(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
                          NOTE ESPLICATIVE

  La graduatoria contiene le domande, presentate ai sensi dell'art. 3
del decreto 7 agosto 2003, dai soggetti ritenuti ammissibili.
    La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria e' determinata
sulla base del punteggio raggiunto sommando i valori degli indicatori
di  cui  all'art.  7,  comma  6,  del  succitato  decreto  Colonna 10
(Punteggio totale).
    Nella  graduatoria, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono
inoltre riportati i seguenti elementi:
  Colonna  4  (Punteggio  A)  -  punteggio  relativo alle imprese che
prevedono  lo  svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al
30%  dei  costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o
pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Universita'.
    E'   stato   attribuito   ai   programmi   che   prevedono  dette
partecipazioni  come  soggetti  esterni  alle imprese stesse ed i cui
costi  risultano  fatturati  come prestazioni di terzi per servizi di
consulenza;
    Colonna 5 (Punteggio B) - punteggio relativo ai centri di ricerca
ed ai consorzi.
    E' stato attribuito ai programmi presentati da:
      1)  centri  di  ricerca  con  personalita'  giuridica autonoma,
costituiti  dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del decreto
7 agosto 2003;
      2) consorzi e societa' consortili, individuati dall'art. 2602 e
segg.  del  codice  civile,  aventi i requisiti indicati dall'art. 3,
punto f), del decreto 7 agosto 2003;
    Colonna   6  (Punteggio  C)  -  punteggio  per  salvaguardia  del
patrimonio culturale.
    E'  stato  attribuito  ai  programmi  aventi  come  obiettivo  il
raggiungimento   di   soluzioni   metodologiche  innovative  dedicate
specificamente alla salvaguardia (restauro, messa in sicurezza, ecc.)
del   patrimonio  culturale.  Il  suddetto  punteggio  non  e'  stato
attribuito,  ai  progetti riguardanti metodologie e/o tecnologie gia'
utilizzate  per  altri  scopi  e  che non prevedono personalizzazioni
rilevanti nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale.
    Colonna 7 (Punteggio D) - punteggio per aree depresse.
    Per  aree  depresse  si sono intese quelle definite dall'art. 27,
comma  16,  del  decreto-legge  22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano
quelle  individuate  dalla  Commissione  delle Comunita' europee come
assimilabili  agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
quelle  ammesse  al  sostegno  transitorio  e quelle rientranti nella
fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione europea.
    E'  stato  attribuito ai programmi realizzati interamente in aree
depresse da imprese operanti in dette aree.
    Colonna  8  (Punteggio  E)  -  punteggio relativo allo sviluppo e
preindustrializzazione di brevetti.
    E' stato attribuito solo in presenza di indicazione del numero di
registrazione o di specifica dichiarazione sull'avvenuta richiesta di
registrazione.  Non  e'  stato  consentito il cumulo dei punteggi per
brevetti del soggetto proponente e per brevetti acquisiti da terzi.
    Colonna  11  (N. di dipendenti) - riporta il numero di dipendenti
per la determinazione della dimensione dell'impresa.
    Nei  casi di parita' del punteggio totale, prevale secondo quanto
stabilito  dall'art.  7,  comma  7,  del  decreto  7 agosto  2003, il
progetto proposto dal soggetto avente dimensioni minori.
    Colonna   13   (Esito)   -   indica   l'esito  finale,  e  quindi
l'agevolabilita'  o  meno  della  domanda,  secondo  quanto  appresso
indicato:
      AG = iniziativa agevolabile;
      PA = iniziativa parzialmente agevolabile;
      NA = iniziativa non agevolabile.
    Colonna  14  (Costo  previsto)  -  indica il costo previsto dalla
richiedente per lo svolgimento del programma.
    Colonna  15  (Agevolazioni previste) - indica l'ammontare massimo
delle agevolazioni previste.