IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ( legge finanziaria 2004); Visto, in particolare, l'art. 3, comma 60 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004; Considerato che l'art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialita' di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti; Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le province e per i comuni dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004; Visto l'accordo sancito, nella seduta del 20 maggio 2004, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali; Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 16590 del 22 luglio 2004, del 21 giugno 2004, del 30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio 2004; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, individua per le amministrazioni provinciali e quelle comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata. 2. Le assunzioni di cui al comma precedente devono avvenire nei limiti delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente. 3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.