IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
32;
  Visti  gli  articoli 13  e  14  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi
in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza;
  Preso atto che nel corso dell'anno 2003 sono pervenute al Ministero
della   salute  segnalazioni  relative  alla  vendita  presso  alcuni
esercizi commerciali di prodotti di origine vegetale a base di salvia
divinorum;
  Visti  i risultati delle analisi chimiche effettuate su campioni di
sostanze,  sequestrate  dal  Nucleo  antisofisticazione dell'Arma dei
carabinieri,  dal  laboratorio  di  biochimica  clinica dell'Istituto
superiore  di  sanita'  trasmessi  al Ministero della salute con nota
prot.   n.   040550/BCL.12   -   046053/BCL.12   -   046054/BCL.12  -
046056/BCL.12 - 046058/BCL.12 del 23 dicembre 2003;
  Considerato  che  la  salvinorina  A, principio attivo della salvia
divinorum,  e'  una  sostanza  con  attivita'  allucinogena  che puo'
comportare  condizioni  di  abuso  e  puo'  rendere  manifeste alcune
patologie  psichiatriche  latenti  come le psicosi acute e le psicosi
depressive anche in modo irreversibile;
  Visto  che la salvia divinorum e la salvinorina A non sono inserite
negli   elenchi   previsti  dalla  Convenzione  internazionale  sulle
sostanze psicotrope del 1971;
  Preso  atto  che e' stata avviata la procedura di inserimento nella
tabella  I di cui all'art. 14 del sopra citato decreto del Presidente
della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, della salvia dvinorum e
della salvinorina A;
  Tenuto  conto  che  l'Istituto superiore di sanita' ha espresso con
nota  prot.  n. 22731/FARM/BCL.12 del 9 giugno 2004 parere favorevole
all'inserimento  della  salvia  divinorum e della salvinorina A nella
tabella  delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo
14  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
  Tenuto  conto  che  il  Consiglio  superiore di sanita', sezione V,
nella  seduta  del 24 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole per
l'emissione  di  un  provvedimento di divieto di vendita della salvia
divinorum, nonche' del suo principio attivo, salvinorina A, ritenendo
che tali sostanze sono realmente pericolose per la salute pubblica;
  Preso atto che la salvia divinorum e la salvinorina A sono sostanze
la cui assunzione costituisce pericolo per la salute pubblica;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover emanare, cautelativamente, a tutela
della salute pubblica, una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  disposto il sequestro dal commercio dei prodotti contenenti
salvia  divinorum o il suo principio attivo salvinorina A, nelle more
della  conclusione  dell'iter  di  inserimento  nella tabella I delle
sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed in ogni caso
per  un  periodo  non superiore a sei mesi dalla data dell'entrata in
vigore della presente ordinanza;