IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al  consumo  umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto,
che  disciplina  la  concessione di deroghe ai valori di parametro di
cui all'allegato I, parte B;
  Vista  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di
risorse  idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di
rapporti  tra  enti  locali  e  soggetti  gestori del servizio idrico
integrato;
  Vista la motivata richiesta della regione Puglia;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 7 luglio 2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La regione Puglia puo' stabilire deroghe ai valori di parametro
fissati  nell'allegato  I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  31,  entro  i  valori massimi ammissibili (VMA) di seguito
elencati:
    per la provincia di Brindisi: trialometani 80 \mug/l; cloriti 1,3
mg/l;
    per  la  provincia  di  Foggia: cloriti 1,8 mg/l; trialometani 60
\mug/l  ad  esclusione  gli  abitati  di  Ascoli Satriano, Cerignola,
Lesina,   Manfredonia,   Margherita   di   Savoia,  Mattinata,  Monte
Sant'Angelo,   Peschici,  San  Ferdinando  di  Puglia,  San  Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Trinitapoli, Vico
del  Gargano, per i quali viene fissato il valore massimo ammissibile
di 80 \mug/l.
  2.  I suddetti VMA possono essere concessi dalla regione Puglia per
le  suddette  province per la durata di sei mesi a partire dalla data
di   scadenza  della  precedente  deroga  stabilita  con  il  decreto
23 dicembre  2003  dal  Ministero  della  salute  di  concerto con il
Ministero dell'ambiente e del territorio.
  3.  Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte
di evidenze scientifiche piu' conservative.
  4.   Entro dicembre   2004  dovra'  essere  fornita  documentazione
dettagliata  sul  monitoraggio  analitico delle acque distribuite nel
corso  dell'anno e sullo stato di avanzamento delle misure correttive
e relativi interventi sul territorio.
  5.  L'acquedotto  pugliese  adotta  tutte  le misure necessarie per
garantire  che  l'esecuzione dei suddetti interventi avvenga in tempi
piu' ridotti. Di cio' sara' tenuto conto al fine della concessione di
ulteriori prolungamenti alle deroghe richieste.
  6.  Sono  escluse  dai  procedimenti  di  deroga  e  sono  comunque
obbligate   al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione  del  prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali
possono  valutare l'opportunita' di adottare ulteriori esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  7.   La   regione   ha  l'obbligo  dell'informazione  al  cittadino
relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi.