IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il nuarimol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive; Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti nuarimol; Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti nuarimol; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva nuarimol non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.