IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; Visto il decreto-legge 18 maggio 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; Visto, in particolare, l'art. 1 della sopra citata legge che istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie; Ritenuto di dover disciplinare l'organizzazione del predetto Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, prevedendone l'articolazione, la composizione ed i relativi compiti; Decreta: Art. 1. Compiti del Centro nazionale per 1a prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM 1. Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il coordinamento con le regioni dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, dei sistemi nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo, la promozione dell'aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e la verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre realta' istituzionali e con altre realta' analoghe europee ed internazionali, la diffusione delle informazioni. 2. Il Centro e' costituito da: 1) il comitato strategico di indirizzo; 2) il comitato scientifico permanente e sottocomitati scientifici di progetto a termine; 3) il comitato tecnico; 4) la direzione operativa. 3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le altre istituzioni del sistema sanitario competenti al fine di realizzare i compiti istitutivi di cui al comma 1.