IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista  la  direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre
2003,  concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive mesosulfuron,
propoxycarbazone  e  zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995;
    Tenuto  conto  che  Francia, Germania e Regno Unito, Stati membri
relatori  designati per lo studio delle sostanze attive mesosulfuron,
propoxycarbazone   e   zoxamide,   hanno   effettuato  il  lavoro  di
valutazione  su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni
dell'art.  6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando
alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
    Considerato   che   le   relazioni   di  valutazione  sono  state
riesaminate  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del
Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali, con conclusione dei riesami il 3 ottobre 2003 sotto forma di
rapporti di riesame della Commissione;
    Considerato   che  dal  riesame  relativo  alle  sostanze  attive
mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, non sono emersi problemi o
questioni  che  abbiano  richiesto il parere del comitato scientifico
per le piante;
    Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze
attive  mesosulfuron,  propoxycarbazone  e  zoxamide,  soddisfano  in
generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
e  all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare
per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi
rapporti di riesame della Commissione;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/119/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, nell'allegato I del
decreto  legislativo  del  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre che l'attuazione della direttiva 2003/119/CE
deve  tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza
attiva  nei  rispettivi  rapporti  di revisione, messi a disposizione
degli interessati;
    Considerato  che  deve  essere  concesso  un adeguato periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Le sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide,
sono  iscritte,  fino  al  31 marzo 2014, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.