  (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
          realizzazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  1  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
          1987,  n.  49,  ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
          anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
          all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
          contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
          dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
          articolo.
              2.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e
          risanamento  di  opere  distrutte o danneggiate, di importo
          inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
          esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.  24, comma 1,
          lettera  b),  e  comma  5, della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni.
              3.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di
          servizi  si  applica  l'art.  7,  comma  2, lettera d), del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
          in  materia  di acquisizione di forniture si applica l'art.
          9,  comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
          in  materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
          decreto  legislativo  24 luglio  1992, n. 358, e successive
          modificazioni.».
              4. (Omissis).
              5.  Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
          decreto-legge   28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
          esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
          Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
              6.  Per  le  attivita'  di  soccorso  e  di  intervento
          umanitario,   ai  volontari  impiegati  dalla  Croce  rossa
          italiana   in  Iraq  viene  riconosciuto  il  diritto  alla
          conservazione  del  posto  di  lavoro  per  un  impegno non
          superiore  a  novanta  giorni annui anche non continuativi,
          che  il  datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
          dell'impegno   medesimo   viene   altresi'  riconosciuta  e
          corrisposta,  a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
          somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
          agli   oneri  assicurativi  e  previdenziali  eventualmente
          anticipate  dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
          potra'  avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa
          italiana  da  presentarsi  entro  e  non  oltre un anno dal
          termine della missione di cui al presente Capo.».
              «Art.  4  (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
          Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
          incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  ad  enti  e
          organismi  di diritto privato o pubblico specializzati ed a
          stipulare  contratti  di lavoro previsti dalla legislazione
          vigente    con    personale    estraneo    alla    pubblica
          amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
          in  deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
          la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
          di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
          pubbliche,   di   cui  all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  31 marzo  2001,  n. 165, posto in posizione di
          comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
          legislativo.
              3.  Il  Ministero  degli affari esteri e' autorizzato a
          stipulare  contratti  per l'acquisizione dei locali e delle
          necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare
          la  realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le
          procedure previste dall'art. 3, comma 3.
              3-bis.  Il  Ministero degli affari esteri identifica le
          misure  volte  ad  agevolare l'intervento di organizzazioni
          non  governative  che  intendono  operare  in Iraq per fini
          umanitari.».