IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano in vigore, emanato con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n. 11/2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 3 gennaio 2003 ed entrato in vigore in data 18 gennaio 2003; Accertata la necessita' di integrare lo statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 66/2003 del 26 settembre 2003 riguardante le modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano; Visto il parere favorevole sulle modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 20 ottobre 2003; Accertato che in merito alle modifiche statutarie in oggetto il Ministero si e' espresso con decreto ministeriale 27 novembre 2003 (comunicato con lettera del 27 novembre 2003, prot. n. 4377), con il quale sono state formulate le seguenti osservazioni: «preliminarmente viene suggerito di individuare gli organi nella comune terminologia maschile come utilizzata dalla Costituzione»; Accertato che con delibera n. 78/2004 del consiglio dell'universita' viene confermato l'utilizzo della forma neutrale nello statuto; art. 5: «Ministero competente» dovra' essere sostituito anche in tutti i casi analoghi - con «Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca»; accertato che la suggerita modifica terminologica viene recepita tramite il presente provvedimento; art. 12, comma 5: bisogna precisare che si tratta di pareri e/o proposte richiesti ad altri organi o strutture organizzative individuate nello statuto, ad eccezione di organi esterni all'Ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge; essendo l'attivita' del senato accademico disciplinata dall'art. 12 non si ritiene necessario apportare la modifica suggerita; Considerato che il Ministero e' legittimato ad esprimersi esclusivamente in merito alle modifiche statutarie proposte; Accertato che gli articoli 20 e 21 dello statuto non sono stati oggetto di modifiche e che pertanto le osservazioni ministeriali in merito non vengono considerate; Decreta l'emanazione dello statuto della Libera Universita' di Bolzano come segue: I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Forma giuridica e autonomia dell'Universita' 1. La Libera Universita' di Bolzano, in tedesco «Freie Universität Bozen», in ladino «Universita' Liedia de Bulsan», in inglese «Free University of Bozen - Bolzano», di seguito denominata «Universita», ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico. 2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. 3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario. 4. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988. 5. La Libera Universita' di Bolzano adotta un codice etico e comportamentale vincolante per la comunita' universitaria. 6. L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia. 7. Per la complementarieta' e l'integrazione della offerta formativa, l'Universita' ha facolta' di stipulare convenzioni e prevedere modalita' e strumenti di raccordo, sulla base di contiguita' territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.