Art. 1-bis.
     Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili
         italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul
((    1.  Al  comma  1  dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre
2003,  n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003,  n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite
le  seguenti:  «,  nonche'  il  diritto  al collocamento obbligatorio
previsto  all'articolo  1,  comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio
previsto  all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste». ))
          Riferimenti normativi:
              - Il    decreto-legge   28 novembre   2003,   n.   337,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 dicembre
          2003, n. 369, recante «Disposizioni urgenti in favore delle
          vittime   militari   e  civili  di  attentati  terroristici
          all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  n.  8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo
          dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1. - Alle famiglie delle vittime civili italiane
          degli  attentati  avvenuti  a Nassiriya in data 12 novembre
          2003  e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi
          la  speciale  elargizione  di  cui  all'art.  4 della legge
          20 ottobre  1990,  n.  302,  e l'assegno vitalizio previsto
          dall'art.  2  della  legge  23 novembre  1998,  n.  407,  e
          successive  modificazioni, da corrispondere a decorrere dal
          primo  giorno  successivo alla data dell'evento, nonche' il
          diritto  al  collocamento obbligatorio previsto all'art. 1,
          comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
          modificazioni,   e  il  beneficio  delle  borse  di  studio
          previsto  all'art.  4,  comma 1,  della  medesima  legge, e
          successive  modificazioni,  nei  limiti  delle  risorse ivi
          previste.».