Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche agricole agro industriali e
nazionali
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale del
Corpo forestale dello Stato
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Ispettorato centrale
repressioni frodi
Al Dipartimento per la qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi
D.G. per la qualita'
Agli Assessorati regionali agricoltura
Agli Assessorati prov. autonome Trento
e Bolzano
All'Organismo pagatore della regione
Lombardia
All'AVEPA - Organismo pagatore del
Veneto
All'AGREA - Organismo pagatore
dell'Emilia Romagna
All'ARTEA - Organismo pagatore della
Toscana
All'Istituto regionale della vite e del
vino
Al comando Carabinieri T.N.C.A.
All'Agenzia delle dogane
All'Anci
Alle Organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi.
- Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
Alle Organizzazioni di settore
1. QUADRO NORMATIVO
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e
nazionale di riferimento:
- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000
e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto
riguarda i meccanismi di mercato
- Decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive
modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 221 del 21 settembre 2000, recante disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001
che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le
informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del
mercato nel settore vitivinicolo
- Decreto Ministero dell'Agricoltura e Foreste 16 ottobre 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
260 del 8 novembre 2001, recante disposizioni relative alle
dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino.
- Circolari Ministero dell'Agricoltura e Foreste n. F3326 del 4
novembre 2002 e n. F2598 del 16 novembre 2002, in merito a
chiarimenti sulle dichiarazioni vitivinicole
- Decreto Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004
n. 2159, recante criteri di compilazione e modalita' di
presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di
produzione del vino.
2. SETTORI DI INTERVENTO
La presente circolare contiene le istruzioni applicative per la
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e
di produzione vino per la campagna 2004/2005.
L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18
del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg. CE n.
1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.
In applicazione dell'art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 e degli
artt. 2 e 4 del regolamento CE n. 1282/01, i produttori di uve,
destinate alla vinificazione, nonche' i produttori di mosto e di vino
dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi in ettolitri, dei
prodotti dell'ultima campagna vendemmiale.
Il modello di dichiarazione vitivinicola e' unico e riguarda sia
la dichiarazione di raccolta delle uve sia la dichiarazione di
produzione vino.
3. DEFINIZIONI
All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:
- produttore: persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo
di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche,
da mosto di uve ,da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino
nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati,
nonche' qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di
ente persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del
regolamento n. 1493/99.
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- Modelli: Moduli base per la dichiarazione di raccolta delle uve e
di produzione del vino, comprendenti i quadri A, B, C, D, E e G
nonche' il modello di Registro di Carico e Scarico ai sensi
dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, del D.M. 19 dicembre 1994, n.
768. Tali moduli base vengono corredati degli allegati A1, A2, C1,
F1, F2, M1, M2, F3 ed F4 da utilizzarsi per le varie tipologie di
dato da dichiarare e specificatamente descritti nelle istruzioni di
compilazione. Il Modello e' allegato alla presente Circolare e ne
costituisce parte integrante.
- Note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni
vitivinicole: Istruzioni riguardanti la compilazione sia del modulo
base che degli allegati di cui al precedente punto. Tali istruzioni
sono anch'esse allegate alla presente Circolare e ne costituiscono
parte integrante.
- Organismi Pagatori: Alla data della presente sono riconosciuti con
provvedimenti del Ministro delle politiche Agricole e Forestali i
seguenti Organismi Pagatori regionali:
- della Regione Lombardia;
- della Regione Veneto (AVEPA);
- della Regione Emilia-Romagna (AGREA);
- della Regione Toscana (ARTEA).
4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
LA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA E PRODUZIONE E' PRESENTATA
ALL'ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA SECONDO LE ISTRUZIONI IN
APPRESSO INDICATE.
In particolare per la campagna 2004/2005, l'Organismo Pagatore
competente per tutto il territorio nazionale , ad eccezione della
Regione Toscana, e' l'Organismo Pagatore AGEA.
L'ARTEA, per la Regione Toscana, con proprie istruzioni, fornisce
i chiarimenti operativi.
4.1 SOGGETTI INTERESSATI
4.1.1 Dichiarazione di raccolta uve
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta uve tutte le
persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette
persone che producono uve come indicato dall'art. 2 del Regolamento
(CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001.
Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori
di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla
trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto
Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla
dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa
destinate alla trasformazione in mosto per succhi.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
- Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di
dette persone la cui produzione di uve e' interamente destinata ad
essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere
trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore
oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- I produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e
la cui produzione non e' stata e non sara', neppure in parte,
commercializzata sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera
b, del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28
giugno 2001, consegnano la totalita' della propria produzione ad un
Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla
compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalita'
descritte nelle "Note esplicative per la compilazione delle
dichiarazioni vitivinicole".
4.1.2 Dichiarazione di produzione vinicola
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione
vinicola uve tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi
Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di
vinificazione, che, come indicato dall'art. 4 del Regolamento (CE)
della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, nell'ambito della
campagna in corso:
- hanno prodotto vino;
- detengono, alla data del 30 novembre, prodotti diversi dal vino
(mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella
campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione
anche se destinati ad utilizzazione diverse quali i succhi d'uva,
acetifici, ecc.;
- hanno proceduto all' acquisto e/o trasformazione di prodotti a
monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.
- Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di
propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri
prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna
manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n.2159 in luogo del
prescritto registro di carico e scarico.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone
gia' indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 della
dichiarazione di raccolta uve;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei
prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a
10 hl, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto
qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalita' della propria
produzione ad un Organismo Associativo, soggetto all'obbligo di
presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un
quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato e non
sara' commercializzato sotto qualsiasi forma.
4.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono
essere presentate entro e non oltre il 10 dicembre di ciascun anno
relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti
o gli impianti di vinificazione. Ossia:
- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve
(quadro C della dichiarazione) devono compilare la medesima con
riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i
vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della
dichiarazione stessa.
Il modello e' studiato per comprendere per ogni dichiarazione
un'unica provincia nel territorio della quale insistono i terreni
usati per la raccolta. Se pertanto lo stesso vigneto insiste su
Province diverse, il produttore interessato deve presentare due
dichiarazioni comprendenti le indicazioni relative a ciascuna
Provincia interessata;
- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola
(quadro G della dichiarazione) devono compilare la medesima con
riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli
impianti di vinificazione. Il modello e' studiato per comprendere
per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della
quale insistono gli impianti di vinificazione;
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione
vitivinicola, raccolta uve e produzione vinicola, devono compilare
la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono
ubicati gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato nel
punto precedente;
- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di
prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30
novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento
alla Provincia nel cui territorio e' ubicato il centro di
intermediazione.
Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione e comunque
prima della data del 30 novembre, si siano verificate modifiche
rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una
dichiarazione sostitutiva entro la data del 10 dicembre; sulla nuova
dichiarazione dovra' essere barrata l'apposita casella ed indicato il
numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si
va a sostituire.
Le dichiarazioni omesse o presentate successivamente al 10
dicembre ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle
sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) della
Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. Resta, in ogni caso,
valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL.
n.260 del 10 agosto 2000.
4.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE
4.3.1 Presentazione per il tramite dei Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA)
Per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di
raccolta uve e di produzione vino, i soggetti che hanno gia' dato
mandato ad un CAA (quello presso il quale e' depositato il proprio
fascicolo aziendale) devono avvalersi dello stesso.
I soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi
di avvalersi di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)
dovranno preventivamente conferire mandato.
I CAA sono delegati a supportare il dichiarante nella compilazione
della dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino nel rispetto
delle attuali procedure per la costituzione ed aggiornamento del
fascicolo aziendale.
In applicazione, infatti, dell'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001, il
CAA e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare
nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte
dell'utente stesso, di:
- fornire al CAA dati completi e veritieri;
- collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate;
- consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del suddetto Decreto.
I CAA sono, quindi, delegati a supportare il dichiarante nella
compilazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di
produzione del vino tramite le seguenti attivita':
1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle
modalita' descritte nel documento "Manuale delle procedure - Il
Fascicolo Aziendale";
2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di raccolta delle
uve e di produzione del vino necessari per l'istruttoria siano
stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle
specifiche AGEA (istruttoria della dichiarazione);
3. compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando gli strumenti
informatici predisposti dall'Organismo di Coordinamento di AGEA;
4. effettuare la stampa della dichiarazione di raccolta delle uve e
di produzione del vino utilizzando il portale SIAN;
5. far firmare la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione
del vino al dichiarante;
6. firmare la check list "quadro H" di conferma dell'avvenuta
costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;
7. rilasciare la dichiarazione ad AGEA utilizzando il portale SIAN;
con tale operazione - a seguito della protocollazione sul SIAN -
si avvia il procedimento amministrativo;
8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
- dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino
firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;
- quadro H (v. allegato 1), firmato e timbrato dal responsabile
dell'ufficio CAA;
- distinta di ricezione AGEA.
In merito agli adempimenti relativi al fascicolo del produttore,
la circolare A.G.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il
riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una
domanda debba avvenire attraverso il "fascicolo aziendale".
La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il
soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo
aziendale risulta gia' costituito, i produttori, a fronte di
variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo,
sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione
aggiornata.
La suddetta circolare A.G.E.A n. 35, stabilisce la tipologia della
certificazione e/o documentazione che ciascun soggetto deve
presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel
fascicolo aziendale.
I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad
operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso
il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria
al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.
I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni
intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.
In tutti i casi, la responsabilita' dei procedimenti
amministrativi ancora aperti al momento dell'eventuale revoca del
mandato stesso, rimane in capo al CAA che ha presentato la domanda
relativa.
Pertanto, tutto cio' premesso, i soggetti preposti al ricevimento
delle dichiarazioni telematiche sono individuati nei CAA - Centri di
Assistenza Agricola ai quali, come e' detto, si potranno rivolgere i
dichiaranti che abbiano dato mandato a tali organismi.
Quindi, entro e non oltre il giorno 10 dicembre, il dichiarante si
rechera' presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando
con se i dati richiesti ai fini della completa e corretta
dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M.8/10/2004 n. 2159, i dati
relativi alle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione di
vino sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea entro
i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di
competenza a:
1. Ispettorato Centrale Repressione Frodi, per mezzo di collegamento
online al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con utenze
gestite direttamente dall'ICRF;
2. Organismi Pagatori, per le aziende situate nei territori regionali
di competenza;
3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con utenze aperte
in consultazione sul sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN);
4. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio,
con utenze aperte in consultazione sul sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN);
4.3.2 Produttori in proprio - comunicazione tramite raccomandata
Per i dichiaranti che non si avvalgano dell'assistenza di un CAA,
dichiaranti in proprio, l'Amministrazione ha predisposto sul sito
internet www.sian.it, nella sezione accessibile a chiunque, una
funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di
dichiarazione in bianco.
Tale modello dovra' essere scaricato ed utilizzato in originale in
quanto su esso e' stampato un codice identificativo a barre (barcode)
che fungera' da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed
esclusivamente i modelli in originale e recanti il codice a barre
univoco.
La funzione permette la stampa da internet del modello che i
dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata.
La stampa del modello e' consentita con il solo accesso all'indirizzo
www.sian.it senza la necessita' di ulteriori informazioni, per un
massimo di 10 dichiarazioni per ogni accesso.
Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la
possibilita' di reperirlo autonomamente puo' recarsi anche presso gli
uffici della Regione o dell'Organismo Pagatore competente che
provvederanno a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento via
internet.
Le modalita' di compilazione della domanda, oltreche' allegate
alla presente Circolare, sono disponibili nelle "Note esplicative "
presenti nell'area " Servizi - Software e manuali - Manuali " dello
stesso sito internet www.sian.it.
La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della
documentazione richiesta nonche' della fotocopia fronte e retro di un
documento di identita' in corso di validita', dovra' pervenire
all'Organismo Pagatore con le modalita' descritte in precedenza entro
la citata data del 10 dicembre, direttamente o tramite terzi,
mediante raccomandata, od anche consegnata a mano.
Per il territorio diverso dalla Regione Toscana, sulla busta deve
essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato
nel seguente modo.
--------------------------------------------------------------------
AGEA
Dichiarazione vitivinicola - Campagna 2004/2005
VIA TORINO 45 - 00187 ROMA
--------------------------------------------------------------------
I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spa-
zio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
--------------------------------------------------------------------
NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Dichiarazione vitivinicola - Campagna 2004/2005
--------------------------------------------------------------------
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in
modo chiaro ed in stampatello.
4.3.3 Produttori in proprio che utilizzano propri sistemi
informativi
I produttori o gli Organismi Associativi che abitualmente
utilizzano un proprio sistema informatico per la predisposizione e
stampa delle dichiarazioni vitivinicole tra le quali anche quelle di
Raccolta e Produzione, potranno utilizzare il loro sistema per
stampare il modello di dichiarazione di raccolta delle uve e di
produzione di vino, purche' lo stesso contenga tutti i dati presenti
nel modello ufficiale, allegato alla presente Circolare.
Ad ogni dichiarazione cosi' prodotta dovra' comunque essere
allegato il frontespizio di un modello stampato dal sito www.sian.it,
contenente il barcode.
La dichiarazione, quindi, compilata in ogni sua parte e completa
della documentazione richiesta, nonche' della fotocopia fronte e
retro di un documento di identita' in corso di validita', dovra'
pervenire all'Organismo Pagatore con le modalita' descritte in
precedenza entro la citata data del 10 dicembre, direttamente o
tramite terzi, mediante raccomandata, od anche consegnata a mano.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di
cui sopra, riportato nel seguente modo.
--------------------------------------------------------------------
AGEA
Dichiarazione vitivinicola - Campagna 2004/2005
VIA TORINO 45 - 00187 ROMA
--------------------------------------------------------------------
I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spa-
zio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
--------------------------------------------------------------------
NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Dichiarazione vitivinicola - Campagna 2004/2005
--------------------------------------------------------------------
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in
modo chiaro ed in stampatello.
5. DISPOSIZIONI IN VIA TRANSITORIA
Sono valide le dichiarazioni di raccolta uve e produzione
vinicola, con relativi allegati, presentate secondo le precedenti
disposizioni (Modelli riportati nei DM del 1 agosto 1995, del 6
agosto 1997 e del 16 ottobre 2001) e consegnate ai Comuni di
riferimento fino ai 5 giorni successivi il giorno della pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente alla
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale potranno essere
accettate soltanto dichiarazioni di raccolta uve e produzione
vinicola con relativi allegati secondo il modello prelevato dal
portale SIAN (www.sian.it) oppure presentate tramite CAA.
I Comuni dovranno far pervenire all' Organismo Pagatore AGEA, o
all'ARTEA (O.P. della Regione Toscana) per i territori di propria
competenza, le dichiarazioni ricevute entro e non oltre 20 giorni
dalla pubblicazione del decreto.
La modalita' di trasmissione all'Organismo Pagatore AGEA delle
dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino ricevute
da parte dei Comuni sino al 5 giorno successivo alla pubblicazione
sulla G.U.R.I. del D.M. 8/10/2004 n. 2159, e' stabilita a mezzo plico
raccomandato.
Qui di seguito si riportano gli indirizzi degli Organismi Pagatori
competenti per territorio ai quali i Comuni dovranno trasmettere
quanto sopra esposto:
Regione TOSCANA:
ARTEA
Via di San Donato, 42
50127 FIRENZE
Per il resto del territorio nazionale:
AGEA
Via Torino, 45
00187 ROMA
6. CONTROLLI ISTRUTTORI
6.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e
completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:
- della presenza della firma del richiedente;
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita' (par. 6.3 Documento di riconoscimento);
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
del rappresentante legale (se presente) (par. 6.4 Controlli
anagrafici e par. 6.5 Rappresentante legale);
6.2 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La sottoscrizione della dichiarazione e' un requisito
indispensabile per la validita' della dichiarazione stessa. La
mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di
un'anomalia della dichiarazione.
6.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre
2000 la sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad
autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di
riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nel frontespizio del modulo di dichiarazione.
L'assenza del documento di identita' richiesto comporta la
segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.
6.4 CONTROLLI ANAGRAFICI
La procedura informatica di acquisizione dei dati verifica la
presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita
IVA, ove presente, del dichiarante.
6.5 RAPPRESENTANTE LEGALE
Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara'
verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del
rappresentante legale.
7. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle
diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le
sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati,
possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti
istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs
n. 196/2003. (Legge n. 675/96 old).
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita'
stabilite dagli artt. 20 e 21 della predetta legge.
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler
assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente
Circolare nei confronti di tutti gli interessati.
Il Direttore dell'Organismo di Coordinamento
Firmato: Dr. Giancarlo NANNI