Art. 1-bis. Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul (( 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste». )) Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'art. 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.».