(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE
  DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

                              Sezione I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                     Individuazione e finalita'

    1.   L'Ufficio  per  la  gestione  del  contenzioso  del  lavoro,
costituito   in  attuazione  dell'art.  12  del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  di  cui  all'art.  23  del  regolamento di
organizzazione  del personale, approvato con decreto ministeriale del
12 novembre  2002,  opera  nell'ambito dell'Ufficio III - Trattamento
giuridico del personale - Ufficio matricola - Ufficio per la gestione
del contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari.
    2.  All'Ufficio  per  la  gestione  del contenzioso del lavoro e'
affidato  il compito di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le
attivita'  stragiudiziali  e  giudiziali  relative  a vertenze con il
personale, come previste dalla legge e dal presente regolamento.

                               Art. 2.
                          Ambiti operativi

    1.  L'Ufficio  esplica la propria attivita' al fine di fornire ai
direttori  degli  uffici  e dei dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita'   strumenti   di   cognizione  e  valutazione  di  potenziali
situazioni  di  contenzioso  in  relazione  a  tutte  le  vicende del
rapporto  di  lavoro,  fatta salva la materia disciplinare che rimane
regolata dal vigente regolamento di disciplina del rapporto di lavoro
e dalla contrattazione collettiva.

                             Sezione II
                      ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI
                               Art. 3.
        Attivita' consultiva - Interpretazioni dei contratti

    1.  L'Ufficio  ha il compito di fornire ai direttori degli uffici
cui  e'  affidata  la gestione del personale, attivita' consultiva ai
fini del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta
applicazione    della    normativa   legislativa,   regolamentare   e
contrattuale,  per  evitare,  per  quanto  possibile,  l'insorgere di
controversie.
    2.  Per  conseguire  lo  scopo  indicato al comma 1, l'Ufficio si
esprime  mediante  pareri  scritti,  in  risposta  alle  richieste di
ciascun direttore di ufficio.
    3.  Allo  stesso  fine,  possono  ottenere  dall'Ufficio preposto
pareri  e  consulenze anche i dipendenti dell'ente i quali, comunque,
non sono vincolati alle risultanze dei pareri resi.
    4.  I  pareri  espressi  dall'Ufficio, allo stesso modo, non sono
vincolanti   per   lo   svolgimento  di  attivita'  stragiudiziali  o
giudiziali dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti.
    5.  In  particolare  l'Ufficio fornisce ai direttori degli uffici
linee  interpretative  omogenee  per  l'applicazione  coerente  delle
disposizioni   contenute   nel   contratto  collettivo  di  comparto,
integrativo ed individuale di lavoro.

                               Art. 4.
        Attivita' istruttoria del contenzioso stragiudiziale

    1. Qualora un dipendente a difesa delle proprie ragioni introduca
una  vertenza  di  lavoro  e  proponga  la richiesta del tentativo di
conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo
n.  165/2001,  e' competenza specifica dell'Ufficio preposto svolgere
l'attivita'   istruttoria  necessaria  alla  tutela  delle  posizioni
dell'Istituto.
    2.    In    particolare,    l'Ufficio    entro    trenta   giorni
dall'acquisizione  della  richiesta  del dipendente valuta le ragioni
poste  a  fondamento dell'accoglimento della richiesta medesima o del
suo rigetto.
    3. In quest'ultimo caso, l'Ufficio redige le osservazioni scritte
in base alle quali l'Istituto stabilisce di respingere la richiesta e
di  costituirsi  davanti al collegio di conciliazione. L'adozione del
provvedimento  e'  di  competenza  del  direttore dell'Ufficio da cui
dipende il dipendente che ha instaurato la vertenza.
    4.   Il  rappresentante  dell'Istituto  davanti  al  collegio  di
conciliazione,  munito  del  potere  di conciliare, e' nominato tra i
componenti   dell'ufficio,   con   particolare   precedenza   per  il
funzionario  che  ha istruito il procedimento, ed il provvedimento di
nomina  e' di competenza del direttore della Direzione centrale delle
risorse  umane  e  degli  affari  generali, su proposta del direttore
dell'Ufficio III - Trattamento giuridico.

                             Sezione III
              ATTIVITA' IN FASE ARBITRALE O GIUDIZIALE
                               Art. 5.
           Attivita' istruttoria del contenzioso arbitrale

    I.  L'Ufficio  valuta  l'opportunita' di concordare o meno con il
dipendente  il deferimento ad arbitri della controversia, qualora non
sia  riuscito  il  tentativo  di  conciliazione, secondo le modalita'
previste dall'art. 412-ter del codice di procedura civile, fornendo a
tale scopo apposito parere al direttore del servizio interessato.
    2.  In caso di instaurazione del giudizio arbitrale, il direttore
della  Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali
nomina,  su  proposta  del direttore dell'Ufficio per la gestione del
contenzioso  del  lavoro,  tra  i  funzionari dell'Ufficio stesso, il
patrocinatore dell'ente nel relativo giudizio.
    2.  L'Ufficio  fornisce  in  sede di arbitrato ogni assistenza al
funzionario patrocinatore dell'ente.

                               Art. 6.
          Attivita' istruttoria del contenzioso giudiziale

    1.  L'Istituto,  qualora  la  vertenza non venga definita in sede
stragiudiziale,  nomina con provvedimento del presidente, su proposta
del  direttore  generale  ed  udito  il direttore dell'Ufficio per la
gestione  del  contenzioso  del lavoro, il funzionario cui attribuire
mandato generale o speciale alle liti, ai sensi dell'art. 417-bis del
codice  di  procedura civile, scelto, di preferenza, tra i funzionari
dipendenti  dell'Ufficio  competente,  al  quale  viene attribuita la
rappresentanza processuale dell'ente.
    2.  L'Ufficio  fornisce  al  funzionario  designato il necessario
supporto   per   l'espletamento   della  rappresentanza  in  giudizio
dell'Istituto,  mettendo  a disposizione tutti gli atti e i documenti
relativi  al  procedimento  posto  in  essere  per  la  gestione  del
contenzioso.
    3. Il funzionario designato, avra' tutti i poteri, gli oneri e le
responsabilita' della rappresentanza processuale.