IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, all'art. 9,
comma  1,  dispone  che  le concessioni alle imprese distributrici di
energia  elettrica  prevedono  misure  di  incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi
determinati  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
  Visto   altresi'   l'art.   11,   comma  6,  del  medesimo  decreto
legislativo,  che  prevede  incentivi  nazionali  e  regionali per la
promozione  dell'uso delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di
energia;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Ritenuto  opportuno  coordinare  le  procedure  di individuazione e
perseguimento  dei  predetti  obiettivi con quanto previsto dall'art.
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001  «Individuazione  degli  obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
  Vista   la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio   del   27 settembre  2001  sulla  promozione  dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno   dell'elettricita',   recepita   con   decreto   legislativo
29 dicembre 2003, n. 387;
  Considerato  che  l'attuazione  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data
la  complessita'  del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di
messa  a  punto  delle  regole  piu' lungo rispetto a quanto previsto
nello stesso decreto;
  Considerato  altresi'  il carattere innovativo del meccanismo, tale
da  richiedere  adeguata  gradualita'  degli  obiettivi  e l'avvio di
idonee misure di accompagnamento;
  Ritenuto  che  gli  obblighi  in  capo  ai  distributori di energia
elettrica,  necessari  per  conseguire gli obiettivi di cui al citato
decreto,  debbano  decorrere  dal  momento  in  cui  le  regole  sono
pienamente definite;
  Considerato  altresi'  il  permanere  dell'esigenza  di  fornire  i
principali  elementi  circa i criteri generali per la progettazione e
l'attuazione  di  misure  e  interventi di incremento dell'efficienza
energetica  degli  usi  finali  di  energia,  nonche'  di definire le
modalita'  per  la  valutazione  dei  progetti  e  il controllo della
relativa attuazione;
  Considerato  che  l'introduzione  di  elementi atti a dare adeguata
risposta  alle  esigenze  emerse  puo'  meglio  esplicarsi attraverso
l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   di   concerto   con   il  Ministro
dell'ambiente   24 aprile   2001   e   l'emanazione   di   un   nuovo
provvedimento,  facendo  salvo,  tuttavia,  le  attivita'  svolte nel
periodo trascorso;
  Sentita  la  Conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  nella riunione del 17 giugno
2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il presente decreto:
    a) determina  gli  obiettivi quantitativi nazionali di incremento
dell'efficienza  energetica  degli  usi finali di energia, nonche' le
modalita' per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire
in  ciascuna  concessione per l'attivita' di distribuzione di energia
elettrica;
    b) stabilisce   i   criteri   generali  per  la  progettazione  e
l'attuazione  di  misure  e  interventi  per  il  conseguimento degli
obiettivi   generali   e   specifici  di  incremento  dell'efficienza
energetica negli usi finali di energia;
    c) definisce le modalita' per il controllo della attuazione delle
suddette misure e interventi.