IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato; Vista la motivata richiesta della regione Puglia; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 7 luglio 2004; Decreta: Art. 1. 1. La regione Puglia puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i valori massimi ammissibili (VMA) di seguito elencati: per la provincia di Brindisi: trialometani 80 \mug/l; cloriti 1,3 mg/l; per la provincia di Foggia: cloriti 1,8 mg/l; trialometani 60 \mug/l ad esclusione gli abitati di Ascoli Satriano, Cerignola, Lesina, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Trinitapoli, Vico del Gargano, per i quali viene fissato il valore massimo ammissibile di 80 \mug/l. 2. I suddetti VMA possono essere concessi dalla regione Puglia per le suddette province per la durata di sei mesi a partire dalla data di scadenza della precedente deroga stabilita con il decreto 23 dicembre 2003 dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio. 3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. 4. Entro dicembre 2004 dovra' essere fornita documentazione dettagliata sul monitoraggio analitico delle acque distribuite nel corso dell'anno e sullo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio. 5. L'acquedotto pugliese adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione dei suddetti interventi avvenga in tempi piu' ridotti. Di cio' sara' tenuto conto al fine della concessione di ulteriori prolungamenti alle deroghe richieste. 6. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali possono valutare l'opportunita' di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 7. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi.