IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992,
relativa  alla  fabbricazione  all'immissione  in commercio di talune
sostanze  impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di
sostanze psicotrope;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309  (testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze
stupefacenti  e  psicotrope), come modificato dal decreto legislativo
12 aprile  1996,  n.  258,  che  recepisce la suddetta direttiva, con
particolare   riguardo   ai  relativi  allegati I  e  III,  riferiti,
rispettivamente,  alle «sostanze classificate» e alla «documentazione
ed etichettatura»;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1485/96  della  Commissione  del
26 luglio  1996,  recante  modalita'  di applicazione della direttiva
92/109/CEE  anzidetta,  riguardo  alle  dichiarazioni dell'acquirente
circa   l'uso   specifico   di   talune   sostanze   impiegate  nella
fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1533/2000 del 13 luglio 2000 della
Commissione  europea,  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 1485/96
sopracitato;
  Vista   la   direttiva   2003/101/CE   del  3 novembre  2003  della
Commissione   europea,   che   sostituisce   gli   allegati I  e  III
dell'anzidetta   direttiva   92/109/CEE,   per   quanto  concerne  la
classificazione  ed  i  valori  soglia  di alcune sostanze soggette a
controllo;
  Visto in particolare l'articolo 70, comma 15 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n. 309, e successive
modificazioni,  in  base  al  quale  gli  allegati a tale testo unico
possono essere modificati con decreto del Ministro della sanita' (ora
della  salute), in conformita' a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
  L'allegato I  e  l'allegato III  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  9 ottobre  1990,  n. 309, e successive modificazioni sono
sostituiti,  rispettivamente,  dai  corrispondenti  testi allegati al
presente decreto.