IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  l'art.  1  della decisione 2004/129/CE della Commissione del
30 gennaio  2004,  relativa  alla  non  iscrizione di talune sostanze
attive,   tra  cui  il  nuarimol,  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE;
  Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i
termini  concessi  agli  Stati membri per procedere alla revoca delle
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
che contengono tali sostanze attive;
  Visto  il  decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il
ritiro  dal  mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese
interessate  non  hanno  richiesto  la  riclassificazione  di  cui al
decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  inoltre  un  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti nuarimol;
  Considerato  il  periodo  di  moratoria, di cui all'art. 3, secondo
paragrafo,    della    citata    decisione    2004/129/CE,   per   la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti nuarimol;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva nuarimol non e' iscritta nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  che  ha  recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.