(all. 2 - art. 1)
                                                         Allegato III 
 
                   DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA 
 
1.1 I documenti  commerciali  quali  fatture,  manifesti  di  carico,
documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di
spedizione devono contenere informazioni sufficienti  che  consentano
di identificare con certezza quanto segue: 
-	il  nome  della  sostanza  classificata   e   l'appartenenza   alla
categoria; 
-	il quantitativo ed il peso della sostanza classificata  e,  qualora
essa sia costituita da un miscuglio, ti quantitativo ed il  peso  del
miscuglio, nonche' il quantitativo e  il  peso  percentuale  della  o
delle sostanze indicate  nella  categoria  1  e  2  dell'allegato  l,
contenute nel miscuglio; 
-	il nome  e  l'indirizzo  del  fornitore,  del  distributore  e  del
destinatario. 
1.2   La   documentazione   deve   comprendere   una    dichiarazione
dell'acquirente  in  cui  e'  indicato  l'impiego   specifico   delle
sostanze,  in  conformita'  e  nei  limiti  di  quanto  disposto  dal
regolamento (CE)  n.1485/96  come  modificato  dal  regolamento  (CE)
n.1533/2000. 
2 Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le
transazioni  relative  alle  sostanze  di  cui   alla   categoria   2
dell'allegato  I  qualora  i   quantitativi   non   superino   quelli
sottoindicati: 
    

Sostanza                        |                     Soglia
-------------------------------------------------------------
Anidride acetica                |                     100 I
Permanganato di potassio        |                     100 kg
Acido antranilico e suoi sali   |                       1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali  |                       1 kg
Piperidina e suoi sali          |                     0,5 kg
    
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle  sostanze  di
cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro  immissione
in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali  sostanze
quale figura nell'allegato  I.  Gli  operatori  possono  apporre,  in
aggiunta, le loro etichette abituali. 
4. Gli  operatori  devono  conservare  la  documentazione  necessaria
concernente la loro attivita'  al  fine  di  comprovare  l'osservanza
degli obblighi al punto 1. 
5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per
un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno
civile nel quale si' sono svolte le operazioni specificate  al  punto
1, ed essere messa immediatamente a  disposizione  per  un  eventuale
controllo, a richiesta delle autorita' competenti.