(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
           LINEE-GUIDA PER LE ATTIVITA' DI GENETICA MEDICA
1. Premessa.
    Le  malattie  genetiche sono causate in modo esclusivo o parziale
da  un  difetto  del  patrimonio  ereditario.  Le alterazioni possono
riguardare   il   numero  o  la  struttura  dei  cromosomi  (malattie
cromosomiche),  oppure  la struttura e la funzione dei geni (malattie
geniche  comprendenti le mutazioni del DNA nucleare e mitocondriale).
Altre  malattie,  definite  multifattoriali o complesse, sono causate
dall'interazione tra i geni e l'ambiente.
    I  test  genetici costituiscono l'applicazione medica attualmente
piu'  importante della ricerca genetica. I test genetici, per le loro
peculiarita'  e le implicazioni, che riguardano l'identita' biologica
della  persona  e  della  famiglia,  devono  essere effettuati presso
strutture di genetica autorizzate e/o accreditate.
    Negli  anni  sono  state  emanate  diverse  norme  e  linee-guida
italiane  ed  internazionali  sulla  diagnosi  e sulla prevenzione di
malattie  genetiche,  sulla  consulenza  genetica,  sulla  tutela dei
pazienti,  sulla  gestione  dei  servizi  e sulla loro organizzazione
(come  previsto  da  alcune  regioni, ad es. Emilia-Romagna, Liguria,
Toscana).  Tutto  questo  costituisce  un  importante  patrimonio  di
riferimento.
    Tuttavia  e'  necessario  che  siano  date indicazioni uniformi e
condivise  a livello nazionale, per garantire al cittadino livelli di
assistenza,  qualita'  e indicazioni appropriate all'esecuzione delle
prestazioni.
                       2. Consulenza genetica.
    La consulenza genetica deve intendersi come un complesso processo
di   comunicazione,   ha   diverse   tipologie  che  ne  condizionano
l'organizzazione  e le modalita' di esecuzione che puo' richiedere la
partecipazione  di  piu'  figure professionali oltre al medico e/o al
biologo  specialisti  in  genetica  medica a secondo delle specifiche
competenze.
    Il  processo  di  consulenza  genetica  si  propone di aiutare la
persona e la famiglia a:
      comprendere le informazioni mediche, inclusa la diagnosi (pre e
post  natale),  il  probabile decorso della malattia e gli interventi
preventivi, terapeutici e assistenziali disponibili;
      comprendere  la componente genetica della malattia e il rischio
di trasmetterla;
      comprendere  le  opzioni disponibili nell'affrontare il rischio
di malattia;
      comprendere le opzioni procreative;
      affrontare le scelte piu' appropriate, in rapporto al rischio e
alle  aspirazioni  dei  familiari,  agendo coerentemente nel rispetto
delle decisioni prese;
      realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia.
    Infine,    come   previsto   dalle   linee-guida   nazionali   ed
internazionali   i   test  genetici  devono  essere  preceduti  dalla
consulenza collegata al test, finalizzata a:
      chiarire   il   significato,  i  limiti,  l'attendibilita',  la
specificita' del test genetico;
      acquisire  e/o  integrare  dati sull'albero genealogico, quando
questi non siano gia' forniti;
      ottenere il consenso all'esecuzione del test.
    La consulenza genetica, per la valenza dei temi trattati (salute,
malattia,  procreazione,  qualita'  e  aspettative  di vita) ha forti
connotazioni   psicologiche  ed  etiche.  Dalla  consulenza  genetica
possono  scaturire  problemi  complessi,  che riguardano vari aspetti
legati  alla  malattia  genetica  e  che condizionano le scelte delle
persone,  ad  esempio,  la  procreazione  in  situazioni  di  rischio
aumentato,  la  possibilita'  di conoscere o non conoscere le proprie
caratteristiche genetiche, compresa la probabilita' di sviluppare una
malattia. Queste scelte, proprio perche' coinvolgono delicati aspetti
personali,   non   possono   essere   delegate   a   nessuna   figura
professionale,  ma richiedono la piena autonomia e la responsabilita'
degli  interessati. Inoltre, la consulenza genetica deve tenere conto
della crescente pluralita' culturale della nostra societa'.
                          3. Test genetici.
    Per test genetici s'intendono comunemente le analisi di specifici
geni,  del  loro  prodotto  o della loro funzione, nonche' ogni altro
tipo  d'indagine  del  DNA,  dell'RNA o dei cromosomi, finalizzata ad
individuare o ad escludere mutazioni associate a patologie genetiche.
I  test  possono anche essere utilizzati per definire la variabilita'
interindividuale,  per risolvere quesiti medico-legali e per valutare
la  sensibilita/suscettibilita' e le resistenze individuali. Rispetto
ad  altri  esami  di  laboratorio,  i test genetici presentano alcune
peculiarita', in quanto i risultati coinvolgono l'identita' biologica
non   solo  della  singola  persona,  ma  anche  della  sua  famiglia
(ascendenti e discendenti).
    I   test   genetici,   in  rapporto  alla  loro  finalita',  sono
classificati come segue:
    3.1.  I  test diagnostici consentono di effettuare una diagnosi o
di  confermare,  in una persona affetta, un sospetto clinico. Possono
essere eseguiti in epoca prenatale o nel corso della vita.
    3.2.  I  test di identificazione dei portatori sani permettono di
individuare  mutazioni  comuni in specifici gruppi etnici, attraverso
screening  di popolazione (anche in epoca neonatale), oppure indagini
«a  cascata» sui familiari a rischio di soggetti affetti da patologie
genetiche piu' o meno rare.
    3.3. I test preclinici o presintomatici permettono di individuare
il  gene  responsabile di malattie genetiche, i cui sintomi, non sono
presenti  alla  nascita,  ma compaiono successivamente, anche in eta'
avanzata.  Possono  fornire  informazioni  utili a pianificare scelte
individuali  e  familiari.  La consulenza genetica e' particolarmente
complessa  e  spesso necessita di supporto psicologico durante l'iter
che  precede  e  segue  l'eventuale esecuzione del test. Se il medico
ritiene  opportuno  sottoporre un paziente ad un test genetico per la
verifica  di  un'ipotesi  diagnostica,  che  riguarda una malattia ad
esordio  in eta' giovanile o adulta, deve spiegare al paziente o, nel
caso di un minore, ai genitori, la motivazione del test, i benefici e
i  rischi  ad  esso connessi, gli eventuali limiti del risultato e le
implicazioni  per  il  paziente  e  i familiari, nonche' ottenerne il
consenso informato. Per queste ragioni il test deve essere offerto in
modo  non  direttivo  e nell'ambito di una consulenza esauriente, che
consenta di conoscere le opinioni dell'interessato. E' importante che
al  soggetto  sia garantita la possibilita' di prendere una decisione
autonoma, sulla base della propria scala di valori. Le persone devono
essere  consapevoli che un risultato positivo puo' avere implicazioni
per i figli attuali e futuri e per altri consanguinei.
    3.4.  I  test  di  suscettibilita'  consentono  di  individuare i
genotipi  che  di  per se' non causano una malattia, ma comportano un
aumento  del  rischio  di  svilupparla,  in seguito all'esposizione a
fattori  ambientali  favorenti,  o  alla  presenza  di  altri fattori
genetici  scatenanti. Rientra in questo ambito la maggior parte delle
malattie multifattoriali dell'adulto. E' percio' importante stabilire
il  valore  predittivo del test utilizzato. Spesso la mutazione in un
gene,  che conferisce suscettibilita', rappresenta solo un fattore di
rischio  ed  evidenzia  unicamente  una maggiore predisposizione alla
malattia.  L'identificazione  di  persone  non  affette,  ma  ad alto
rischio genetico, puo' giustificare l'eventuale attivazione di misure
preventive,  variabili in rapporto alla patologia. In questi casi, la
consulenza  genetica  e  l'acquisizione  del  consenso informato sono
estremamente complessi e delicati.
    Il  risultato  del  test  genetico  puo'  solo predire un rischio
aumentato  o  diminuito  di  contrarre  una  malattia,  rispetto alla
popolazione   generale.   Quindi  di  regola  non  puo'  offrire  una
correlazione  diretta tra la presenza di una mutazione e la malattia,
ma soltanto una probabilita' statistica di malattia (ad es. mutazioni
dei  geni  BRCA1  e  BCRA2  e  rischio  di  tumore della mammella e/o
dell'ovaio).
    La   possibilita'   di   individuare   la  suscettibilita'  o  la
predisposizione  su  base  genetica  di un individuo allo sviluppo di
specifiche  patologie  avra',  in  un  futuro  piu'  o meno prossimo,
effetti  non  trascurabili.  Infatti  milioni  di  persone,  pur  non
presentando  segni  di  malattia,  entreranno nel campo di competenza
della  medicina.  Per  alcune  malattie  i  test  prescritti potranno
escludere  la  presenza  di  uno specifico rischio genetico (anche se
l'esclusione  di una malattia non e' assoluta), per altre ne potranno
accertare  una  suscettibilita' (ad es. neoplasie). In questi casi la
vita   rischia   di   essere  condizionata  e  scandita  da  indagini
strumentali,  controlli  periodici  ecc.  con l'obiettivo di cogliere
sintomi  precoci della malattia. Deve essere evitato che l'attuazione
di  screening  preventivi porti al «determinismo genetico», ignorando
l'influenza   dell'ambiente   sul   fenotipo.   Pertanto  l'eventuale
attuazione  di queste indagini si deve accompagnare ad una corretta e
capillare  informazione  sulle attuali conoscenze, sui limiti e sulle
potenzialita'  effettive della «predizione genetica». L'esecuzione di
un  test  di  suscettibilita'  deve  essere  consentito  alle persone
maggiorenni, capaci di autodeterminazione.
    3.5.  I  test  per  lo  studio  della variabilita' individuale si
basano  sull'analisi  di  una  serie  di regioni del DNA polimorfiche
(cioe'  differenti  tra  gli  individui),  finalizzata  a definire un
rapporto  di consanguineita' o ad attribuire una traccia biologica ad
una  specifica  persona.  Questi  test  sono  utili  per verificare i
rapporti  di  paternita',  negli  studi  di linkage, nello studio dei
trapianti  e  della  zigosita' e trovano applicazioni anche in ambito
forense.
    3.6.  I  test  farmacogenetici, riguardano le analisi finalizzate
alla  identificazione  di variazioni di sequenza nel DNA, in grado di
predire la risposta «individuale» ai farmaci, in termini di efficacia
e   di  rischio  relativo  di  eventi  avversi.  Le  persone  che  si
sottopongono  a  questi  test devono essere adeguatamente informate e
devono preliminarmente sottoscrivere il consenso informato.
    3.7.  Sono  infine  da ricordare i test genetici finalizzati alla
ricerca,  che  sono utilizzati sia per comprendere le basi biologiche
di  una malattia, sia per sviluppare nuovi test genetici. Questi test
sono  soggetti  alle  norme  della  sperimentazione clinica, compresa
l'acquisizione  del consenso informato. I costi per i test genetici e
per  le  indagini  correlate  sono  a  carico dei soggetti pubblici o
privati che finanziano la ricerca.
    Ogni nuovo test genetico, prima di essere utilizzato, deve essere
validato a livello analitico e clinico e il protocollo esecutivo deve
essere standardizzato. E' pertanto necessario attuare preliminarmente
una  sperimentazione  pilota,  per  confermarne  la riproducibilita',
l'efficienza  e l'utilita' nella diagnosi clinica. Per quanto attiene
lo  sviluppo e il brevetto di metodologie e protocoili che consentono
l'esecuzione  di  un  test  genetico  si  rimanda  alla  normativa in
materia.
           4. Applicazioni particolari dei test genetici.
    4.1. Test ai minori.
    Il  consenso  informato  ai test genetici implica la capacita' di
assumersi  la  responsabilita' della decisione e percio' richiede, da
parte  della  persona, maturita' e consapevolezza decisionale. Questa
condizione  diventa  particolarmente critica nell'esecuzione dei test
genetici  sui  minori,  in particolare i test presintomatici relativi
alle malattie ad esordio nell'eta' adulta, per le quali si raccomanda
di  posporre  l'analisi  fino a quando il soggetto abbia raggiunto la
maggior  eta' e, quindi, la capacita' di decidere in piena autonomia.
Il  problema assume una particolare rilevanza quando il risultato del
test   non  consenta  di  effettuare  nessun  trattamento  preventivo
efficace  o  di  migliorare  la  salute  del minore. In questi casi i
genitori  che  richiedessero  il test per il minore non si porrebbero
come finalita' la salute del figlio e, anche ammettendo la loro buona
fede,  non  sarebbero,  di fatto, i migliori interpreti del benessere
psico-sociale dei propri figli.
    I  test  genetici  presintomatici  possono  essere effettuati sui
minori,  non  affetti  ma  a  rischio per patologie genetiche, previo
consenso  informato  dei  genitori  o  di  chi  detiene  la  potesta'
genitoriale,  solo  nel caso in cui esistano concrete possibilita' di
terapia   o   di   trattamenti   preventivi   efficaci,   prima   del
raggiungimento della maggiore eta'.
    Questa raccomandazione e' giustificata da diverse considerazioni:
da  un  lato,  la  violazione del diritto del minore di decidere, una
volta  divenuto adulto, se eseguire o meno il test, e, dall'altro, la
violazione  del  diritto  alla  riservatezza  del risultato. A queste
considerazioni  di  natura  etica  se  ne  aggiungono altre di natura
psicologica,  ad  esempio  il  potenziale  danno che il risultato del
test,  sopratutto se sfavorevole, potrebbe causare sull'autostima del
minore;  l'alterazione  del  rapporto  tra  i  genitori  e il figlio,
destinato  ad ammalarsi, che potrebbe diventare iperprotettivo oppure
discriminatorio  nei  confronti  dei  fratelli  e  delle  sorelle; la
discriminazione   del   minore  stesso  a  livello  scolastico  o  di
investimento  educativo;  le  conseguenze  sulla  sua futura carriera
lavorativa  e  sulla  sua  capacita' di costruire relazioni stabili e
significative.
    4.2. Test preconcezionali e prenatali.
    Nel   caso   dei   test  che  possono  influenzare  le  decisioni
riproduttive   sono   indispensabili   informazioni   complete  e  un
comportamento  non  direttivo da parte di chi li gestisce, in modo da
garantire il rispetto dei valori e delle convinzioni dell'individuo o
della coppia.
    Sebbene  i  test di screening eseguiti sul sangue materno (ad es.
triplo-test)  non  abbiano  rischi  per  la  madre,  un risultato che
evidenzi  un aumento del rischio di patologia fetale comporterebbe la
decisione   di  eseguire  la  diagnosi  prenatale  mediante  tecniche
invasive,  con  le  problematiche  connesse.  La  donna che prende in
considerazione  questo tipo di test deve ricevere preliminarmente una
completa  informazione e deve conoscere le implicazioni dei possibili
risultati   e  della  loro  affidabilita',  compreso  il  rischio  di
risultati falsi-positivi e falsi-negativi.
    I  test  per  l'identificazione dei portatori sani hanno ricadute
sui figli gia' nati e su quelli futuri e richiedono che l'interessato
sia  informato  sugli  eventuali  rischi riproduttivi e sulle opzioni
disponibili.   I   rischi   a   breve   termine  delle  indagini  per
l'identificazione    dei    portatori   sani   sono   prevalentemente
psicologici,  in termini di ansia o di diminuzione dell'autostima, in
caso di risultato positivo. Prima del test bisogna informare, in modo
non  direttivo,  la persona su tutte queste implicazioni, sia a breve
che  a  lungo termine, e valutare le strategie che possono evitare il
concepimento o la nascita di un figlio ammalato.
    I  test  per  l'identificazione  dei  portatori  sani non possono
essere  eseguiti  come  test  prenatali ed un solo soggetto portatore
sano  di  una  patologia  recessiva  in  una  coppia  non rappresenta
l'indicazione  ad  eseguire  diagnosi  prenatale  per tale patologia;
l'unica   eccezione   a   questo   e'  rappresentata  dal  fatto  che
l'esecuzione  di  test  genetici prenatali per coppie a rischio (1/4)
puo' portare alla diagnosi di un portatore sano in epoca prenatale.
    La richiesta, da parte dei genitori, di un test genetico sul feto
al fine di accertare una condizione non specificamente collegata alla
diagnosi  di  malattia (es.: sesso, paternita', ecc.) non deve essere
accolta. Situazioni particolari devono essere attentamente valutate.
                  5. Strutture di genetica medica.
    Le  strutture  di  genetica medica sono strutture specialistiche,
alle  quali si rivolgono le persone affette da una patologia che puo'
essere genetica, o sono a rischio di svilupparla o di trasmetterla.
    Le  attivita'  svolte  presso  queste  strutture  sono rivolte ad
aiutare  le persone, che presentano o sono a rischio di una patologia
genetica, e le loro famiglie a:
      definire la diagnosi della malattia;
      conoscere gli interventi preventivi disponibili;
      effettuare scelte procreative responsabili;
      trovare il migliore adattamento possibile alla loro condizione;
      ottenere informazioni sugli sviluppi scientifici riguardanti la
loro patologia;
      identificare  i servizi terapeutici, riabilitativi e sociali di
supporto.
    Le  attivita' delle strutture di genetica medica si differenziano
da quelle delle altre specialita' cliniche, che riguardano specifiche
patologie  genetiche, in quanto, si rivolgono non solo al singolo, ma
anche all'intera famiglia, nella costruzione di un percorso unitario.
    La  genetica  e'  «trasversale»  rispetto  alle  altre discipline
mediche;  pertanto  i  genetisti  collaborano e interagiscono con gli
altri  specialisti  nell'inquadramento  e nella gestione del soggetto
con malattia genetica e della sua famiglia.
    Le  strutture  di genetica medica hanno anche un ruolo importante
nella  formazione  del  personale,  nell'informazione  del pubblico e
nella   pianificazione   sanitaria  regionale,  specificamente  nella
sorveglianza delle malattie genetiche.
    Le  strutture  di  genetica  medica  contribuiscono alle indagini
epidemiologiche  delle  patologie  genetiche  e  delle  malformazioni
congenite  ed  alla  gestione  dei  relativi  registri  regionali e/o
nazionali;  contribuiscono  a  rilevare  i  dati  di prevalenza delle
malattie  genetiche,  indispensabili  per la pianificazione sanitaria
regionale e per valutare l'efficacia dei programmi sanitari.
    I  registri  delle singole patologie genetiche sono di competenza
regionale.  Per  quanto riguarda le patologie genetiche rare comprese
nel   decreto   ministeriale  18 maggio  2001,  n.  279,  i  registri
confluiscono,  attraverso  le  regioni,  al  Registro nazionale delle
malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanita' (ISS),
che  ha  il  compito  di  coordinare e promuovere la sorveglianza sul
territorio  nazionale,  delle  malattie  rare  (per  la maggior parte
genetiche),  comprese  le  malformazioni  congenite  per definire gli
interventi piu' appropriati
    Il  coordinamento  regionale  delle  strutture di genetica medica
consente  di  razionalizzare  le  prestazioni  erogate  dalle diverse
strutture,  senza  sovrapposizioni e inutili doppioni. In questo modo
e'   possibile   offrire  un'adeguata  assistenza  per  le  patologie
genetiche  e, soprattutto, per quanto possibile, affiontare i diversi
problemi   anche   avvalendosi  di  collaborazioni  interregionali  o
internazionali.
    Nella  loro attivita' le strutture di genetica medica operano nel
rispetto  delle  norme  vigenti  e  si  sottopongono  a  controlli di
qualita'.  In  materia sono disponibili linee-guida e raccomandazioni
nazionali  (ad  es. Comitato nazionale di bioetica, Societa' italiana
di  genetica  umana,  Comitato  nazionale  per  la  biosicurezza e le
biotecnologie,  ecc.),  Europei  (ad es. Societa' europea di genetica
umana) e internazionali (ad es. Societa' americana di genetica umana,
Associazione medica mondiale).
    Le strutture di genetica medica comprendono le strutture cliniche
di genetica medica ed i laboratori di genetica medica.
    5.1. Strutture cliniche di genetica medica.
    Le  strutture  cliniche  di genetica medica hanno diversi compiti
specifici:
      eseguono    la    diagnosi   delle   malattie   genetiche,   in
collaborazione con le altre specializzazioni mediche;
      interagiscono con i laboratori di genetica medica;
      offrono la consulenza genetica;
      preparano   protocolli   diagnostici  e  assistenziali  per  le
malattie genetiche;
      collaborano  con  i  medici  curanti  nel  controllo  clinico e
genetico  longitudinale  dei  pazienti  ai  quali  hanno  fornito  la
consulenza genetica;
      collaborano  all'istituzione  e al mantenimento dei registri di
patologie  genetiche,  in  collegamento  con le strutture regionali e
nazionali preposte (ISS);
      interagiscono  con  le  Associazioni  delle  famiglie  e  delle
persone con patologie genetiche;
      partecipano alla programmazione sanitaria regionale;
      collaborano   all'aggiornamento   professionale  del  personale
sanitario;
       collaborano all'informazione della popolazione.
    I  dirigenti  sanitari  devono  possedere  la specializzazione in
genetica medica o requisiti equipollenti, ai sensi di legge.
    5.2 Laboratori di genetica medica.
    I   laboratori   di   genetica   medica  (citogenetica,  genetica
molecolare,   genetica  biochimica,  immunogenetica,  citogenetica  e
genetica   oncologica  ed  altri)  sono  le  strutture  specializzate
competenti  nello svolgimento di indagini specifiche (test genetici),
ad    elevato    contenuto    tecnologico    e   professionale,   per
l'identificazione delle malattie genetiche.
    Gli  screening  per  patologie  genetiche  (neonatali o rivolti a
popolazioni  a  rischio)  devono  essere  effettuati  da laboratori e
strutture  cliniche  di  riferimento,  individuati  nell'ambito della
programmazione regionale.
    Per  la  complessita'  tecnica  e  per le ricadute psicologiche e
sociali,  collegate  ai  test  genetici,  sono necessarie particolari
attenzioni   e   adeguati   percorsi,  sia  nell'offerta,  che  nella
comunicazione dei risultati. Pertanto, in accordo con quanto previsto
dalle  linee-guida nazionali e internazionali, la consulenza genetica
deve costituire una parte integrante dei test genetici, sia di quelli
prenatali, che postnatali.
    Gli  utenti  devono  comprendere  chiaramente  il  significato, i
limiti  e le implicazioni dei test genetici e devono avere esaurienti
spiegazioni sui risultati.
    Le  richieste di test genetici diagnostici rivolte alle strutture
di genetica medica devono essere valutate dal laboratorio di genetica
e  nel  caso  non vi siano sufficienti informazioni o indicazioni, la
richiesta  va  discussa con il medico che la formula. Le richieste di
altri   test   genetici,   soprattutto   quelli   preclinici   o   di
suscettibilita', devono essere regolamentate da criteri appropriati e
possibilmente  effettuate  nell'ambito  di  una  consulenza  genetica
multidisciplinare,  dedicata  a  patologie specifiche (ad es. tumori,
malattie neurologiche degenerative, ecc.).
    I  laboratori  di  genetica  medica  devono utilizzare criteri di
qualita',  riconosciuti  a  livello  nazionale  e internazionale, per
garantirne l'appropriatezza e l'uniformita' sul territorio nazionale.
Per  questo,  i  laboratori  devono  attivare  controlli  di qualita'
interni,  per la verifica dei protocolli e dei reagenti utilizzati, e
devono  partecipare  a  controlli  esterni  (possibilmente  a livello
nazionale o europeo), per le diverse patologie analizzate.
    Analoghi  criteri  di  qualita'  devono  essere  previsti  per la
compilazione  del  referto  e  l'archiviazione  dei  dati.  Infine  i
risultati devono essere verificati attraverso vari indicatori (ad es.
pertinenza  delle  indicazioni  all'analisi,  tempi  di  consegna del
referto, percentuale d'insuccesso, ecc.).
    I dirigenti sanitari devono essere specialisti in genetica medica
o  possedere  requisiti  equipollenti, a norma di legge. Le strutture
del laboratorio di genetica medica fanno riferimento alle linee-guida
e  ai  principi etici regionali, nazionali (ad es. Comitato nazionale
per  la  biosicurezza  e  le biotecnologie, Comitato nazionale per la
bioetica, Societa' italiana di genetica umana, ecc.), europei (ad es.
Societa' europea di genetica umana) e internazionali (ad es. Societa'
americana di genetica umana, Associazione medica mondiale, ecc.) e si
sottopongono a controlli di qualita' nazionali e/o europei.
    5.3.  Criteri  per  l'organizzazione  delle strutture di genetica
medica.
    Le  strutture  di  genetica  medica,  nelle  diverse componenti e
attivita', si rivolgono a bacini d'utenza regionale (parametri minimi
europei   2.500.000-3.000.000   di   abitanti),   che  consentono  di
raggiungere  criteri  di  efficienza, qualita' e la razionalizzazione
dei  costi.  Si  concorda sull'esigenza di un coordinamento regionale
e/o  interregionale  delle  strutture  di  genetica medica sulla base
delle seguenti motivazioni:
      le  attivita' di genetica medica sono di natura specialistica e
percio' necessitano di specifiche professionalita' e attrezzature;
      le malattie genetiche sono spesso individualmente rare e quindi
la  loro diagnosi e gestione richiedono competenze che sono garantite
solo dall'esperienza nella specifica patologia;
      i  costi delle indagini genetiche sono elevati e possono essere
ammortizzati e ridotti solo in rapporto al numero delle prestazioni;
      la  qualita'  e  l'efficienza  dei  servizi  correlano  con  il
parametro quantita'.
    Il  coordinamento tra le strutture di genetica medica, realizzato
a    livello    regionale,    ha    lo    scopo   di   ottenere   una
razionalizzazione/suddivisione   delle  prestazioni  che  le  diverse
strutture  devono  erogare,  senza  sovrapposizioni  inutili.  Questa
organizzazione  consente  di  offrire  l'assistenza  per le patologie
genetiche  piu'  frequenti e per quelle rare, e soprattutto garantire
collaborazioni  interregionali  o  internazionali.  Infatti, come per
altre  discipline  mediche  altamente  specialistiche,  la dimensione
regionale puo' essere insufficiente.
    Devono pertanto essere previsti:
      punti  di  riferimento  nazionali  per  le  malattie  genetiche
particolarmente rare;
      controlli  di qualita' con valenza almeno nazionale (coordinati
dall'Istituto superiore di sanita);
      protocolli  specifici  per  l'uso  dei  test  genetici,  per le
attivita' di laboratorio, per quelle cliniche e di consulenza;
      specifici  criteri  di  qualita'  delle  strutture  di genetica
medica, uniformati a quelli raccomandati dall'Unione europea;
      criteri  di  validazione  dei  test  genetici  e autorizzazioni
all'uso dei prodotti di laboratorio;
      parametri di riferimento per i Livelli essenziali di assistenza
(LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale.
    Una   rete   di   strutture,   coordinata  a  livello  nazionale,
costituira'  tra  l'altro  un  efficace  approccio  per  prevenire il
fenomeno della migrazione sanitaria, in Italia e all'estero.
    Le  strutture  di  genetica  medica  devono attivarsi per cercare
soluzioni,  quando  non  disponibili  in loco, presso altre strutture
capaci  di fornire risposte allo specifico problema della persona che
ne ha la necessita'.
                    6. Formazione e informazione.
    La   continua   espansione   della   genetica  medica  e  la  sua
trasversalita',   nei   confronti   delle   altre   specializzazioni,
richiedono   il   costante  aggiornamento  del  personale  sanitario.
Altrettanto  importante  e'  garantire livelli adeguati di conoscenza
alla  popolazione.  Infatti,  l'importanza  della genetica medica nel
determinismo  delle  malattie  umane  richiede  un'ampia  e  corretta
divulgazione  delle  informazioni,  finalizzata  al raggiungimento di
scelte  consapevoli  sulle  concrete  possibilita'  d'intervento  nel
controllo delle malattie ereditarie. Diventa percio' importante che i
settori,  che tradizionalmente svolgono attivita' formativa nel campo
della  genetica  medica  (universita',  societa' scientifiche, ordini
professionali,  ecc.)  promuovano  la  diffusione  della conoscenza e
delle  tecnologie  nel  campo  della  genetica  medica, allo scopo di
ricavare  il  massimo  beneficio  in  termini  di  prevenzione  delle
malattie e d'innovazione tecnologica specifica.
                  7. Aspetti etici e riservatezza.
    Le  applicazioni  all'uomo  delle  potenzialita'  derivate  dalla
ricerca  genetica  pongono problemi etici che coinvolgono non solo il
singolo  ma  l'intera  societa'. Cosi' ad esempio, l'evoluzione delle
conoscenze  teoriche  e  delle  tecnologie  applicate al genoma hanno
sollevato  problemi  e offerto opportunita', che non hanno precedenti
nella storia dell'uomo.
    La  ricerca e il progresso sono valori fondamentali, specialmente
se  finalizzati  alla  salute,  e  se  i relativi problemi etici sono
affrontati  nelle  sedi  opportune, con dibattiti multidisciplinari e
pluralistici.  Allo scopo di garantire che le ricadute delle ricerche
siano  vantaggiose  per  l'uomo,  e'  necessario che siano rispettati
alcuni  principi  fondamentali,  come il diritto all'informazione, la
liberta'  di  scelta,  il rispetto della dignita' e della vita d'ogni
persona,  il  rispetto  per  le convinzioni personali e religiose, la
riservatezza  dei  dati, il raggiungimento dell'equita' per ciascuno.
Solo  su  una  base  di  valori  forti  e  condivisi  potranno essere
costruite regole di comportamento giuste ed efficaci per tutti.
    I  Comitati  di  bioetica  delle strutture del Servizio sanitario
nazionale,  il  Comitato  nazionale  per  la  bioetica, i comitati di
bioetica  che operano all'interno di organismi internazionali (ad es.
Consiglio  d'Europa,  UNESCO,  OMS,  ecc,) e il garante della privacy
rappresentano importanti riferimenti per un dibattito responsabile.
    Alcuni documenti, gia' disponibili, sulle problematiche etiche in
genetica   medica  forniscono  la  base  sulla  quale  devono  essere
impostati  i  comportamenti  operativi  delle  strutture  di genetica
medica.
    I  risultati  di  un  test  genetico,  proprio  perche' il genoma
collega  tra  loro  le  generazioni e da questo e' condiviso, possono
essere  eventualmente  comunicati ad altri componenti la famiglia, se
considerati  a  rischio.  Ovviamente  devono  essere  usate  tutte le
possibili  cautele  e devono essere fatti tutti i possibili tentativi
per evitare contrasti e incomprensioni familiari.
    Occorre   in  particolare,  da  parte  dell'equipe,  ottenere  il
consenso   dell'interessato  alla  comunicazione  dei  dati  ai  suoi
familiari,  cosi'  come  disposto  dall'art.  5 della Convenzione sui
diritti dell'uomo e la biomedicina, definendo con precisione l'ambito
della   parentela   entro   la   quale  effettuare  la  comunicazione
(eventualmente solo entro il terzo grado).
    7.1. Associazioni delle persone/famiglie con malattie genetiche.
    L'associazionismo,  soprattutto  quello  delle persone affette da
patologie  genetiche  e  le  loro famiglie, svolge un ruolo rilevante
nella  societa' italiana. Le associazioni sono la «coscienza critica»
della societa' civile, in quanto:
      inducono   a   riflettere   sui  problemi  che  quotidianamente
affrontano i pazienti e le famiglie e collaborano alla risoluzione di
quelli pratici;
      stimolano  i  tecnici a studiare e a ricercare soluzioni per la
diagnosi e la cura, soprattutto delle malattie rare;
      svolgono  attivita' d'informazione per i propri associati e per
la popolazione.
    Le  strutture di genetica medica collaborano con le Associazioni,
offrendo loro aiuto umano e professionale per il raggiungimento degli
obiettivi che si prefiggono.
    7.2. Consenso informato e problematiche etiche.
    Ai  sensi  dell'art. 11 della Convenzione sui diritti dell'uomo e
la  biomedicina  «ogni  forma di discriminazione nei confronti di una
persona in ragione del suo patrimonio genetico e' vietata».
    Ai   sensi  dell'art.   12  della  Convenzione  i  test  genetici
predittivi  (di  suscettibilita)  possono  essere utilizzati solo per
finalita'  mediche  o  di  ricerca  scientifica.  Ogni altro uso, per
finalita' estranee a queste ultime, dovra' considerarsi illegittimo.
    Devono essere considerati parti integranti di un test genetico la
comunicazione  e  l'interpretazione  del  risultato  e  la consulenza
relativa alle sue possibili implicazioni.
    Il  consenso  informato  relativo  ad  un  test  genetico  e'  il
risultato  di  un processo che deve aiutare il soggetto a decidere se
sottoporsi o meno a quella indagine.
    E'  necessario  che il consenso informato concluda un dialogo nel
corso del quale la persona riceve informazioni complete e accurate su
tutte le possibili implicazioni dei risultati.
    Le informazioni sul test genetico, sulle sue implicazioni e tutto
il  processo  di  consulenza  devono  essere formulati utilizzando un
linguaggio  adeguato  al  livello  di comprensione e di cultura delle
persone.
    Le  informazioni, fornite prima del test, dovrebbero offrire agli
interessati  la possibilita' di comprendere cio' che viene comunicato
e   di   esprimere   le   proprie  valutazioni  e  le  preoccupazioni
relativamente ai vari aspetti del test.
    Il  consenso  informato  ai test genetici implica la capacita' di
assumersi  la  responsabilita' della decisione e percio' richiede, da
parte della persona, maturita' e consapevolezza decisionale.
    La persona che necessita del test, o i suoi familiari, non devono
essere influenzati o forzati, in alcun modo, a prendere una specifica
decisione.  Il  rispetto  dell'autonomia  del  soggetto  deve  essere
assoluto.  Questo  implica  la necessita' di disporre di informazioni
aggiornate  ed  esaurienti e di essere liberi da costrizioni esterne.
La  persona  alla  quale viene offerto un test deve sapere che la sua
accettazione e' volontaria e che, qualunque sia la sua decisione, non
sara'  messo  in  discussione  il suo diritto ad essere assistito nel
migliore dei modi.
    L'informazione  sui  vantaggi  e  sugli  svantaggi  del test deve
essere presentata in modo completo, obiettivo e non direttivo.
    Se  chi  offre  il  test  ha  difficolta'  a  discuterne  in modo
esauriente  e  obiettivo,  sia  perche' non sufficientemente convinto
dell'importanza  del  processo  di  consulenza,  oppure  perche'  non
sufficientemente  informato sul test, o ancora per mancanza di tempo,
deve indirizzare la persona a chi, nell'ambito della struttura, e' in
grado di soddisfare questa esigenza in modo adeguato.
    Chiunque  si sottoponga ad un test, dopo consenso informato, deve
essere libero di non conoscere il risultato, anche se il test e' gia'
stato  eseguito  (art.   10,  comma  2  della Convenzione sui diritti
dell'uomo  e  sulla  biomedicina  fatta  ad  Oviedo il 4 aprile 1997,
ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145).
    Nell'intervallo  che intercorre tra la decisione di sottoporsi al
test  e  la  comunicazione del risultato possono intervenire eventi o
ripensamenti   che  inducono  la  persona  a  modificare  la  propria
decisione.  Non  deve  quindi  essere esercitata alcuna pressione per
comunicare all'interessato il risultato.
    Il  colloquio  diretto con il consulente ha particolare rilevanza
per  coloro  che non possono o non sanno leggere e quindi non sono in
grado  di  utilizzare  materiale  scritto. Possono essere usate altre
modalita'  di  comunicazione,  che  devono  comunque  essere idonee a
fornire  le  notizie  supplementari,  di  solito  trasmesse  in forma
scritta,  che  hanno  lo  scopo  di  rafforzare  la  comprensione dei
problemi trattati (ad es. sistemi audiovisivi).
    Per  le  persone  non udenti deve essere presente al colloquio un
interprete  della  lingua  dei  segni,  ed  e'  utile avvalersi anche
dell'ausilio di materiali scritti o visivi.
    Nel  caso  in cui il soggetto comprenda con difficolta' la lingua
italiana,  si  deve  utilizzare l'aiuto di un interprete. Particolare
attenzione deve essere posta al contesto culturale dal quale proviene
il  soggetto,  soprattutto se appartenente ad altre etnie, in modo da
adeguarsi al suo livello di comprensione e al suo sistema di valori.
    L'utilita'  di  un test genetico non puo' percio' essere valutata
solo con il criterio delle sue implicazioni mediche, ma devono essere
considerate  anche  implicazioni  piu'  ampie  che  coinvolgono altri
aspetti della vita della persona.
    Il soggetto al quale viene offerto un test genetico deve ricevere
una  completa  informazione  sui  suoi  aspetti  tecnici,  sulle  sue
finalita',  nonche'  sugli  eventuali  trattamenti  o  interventi che
potranno essere attuati in rapporto ai risultati. Deve inoltre essere
informato  dei vantaggi che ne possono derivare e dei rischi ai quali
va  incontro,  in  modo  da  maturare  autonomamente  la  volonta' di
sottoporsi al test.
    La conoscenza della sensibilita' e del valore predittivo del test
permette  al soggetto di valutare meglio le modificazioni del rischio
di malattia che possono derivare dal risultato del test.
    La persona deve inoltre essere informata:
      a) delle  modalita'  e  dei  tempi  di esecuzione del test e di
comunicazione del risultato;
      b) delle  implicazioni  dei  risultati  possibili.  Nel caso di
diagnosi  prenatale  si  dovra'  inoltre  tenere  conto  del rapporto
affettivo  materno-fetale  e  delle  sue particolari implicazioni sul
piano etico, emotivo e psicologico, nonche' delle sue diverse valenze
nelle  varie fasi della gravidanza. L'uso di tecniche invasive per il
prelievo   di  tessuti  fetali  impone  una  rigorosa  ed  esauriente
informazione  sulle modalita' operative e sul rischio derivante dalla
loro applicazione;
      c) dei  sistemi  adottati  per la tutela della riservatezza dei
risultati  e di chi abbia accesso a quelle informazioni; la localita'
e la durata di conservazione del campione utilizzato per il test e la
disponibilita'  del campione per altri fini; di chi possa accedere al
campione  e  per  quali  finalita';  del  diritto  dell'interessato a
limitare  l'accesso ai risultati e la disponibilita' del campione per
altri fini.
    Tutti  questi aspetti devono essere discussi con gli interessati,
fornendo   le   informazioni  necessarie  e  favorendone  l'autonomia
decisionale.  La  sottoscrizione  del  consenso  informato scritto e'
l'ultima fase del processo comunicativo.
    In   relazione  a  quanto  sopra  esposto,  deve  essere  evitata
l'esecuzione  di  test  genetici senza adeguata consulenza e supporto
alla  persona;  in  particolare  non  si deve offrire, come accade in
altri  Paesi,  test  genetici  di  suscettibilita'  o  di paternita',
attraverso internet o altri mezzi informativi.
    Ai  fini  di  una  corretta  applicazione del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei
dati   personali»   e'   sempre   necessario   ottenere  il  consenso
all'acquisizione dei dati genetici, all'utilizzo e alla conservazione
dei  dati  genetici  e  (sensibili)  da  parte dell'interessato ed in
particolare:
      per i test di identificazione dei portatori sani;
      per lo studio della variabilita' individuale;
      per  i  test  di  paternita'  e' sempre necessario acquisire il
consenso di entrambi i genitori;
      per i test diagnostici.
      per quanto riguarda i test presintomatici, e' importante che al
soggetto  sia  garantita  la  possibilita'  di prendere una decisione
autonoma,  sulla  base della propria scala di valori. Chi gestisce il
test ha l'obbligo di stimolare una libera decisione del soggetto e di
informarlo del suo pieno diritto di decidere diversamente. Le persone
devono  essere  consapevoli  che  un  risultato  positivo  puo' avere
implicazioni per i figli attuali e futuri e per altri consanguinei. I
test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non
affetti  ma  a  rischio  per  patologie  genetiche,  previo  consenso
informato  dei genitori o di chi detiene la patria potesta', solo nel
caso  in  cui esistano concrete possibilita' di terapie o trattamenti
preventivi efficaci prima del raggiungimento della maggiore eta'. Per
quanto  attiene  in  particolare  ai  test  presintomatici relativi a
malattie  ad  esordio  nell'eta'  adulta,  si  raccomanda pertanto di
posporre  l'analisi  fino  a  quando  il  soggetto abbia raggiunto la
maggior eta' e, quindi, la capacita' di decidere in piena autonomia;
      per  i  test  di  suscettibilita',  l'eventuale  attuazione  di
indagini  deve  essere  accompagnata  da  una  corretta  e  capillare
informazione   sulle   attuali   conoscenze,   sui   limiti  e  sulle
potenzialita'  effettive della «predizione genetica». L'esecuzione di
un  test  di  suscettibilita'  deve  essere  consentito  alle persone
maggiorenni, capaci di autodeterminazione;
      le  persone  che si sottopongono ai test farmacogenetici devono
essere adeguatamente informate e devono preliminarmente sottoscrivere
il consenso informato.
8. Criteri  per  lo svolgimento delle attivita' sanitarie di genetica
        medica da parte delle strutture pubbliche e private.
    Le  strutture  cliniche  di  genetica  medica  e  i laboratori di
genetica  medica sono strutture specialistiche alle quali afferiscono
le  persone  che  hanno  la  necessita'  di  affrontare  problemi  di
possibile o dimostrata origine genetica.
    Le  strutture  cliniche  di  genetica  medica  e  i laboratori di
genetica  medica  si  rivolgono  a  bacini  di utenza stabiliti dalla
programmazione regionale, idonei a raggiungere efficienza, qualita' e
a  razionalizzare i costi. E 'necessario che le strutture di genetica
medica  operino  in  collegamento  funzionale, anche tramite una rete
organizzata  su  base regionale o addirittura nazionale, per favorire
la   circolazione  di  informazioni  sulle  patologie  genetiche,  in
particolare quelle rare.
    Nell'ambito  della  programmazione  regionale, sarebbe importante
che  le strutture di genetica medica si integrassero nella rete delle
malattie  rare,  in  quanto  la  maggior  parte di esse ha un'origine
genetica.
    Il  personale  sanitario  laureato,  che opera nelle strutture di
genetica  medica,  deve  essere  specialista  in  genetica  medica  o
possedere  i  requisiti  equipollenti  secondo  la  normativa vigente
(legge n. 833/1978, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 febbraio   1984,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
483/1997,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  484/1997,
decreto ministeriale 30 gennaio 1998).
    Per situazioni che lo richiedono, le strutture di genetica medica
usufruiscono   delle   competenze   del   comitato   di  bioetica  di
riferimento.
    8.1. Strutture cliniche di genetica medica.
    8.1.1. Definizione.
    Le  strutture  cliniche  di  genetica  medica sono strutture alle
quali  si  rivolgono  le  persone  o le famiglie che sono affette o a
rischio  di  essere affette da malattie genetiche. I medici genetisti
operano   per   assicurare,   anche   in   collaborazione  con  altri
professionisti  sanitari,  in  particolare  con  quelli  operanti nei
laboratori  di  genetica  medica, la diagnosi accurata, la consulenza
genetica, la prevenzione e le possibili terapie.
    8.1.2. Requisiti.
    Le  strutture cliniche di genetica medica che erogano prestazioni
specialistiche  in  diversi  regimi  sono  in  possesso dei requisiti
minimi   strutturali   previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14 gennaio  1997,  nonche'  dei  requisiti  eventualmente
stabiliti dalle specifiche normative regionali in materia.
    E'  auspicabile,  inoltre,  che  sia  presente nelle strutture di
genetica  un  locale idoneo a garantire riservatezza e tranquillita',
da  utilizzare  per  la  consulenza  genetica,  ai  sensi del decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante: «Codice in materia di
protezione dei dati personali.».
    Le  strutture  cliniche di genetica medica sono quelle presso cui
opera   personale   dedicato,   comprendente   figure   professionali
differenziate  in  numero  adeguato  alla tipologia e al volume delle
prestazioni erogate.
    8.1.3. Procedure.
    Le strutture cliniche di genetica medica devono disporre anche di
procedure per:
      la definizione della congruita' delle richieste;
      la standardizzazione dei requisiti minimi delle prestazioni.
    Inoltre, le strutture cliniche di genetica medica devono adottare
protocolli   assistenziali   di  diagnosi  e  follow-up  condivisi  e
collaborano  all'istituzione  e  al  mantenimento  dei registri delle
malattie  genetiche  in  collegamento  con  le  strutture regionali e
nazionali   preposte   (come   previsto   dall'art.   3  del  decreto
ministeriale n. 279 del 2001, Registro nazionale delle malattie rare,
presso  l'Istituto  superiore  di  sanita).  Le strutture cliniche di
genetica  medica  devono  essere inserite nei sistemi di controllo di
verifica  della  qualita', aziendali e regionali. La compilazione del
referto  e  l'archiviazione  dei  dati  deve  rispondere a criteri di
logica,  chiarezza  e  sicurezza.  Infine  i  risultati devono essere
verificati  attraverso  vari  indicatori  (ad  es.  pertinenza  delle
indicazioni  all'analisi,  tempi di consegna del referto, percentuale
d'insuccesso, ecc.).
    I registri delle patologie debbono contenere dati anonimi.
    8.1.4. Rapporto con gli utenti.
    Le  strutture cliniche di genetica medica, nel rispetto di quanto
previsto  dai  rispettivi  modelli organizzativi, devono fornire agli
utenti informazioni su:
      le patologie trattate;
      la tipologia delle prestazioni erogate;
      le modalita' d'accesso;
      la  definizione  delle  priorita' di accesso per le prestazioni
che rivestano carattere d'urgenza;
      le modalita' di consegna dei risultati;
      i responsabili dei diversi settori;
      le modalita' di assistenza agli utenti;
      i diritti tutelati;
      le  procedure adottate per il trattamento dei dati nel rispetto
della privacy.
    Il genetista clinico, nell'ambito della consulenza genetica, deve
fornire,   in   un   processo   interattivo   ed   interdisciplinare,
informazioni   dettagliate   sul   percorso  diagnostico,  clinico  e
assistenziale e deve rilasciare relazione scritta e firmata. Copia di
detta  documentazione  deve  essere  conservata  presso  la struttura
allegata   alla  documentazione  delle  prestazioni  erogate  o  alla
cartella clinica.
    8.1.5.  Rapporto  con gli altri specialisti e con i laboratori di
genetica medica.
    I  professionisti  che  operano  presso  le strutture cliniche di
genetica medica interagiscono con gli altri specialisti per quanto di
loro  competenza  e  con  i laboratori di genetica medica, stabilendo
regole per la consulenza collegata ai test genetici, per le procedure
e i percorsi diagnostici integrati.
    8.1.6. Indicatori di qualita'.
    Le  strutture  cliniche  di  genetica  medica devono prevedere un
sistema  di  verifica della qualita' adeguato alla complessita' delle
attivita'.
    8.2. Laboratori di genetica medica.
    8.2.1. Definizione.
    I  laboratori di genetica medica sono strutture che eseguono test
genetici  (citogenetica,  genetica  molecolare,  genetica biochimica,
immunogenetica, citogenetica e genetica oncologica e altri).
    Il  test  genetico deve essere considerato un servizio integrato,
nel  senso  che  deve  essere preceduto e seguito da una informazione
specifica (consulenza collegata al test genetico).
    In  base alla specifica organizzazione regionale, i laboratori di
genetica  medica  sono  funzionalmente  collegati  alle  strutture di
genetica  clinica,  al  fine di attuare in modo integrato i programmi
operativi.
    8.2.2. Requisiti.
    I  laboratori  di  genetica medica sono in possesso dei requisiti
minimi   stabiliti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 gennaio  1997, nonche' dei requisiti eventualmente stabiliti dalle
specifiche normative regionali in materia.
    Inoltre devono possedere spazi idonei dedicati:
      a  garantire  riservatezza  e tranquillita' per le attivita' di
consulenza genetica collegata ai test genetici (anche in condivisione
con la struttura clinica di genetica medica, se presente nello stessa
Azienda o Ente o Struttura convenzionata);
      alla  conservazione dei risultati dei test genetici, in accordo
con  le  norme per la protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante: «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
      alla  gestione  di  una «Banca di cellule e di DNA» (ad es. per
l'immortalizzazione   di   linee   cellulari   con   virus,   per  la
crioconservazione,  ecc.),  qualora  tale  attivita'  sia  svolta dal
laboratorio.
    I  laboratori  di  genetica  medica  sono quelli presso cui opera
personale  dedicato,  comprendente figure professionali differenziate
in  numero  adeguato  alla  tipologia  e  al volume delle prestazioni
erogate.
    8.2.3. Procedure.
    I   laboratori  di  genetica  medica  devono  anche  disporre  di
procedure   per  la  standardizzazione  dei  requisiti  minimi  delle
prestazioni.  Inoltre  devono adottare protocolli per l'effettuazione
dei   test   genetici   condivisi   e  collaborare  alla  raccolta  e
all'elaborazione dei dati epidemiologici.
    I  laboratori  di  genetica  devono  effettuare  i  controlli  di
qualita'  interni  ed  esterni,  secondo  le  procedure  stabilite  e
riconosciute  dalla regione; i controlli esterni devono essere svolti
a  livello  regionale,  nazionale  e/o  a  livello europeo. A livello
nazionale  il  controllo  e'  coordinato  dall'Istituto  superiore di
sanita'.
    8.2.4. Rapporto con gli utenti.
    I  laboratori  di genetica medica nel rispetto di quanto previsto
dai  rispettivi  modelli  organizzativi  devono  fornire  agli utenti
informazioni su:
      le patologie trattate;
      la tipologia delle prestazioni erogate;
      le modalita' d'accesso;
      la  definizione  delle  priorita' di accesso per le prestazioni
che rivestano carattere d'urgenza;
      le modalita' di consegna dei risultati;
      i responsabili dei diversi settori;
      le modalita' di assistenza agli utenti;
      i diritti tutelati;
      le  procedure adottate per il trattamento dei dati nel rispetto
della privacy.
    In  accordo  con le linee-guida nazionali e internazionali i test
genetici  devono essere preceduti dalla consulenza collegata al test,
finalizzata a:
      chiarire   il   significato,  i  limiti,  l'attendibilita',  la
specificita' del test genetico;
      acquisire  e/o  integrare  dati sull'albero genealogico, quando
questi non siano gia' stati forniti;
      ottenere il consenso all'esecuzione del test.
    La  struttura deve conservare i consensi informati all'esecuzione
dei  test  genetici,  sottoscritti  dagli  interessati, allegati alle
informazioni  anagrafiche  della  persona  che si sottopone al test e
alla   documentazione   delle   prestazioni  erogate  in  una  scheda
informativa   in   cui   venga   riportata  anche  l'indicazione  per
l'esecuzione del test da parte del medico che l'ha formulata.
    I referti dei test genetici devono essere comprensibili, anche ai
non  addetti  ai  lavori,  e  devono uniformarsi alle raccomandazioni
delle Societa' scientifiche nazionali e internazionali.
    8.2.5. Rapporti con altri specialisti e con le strutture cliniche
di genetica medica.
    I  laboratori  di  genetica  medica  devono  operare  in  stretta
collaborazione,  oppure tramite collegamento in rete con le strutture
cliniche  di genetica medica di riferimento, stabilendo regole per la
consulenza collegata ai test genetici e per le procedure e i percorsi
diagnostici.
                       Indicatori di qualita'
    I  laboratori  di  genetica medica devono prevedere un sistema di
verifica della qualita' adeguata alla complessita' delle attivita'.