IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  l'articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e le successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 novembre  1997,  n.  398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per  uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'U.R.S.T. di concerto con il
Ministro  della  giustizia  21 dicembre  1999, n. 537, concernente il
regolamento  recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle
scuole di specializzazione per le professioni legali;
  Visto l'art. 2 del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con il Ministro della giustizia, con il
quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e'
stato  definito  il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da  ammettere  alle  predette  scuole  di  specializzazione nell'anno
accademico 2003-2004;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con il Ministro della giustizia in data
24 luglio  2003,  con il quale si e' provveduto, ai sensi dell'art. 4
del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale per
titoli  ed  esame  per  l'accesso  alle  scuole  nell'anno accademico
2003-2004 per il numero complessivo di 4980 posti;
  Visto  l'art.  1, comma 4, del predetto decreto del 24 luglio 2003,
che  prevede,  a seguito dell'espletamento della prova di ammissione,
la  rideterminazione  dei  posti  assegnati  al fine di compensare le
eventuali  carenze di posti disponibili nelle singole sedi con quelli
in esubero presso altri atenei;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  accademico 2003-2004, al fine di compensare le carenze
di  posti disponibili nelle singole sedi con quelli in esubero presso
altri   atenei,   l'allegato   1  annesso  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro  della  giustizia in data 24 luglio 2003 e' modificato dalla
tabella allegata al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 marzo 2004

                                                 Il Ministro: Moratti