IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002,
13 novembre  2002,  11 marzo  2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e
12 febbraio  2004,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco
tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.», con
decreto  del  14 dicembre  1998,  e' stata prorogata fino al 9 luglio
2004;
  Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una
ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano
dei  controlli  predisposto  per  la  indicazione geografica protetta
«Prosciutto  di  Norcia»,  allo  schema  tipo,  trasmessogli con nota
ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione  geografica  protetta  «Prosciutto  di
Norcia»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un ulteriore periodo di centoventi giorni, a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 14 dicembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A
Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.»,
con  sede  in  Todi  (Perugia),  frazione Pantalla n. 39, con decreto
14 dicembre   1998,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica   protetta   «Prosciutto  di  Norcia»  registrata  con  il
regolamento  della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia'
prorogata  con  decreti  11 dicembre  2001,  22 aprile 2002, 2 luglio
2002,  13  novembre  2002,  11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre
2003  e  12 febbraio  2004  e'  ulteriormente prorogata di centoventi
giorni a far data dal 9 luglio 2004.