Allegato 2 NOTE ESPLICATIVE La graduatoria contiene le domande, presentate ai sensi dell'art. 3 del decreto 7 agosto 2003, dai soggetti ritenuti ammissibili. La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria e' determinata sulla base del punteggio raggiunto sommando i valori degli indicatori di cui all'art. 7, comma 6, del succitato decreto Colonna 10 (Punteggio totale). Nella graduatoria, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono inoltre riportati i seguenti elementi: Colonna 4 (Punteggio A) - punteggio relativo alle imprese che prevedono lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Universita'. E' stato attribuito ai programmi che prevedono dette partecipazioni come soggetti esterni alle imprese stesse ed i cui costi risultano fatturati come prestazioni di terzi per servizi di consulenza; Colonna 5 (Punteggio B) - punteggio relativo ai centri di ricerca ed ai consorzi. E' stato attribuito ai programmi presentati da: 1) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del decreto 7 agosto 2003; 2) consorzi e societa' consortili, individuati dall'art. 2602 e segg. del codice civile, aventi i requisiti indicati dall'art. 3, punto f), del decreto 7 agosto 2003; Colonna 6 (Punteggio C) - punteggio per salvaguardia del patrimonio culturale. E' stato attribuito ai programmi aventi come obiettivo il raggiungimento di soluzioni metodologiche innovative dedicate specificamente alla salvaguardia (restauro, messa in sicurezza, ecc.) del patrimonio culturale. Il suddetto punteggio non e' stato attribuito, ai progetti riguardanti metodologie e/o tecnologie gia' utilizzate per altri scopi e che non prevedono personalizzazioni rilevanti nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale. Colonna 7 (Punteggio D) - punteggio per aree depresse. Per aree depresse si sono intese quelle definite dall'art. 27, comma 16, del decreto-legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse al sostegno transitorio e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione europea. E' stato attribuito ai programmi realizzati interamente in aree depresse da imprese operanti in dette aree. Colonna 8 (Punteggio E) - punteggio relativo allo sviluppo e preindustrializzazione di brevetti. E' stato attribuito solo in presenza di indicazione del numero di registrazione o di specifica dichiarazione sull'avvenuta richiesta di registrazione. Non e' stato consentito il cumulo dei punteggi per brevetti del soggetto proponente e per brevetti acquisiti da terzi. Colonna 11 (N. di dipendenti) - riporta il numero di dipendenti per la determinazione della dimensione dell'impresa. Nei casi di parita' del punteggio totale, prevale secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, del decreto 7 agosto 2003, il progetto proposto dal soggetto avente dimensioni minori. Colonna 13 (Esito) - indica l'esito finale, e quindi l'agevolabilita' o meno della domanda, secondo quanto appresso indicato: AG = iniziativa agevolabile; PA = iniziativa parzialmente agevolabile; NA = iniziativa non agevolabile. Colonna 14 (Costo previsto) - indica il costo previsto dalla richiedente per lo svolgimento del programma. Colonna 15 (Agevolazioni previste) - indica l'ammontare massimo delle agevolazioni previste.